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Sentenza

Sentenza n. 477/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'accertamento: - dell'illegittima occupazione, da parte del Comune di Palmi, del terreno sito in Palmi, Località Impiombato, alla Via Campania, distinta in Catasto Terreni al foglio 28, particella 503, della superficie complessiva di mq. 1.460,00 (millequattrocentosessanta) e dell’irreversibile trasformazione dello stesso per effetto della realizzazione dell'opera pubblica comunale denominata “scuola materna impiombato”; - dell'avvenuta abdicazione, da parte dei ricorrenti, dal rispettivo diritto di proprietà sul terreno in questione, ove l’amministrazione non dovesse determinarsi ad acquisire l'area già occupata ex art.42 bis DPR 327/01; - della sopravvenuta caducazione di ogni atto compiuto e collegato in forza agli accordi di volontaria aventi ad oggetto in terreno in questione, da ritenersi privi di causa, in uno ai pagamenti in acconto dell’indennità concordata, in assenza della definizione della procedura ablatoria mediante l’adozione di un valido decreto di esproprio ovvero altro valido atto traslativo della proprietà; - del diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno per equivalente corrispondente al valore venale previsto per le aree edificabili; - del diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno per mancata utilizzazione delle aree durante il periodo di loro occupazione senza titolo, a decorrere dall'inizio della stessa (a far data dal 18.06.1979), maggiorato da rivalutazione monetaria ed interessi di legge sino al soddisfo;

Giustizia amministrativa202200471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: occupazione e trasformazione di un terreno per la realizzazione di una scuola materna comunale, in assenza di un decreto di esproprio o di un atto pubblico traslativo successivo a un accordo di cessione volontaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto l’illegittima occupazione e l’irreversibile trasformazione del terreno, sostenendo che la procedura espropriativa non fosse stata validamente conclusa. In particolare, hanno affermato che l’accordo del 5 giugno 1981 fosse un mero accordo sull’indennità, riconducibile all’art. 12, comma 2, della legge n. 865/1971, e che, in mancanza di un successivo decreto di esproprio, di un valido atto di cessione volontaria o di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, l’occupazione fosse divenuta sine titulo. Hanno quindi chiesto l’accertamento dell’abdicazione al diritto di proprietà in favore del Comune, ovvero l’adozione dell’acquisizione sanante, nonché il risarcimento del valore venale del terreno, del danno da mancata utilizzazione e del danno non patrimoniale. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse e, nel merito, ha sostenuto che l’accordo fosse una cessione volontaria ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge n. 865/1971, alternativa al decreto di esproprio e perfezionata con la scrittura privata. La successiva stipula dell’atto pubblico avrebbe avuto la sola funzione di consentire la trascrizione e l’opponibilità ai terzi. Il Comune ha inoltre dedotto, in subordine, la prescrizione delle pretese economiche e contestato il quantum.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, riconoscendo l’interesse dei ricorrenti a contestare la legittimità della procedura espropriativa. Nel merito ha tuttavia rigettato integralmente il ricorso. Il Collegio ha qualificato l’accordo del 5 giugno 1981 come cessione volontaria ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge n. 865/1971, e non come mera accettazione dell’indennità provvisoria prevista dal comma 2. L’accordo, sottoscritto dal proprietario e dal Comune nell’ambito di una procedura espropriativa validamente avviata, conteneva l’identificazione del bene, il consenso alla cessione, l’impegno del Comune all’acquisto e la determinazione del corrispettivo, pari all’indennità maggiorata del 50%. Secondo il TAR, tali elementi dimostravano il perfezionamento del consenso traslativo. La mancata successiva stipula dell’atto pubblico non incideva sulla validità del trasferimento tra le parti, poiché la scrittura privata soddisfaceva il requisito della forma scritta ad substantiam; l’atto pubblico era necessario soltanto ai fini della trascrizione e dell’opponibilità ai terzi. Ne conseguiva che la procedura espropriativa era stata validamente definita dalla cessione volontaria e che non sussisteva alcuna occupazione illegittima, né un presupposto per l’acquisizione sanante, per la restituzione del bene o per il risarcimento dei danni richiesti. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 1, l. 865/1971

    Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 50 per cento dell'indennità provvisoria, determinata ai sensi dei successivi articoli 16 e 17.

    La disposizione disciplina la cessione volontaria quale strumento alternativo al decreto di esproprio. L’accordo si perfeziona con il consenso delle parti sugli elementi essenziali della cessione e può produrre effetti traslativi anche se formalizzato in una scrittura privata.

  • art. 12, comma 2, l. 865/1971

    La disposizione riguarda l’accettazione dell’indennità provvisoria e non si applica all’accordo esaminato, che il TAR ha qualificato come cessione volontaria ai sensi del comma 1.

  • art. 11, l. 241/1990

    L’accordo di cessione volontaria è qualificato come contratto di diritto pubblico riconducibile agli accordi sostitutivi del provvedimento amministrativo, in quanto sostitutivo del decreto di esproprio.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    L’acquisizione sanante presuppone una situazione di occupazione illegittima; tale presupposto è escluso quando la procedura espropriativa sia stata validamente definita da una cessione volontaria perfezionata tra le parti.

  • art. 45 d.P.R. 327/2001

    È richiamato per il principio secondo cui, ai fini della qualificazione dell’accordo come cessione volontaria, è sufficiente la forma scritta, senza necessità dell’atto pubblico, purché l’accordo si inserisca in una procedura espropriativa validamente instaurata.

Massime di principio

  • La cessione volontaria prevista dall’art. 12, comma 1, della legge n. 865/1971 costituisce uno strumento alternativo al decreto di esproprio e integra un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990.
  • La qualificazione di un accordo come cessione volontaria deve essere effettuata interpretando complessivamente il testo negoziale e la reale volontà delle parti, verificando l’accordo sugli elementi essenziali della cessione, sull’identificazione del bene e sul corrispettivo.
  • Una scrittura privata è sufficiente a perfezionare la cessione volontaria dell’immobile espropriando, purché risulti per iscritto il consenso delle parti sugli elementi essenziali del trasferimento; la successiva stipula dell’atto pubblico assolve, di regola, alla funzione di consentire la trascrizione e l’opponibilità ai terzi e non trasforma il contratto già perfezionato in un mero preliminare.
  • Quando una cessione volontaria validamente perfezionata ha definito la procedura ablativa, la mancata successiva formalizzazione dell’atto pubblico non determina l’illegittimità dell’occupazione né rende necessaria l’adozione dell’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.
  • L’accettazione dell’indennità provvisoria e la cessione volontaria sono fattispecie distinte: la prima riguarda l’adesione alla misura dell’indennità, mentre la seconda comporta la definizione consensuale della procedura espropriativa e può produrre effetti traslativi.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoOccupazione illegittima e acquisizione sananteAccordi e attività consensuale
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcedimento amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

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