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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-472/16

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018. — Jorge Luís Colino Sigüenza contro Ayuntamiento de Valladolid e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 1 – Trasferimenti di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Appalto di servizi avente ad oggetto la gestione di una scuola comunale di musica – Cessazione dell’attività del primo aggiudicatario prima della fine dell’anno scolastico in corso e designazione di un nuovo aggiudicatario all’inizio dell’anno scolastico successivo – Articolo 4, paragrafo 1 – Divieto di licenziamenti motivati da un trasferimento – Eccezione – Licenziamenti che avvengono per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47. — Causa C-472/16

Giurisprudenza europea62016CJ0472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto che la gestione di una scuola comunale di musica, affidata in appalto e poi ripresa da un nuovo aggiudicatario con gli stessi mezzi materiali, possa costituire trasferimento d’impresa nonostante una sospensione di alcuni mesi e la mancata riassunzione del personale. Ha inoltre precisato che un licenziamento anticipato rispetto al subentro può essere giustificato da motivi economici, tecnici o d’organizzazione, salvo abuso diretto a eludere la direttiva 2001/23. La questione sull’effetto della cosa giudicata sul ricorso individuale del lavoratore è stata dichiarata irricevibile.

Trasferimento d’impresa e tutela dei lavoratori nell’appalto di gestione di una scuola comunale di musica, con verifica dell’effetto di una sospensione temporanea dell’attività e dei licenziamenti anteriori al subentro del nuovo aggiudicatario.

La questione giuridica

Se la cessazione temporanea dell’attività del primo aggiudicatario di un appalto di servizi e la successiva ripresa da parte di un nuovo aggiudicatario, con trasferimento dei medesimi mezzi materiali, integri un trasferimento d’impresa ai sensi della direttiva 2001/23; se il licenziamento del personale, avvenuto prima del subentro del nuovo gestore, debba qualificarsi come conseguenza del trasferimento o come licenziamento per motivi economici, tecnici o d’organizzazione; e se l’articolo 47 della Carta osti a una disciplina nazionale che impedisca al lavoratore di contestare individualmente il licenziamento dopo una decisione definitiva resa nel giudizio collettivo a cui non ha partecipato.

Principio di diritto

Una situazione in cui l’aggiudicatario di un appalto di servizi cessa l’attività pochi mesi prima del termine dell’anno scolastico, restituisce i mezzi materiali all’amministrazione committente e il servizio viene poi riaggiudicato, con trasferimento al nuovo gestore degli stessi mezzi materiali, può rientrare nell’ambito della direttiva 2001/23 anche se vi è stata una sospensione temporanea dell’attività e il nuovo aggiudicatario non riassume il personale. Inoltre, il licenziamento del personale anteriori al subentro può rientrare nell’eccezione dell’articolo 4, paragrafo 1, per motivi economici, tecnici o d’organizzazione, purché non risulti che la cessazione anticipata e la riaggiudicazione tardiva siano state una manovra deliberata per privare i lavoratori dei diritti derivanti dalla direttiva; spetta al giudice nazionale verificarlo. La terza questione è stata dichiarata irricevibile per insufficienza di elementi sul diritto processuale nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
  • Direttiva 98/59/CE

Trasferimento d’impresa e licenziamento nell’appalto di una scuola comunale di musica

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León in una controversia tra un docente di musica e vari soggetti pubblici e privati legati alla gestione della scuola comunale di musica di Valladolid. Il caso è stato deciso alla luce della direttiva 2001/23 sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’impresa e dell’articolo 47 della Carta.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Colino Sigüenza lavorava dal 1996 nella scuola comunale di musica di Valladolid. La gestione del servizio, inizialmente diretta dal Comune, era poi stata affidata a successivi appaltatori; la Músicos y Escuela aveva continuato l’attività con i locali, gli strumenti e il mobilio messi a disposizione dall’amministrazione e aveva assunto parte del personale preesistente.

