Cassazione Civile, Ordinanza n. 21745/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per euro 2.824,67, somme rivendicate come integrazioni del trattamento di cassa integrazione guadagni e dell'indennità di mobilità per i mesi di luglio e agosto 2014, sulla base di un accordo individuale del 14 maggio 2009. La società interessata ha proposto opposizione e il giudice di primo grado l'ha accolta, revocando il decreto. La Corte d'appello ha confermato la revoca, escludendo che la società retrocedente fosse solidalmente obbligata ai sensi dell'art. 2112 c.c., perché al momento della retrocessione il rapporto di lavoro era già cessato e i crediti azionati non erano ancora maturati. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2112 c.c., sostenendo che la società dovesse rispondere solidalmente di tutti i crediti derivanti dall'accordo del 2009, maturati dopo la retrocessione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il rapporto fosse cessato per volontà della società e che, non essendo mai stato ritrasferito alla curatela dell'originaria cedente, la società attuale fosse l'unico soggetto obbligato; 3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 647 c.p.c., deducendo che due precedenti decreti ingiuntivi non opposti, relativi ad analoghe voci ma a periodi diversi, avessero efficacia di giudicato esterno. La resistente ha replicato con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o comunque non pertinenti le censure rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva negato la responsabilità solidale della società retrocedente non già per una qualificazione astratta del rapporto, ma perché il rapporto di lavoro era cessato prima della retrocessione e i crediti fatti valere erano sorti solo successivamente, quindi fuori dall'ambito applicativo dell'art. 2112 c.c. La Corte ha inoltre respinto l'eccezione di tardività dell'impugnazione. Quanto al terzo motivo, ha ribadito che il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto non si estende automaticamente a periodi successivi quando il provvedimento monitorio non consenta di ricavare le ragioni giuridiche della decisione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
primo comma; secondo comma
La tutela del lavoratore nel trasferimento d'azienda si fonda sulla continuazione automatica del rapporto con il cessionario e sulla conservazione dei diritti maturati; la solidarietà tra cedente e cessionario riguarda solo i crediti esistenti al momento del trasferimento e presuppone che il rapporto di lavoro sia ancora in essere a tale data.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale per denunciare in cassazione violazione o falsa applicazione di legge, qui invocato per l'art. 2112 c.c. e per gli artt. 2909 c.c. e 647 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stato invocato per lamentare l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha però rilevato che la censura non intercettava la ratio decidendi.
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale non vincola automaticamente in altri giudizi su periodi diversi se dal provvedimento non emergono le ragioni della decisione e i principi di diritto posti a base dello stesso.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto può passare in giudicato, ma la sua efficacia preclusiva è limitata al periodo e al contenuto effettivamente definiti dal provvedimento.
art. 380 bis.1 c.p.c.
È richiamato solo per il rito camerale in Cassazione dopo la riforma del d.lgs. n. 149 del 2022.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In caso di trasferimento o retrocessione d'azienda, la responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. opera solo se, al momento del trasferimento, il rapporto di lavoro è ancora in essere; restano esclusi i crediti relativi a rapporti già definitivamente cessati.
- La solidarietà tra cedente e cessionario copre esclusivamente i crediti del lavoratore già esistenti al tempo del trasferimento: non si estende a pretese maturate successivamente.
- Chi invoca l'applicazione dell'art. 2112 c.c. in una vicenda di affitto d'azienda e retrocessione deve provare i presupposti del trasferimento rilevante, inclusa la continuità dell'attività e del rapporto di lavoro.
- La censura per violazione di legge o omesso esame è inammissibilmente inconferente quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il giudicato formatosi su decreto ingiuntivo non opposto ha efficacia preclusiva nei limiti del credito e del periodo ivi definito; non impedisce di contestare pretese riferite a periodi successivi, se il provvedimento non rende ricostruibili le ragioni giuridiche della decisione.
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