Nel 2013, a seguito di una controversia economica con il Comune, la Músicos y Escuela avviava una procedura di licenziamento collettivo e cessava l’attività il 31 marzo 2013, restituendo i mezzi materiali al Comune. Pochi mesi dopo, l’amministrazione affidava la gestione a In-pulso Musical, che riprendeva il servizio nel settembre 2013 utilizzando gli stessi beni materiali, ma senza riassumere il personale licenziato. Il lavoratore proponeva un ricorso individuale contro il licenziamento, ma il giudice di primo grado lo respingeva ritenendo vincolante la decisione definitiva resa nel giudizio collettivo promosso dai rappresentanti dei lavoratori.

Prima questione: esistenza di un trasferimento d’impresa

La Corte ricorda che la direttiva 2001/23 si applica quando un’entità economica conserva la propria identità, valutando tutte le circostanze del caso: tipo di impresa, trasferimento di elementi materiali, riassunzione del personale, analogia delle attività e durata di un’eventuale sospensione. In un settore come quello della gestione di una scuola di musica, in cui i mezzi materiali sono essenziali, la circostanza decisiva è che il nuovo gestore abbia ricevuto gli stessi beni già utilizzati dal precedente appaltatore.

La Corte sottolinea che:

  • la mancata riassunzione del personale non esclude di per sé il trasferimento quando l’attività non è fondata essenzialmente sulla manodopera;
  • è irrilevante che i beni materiali siano sempre appartenuti all’amministrazione committente, poiché conta la loro messa a disposizione del nuovo gestore;
  • una sospensione di alcuni mesi dell’attività non basta, da sola, a escludere il mantenimento dell’identità dell’entità economica, soprattutto quando parte del periodo coincide con vacanze scolastiche.

Ne consegue che una situazione del genere può rientrare nell’ambito della direttiva 2001/23, fermo restando l’accertamento finale del giudice nazionale sulla base di tutte le circostanze di fatto.

Seconda questione: causa del licenziamento e articolo 4, paragrafo 1

La Corte ribadisce che la direttiva mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro e vieta i licenziamenti motivati dal solo trasferimento, salvo i casi in cui il recesso sia giustificato da motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni dell’occupazione.

Nel caso di specie, il licenziamento del sig. Colino Sigüenza e degli altri dipendenti era avvenuto prima della ripresa del servizio da parte di In-pulso Musical ed era stato giustificato dall’impossibilità della Músicos y Escuela di remunerare il personale, situazione collegata all’inadempimento del Comune nei rapporti contrattuali. Per la Corte, tali elementi depongono in linea di principio per un licenziamento per motivi economici, tecnici o d’organizzazione, non per il trasferimento in sé.

Tuttavia, la Corte avverte che il giudice del rinvio deve verificare se la cessazione anticipata dell’attività e la tardiva riaggiudicazione non costituiscano una misura deliberata per sottrarre i lavoratori alla tutela prevista dalla direttiva 2001/23.

Terza questione: cosa giudicata e articolo 47 della Carta

La Corte non entra nel merito della questione relativa all’efficacia preclusiva della decisione resa nel giudizio collettivo sul ricorso individuale del lavoratore. Essa osserva che il giudice del rinvio non ha fornito elementi sufficienti sul quadro normativo processuale nazionale, in particolare sull’applicazione delle norme interne relative all’autorità della cosa giudicata e al loro coordinamento con il sistema dei ricorsi individuali e collettivi.

Per tale ragione, la terza questione è dichiarata irricevibile.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 si applica a una situazione come quella descritta, con cessazione temporanea del servizio e successiva riaggiudicazione con gli stessi mezzi materiali;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 consente di qualificare il licenziamento come fondato su motivi economici, tecnici o d’organizzazione, salvo abuso volto a privare i lavoratori dei diritti derivanti dalla direttiva;
  • la terza questione sull’articolo 47 della Carta è irricevibile per insufficienza di elementi.

Come è indicizzato

Materietrasferimento d’impresatutela dei lavoratorilicenziamento collettivoappalti di servizi pubblicidiritto a un ricorso effettivo

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