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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22722/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Un soggetto aveva stipulato un mutuo fondiario con una banca, e secondo la sua prospettazione parte della somma erogata era stata destinata all'acquisto di azioni proprie della banca stessa, in un'operazione di assistenza finanziaria vietata. Dopo la cessione dell'azienda bancaria a un altro istituto nell'ambito della disciplina speciale sulle banche venete, il mutuatario ha convenuto in giudizio il cessionario chiedendo l'accertamento della nullità del mutuo per la quota collegata all'acquisto delle azioni, l'accertamento negativo del credito della banca cessionaria, la restituzione di quanto pagato e la caducazione dell'ipoteca. I motivi del ricorso principale dell'istituto cessionario hanno contestato: la pretesa contraddittorietà della motivazione; la ritenuta esclusione del credito dal perimetro della cessione e la possibilità di compensazione; l'applicabilità dell'azione al cessionario anche per domande proposte dopo la cessione; l'erronea applicazione dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative e l'affermata nullità dell'operazione. La banca in liquidazione coatta amministrativa ha a sua volta sostenuto che la domanda avrebbe dovuto essere proposta solo in sede di stato passivo e che il cessionario non potesse rispondere degli effetti restitutori. Il mutuatario ha proposto ricorso incidentale lamentando omesso esame di un fatto decisivo relativo ad alcune azioni intestate formalmente a un funzionario della banca.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'istituto di credito cessionario, ritenendo infondate le censure sulla nullità per assistenza finanziaria e sulla legittimazione passiva del cessionario rispetto alla quota di mutuo collegata all'acquisto delle azioni; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del mutuatario, poiché volto in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio; ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale della banca in liquidazione coatta amministrativa, affermando che nei confronti della banca posta in liquidazione coatta amministrativa non può essere proposta o proseguita alcuna azione al di fuori delle forme dell'accertamento del passivo. In conseguenza, la sentenza di merito è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2358 c.c.

    il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, nella formulazione vigente dopo la riforma del 2008, si applica anche alle società cooperative per azioni; la sua violazione integra una norma imperativa la cui inosservanza comporta nullità del finanziamento e propagazione della nullità all'operazione collegata di acquisto delle azioni.

  • art. 1418 c.c.

    la violazione del divieto di assistenza finanziaria determina nullità per contrasto con norma imperativa.

  • art. 2033 c.c.

    le domande di ripetizione di indebito conseguenti alla nullità dell'operazione di acquisto di azioni rientrano tra i debiti esclusi dal perimetro di cessione, in quanto passività della banca cedente.

  • art. 3, comma 1, lett. b), d.l. n. 99/2017

    esclude dal perimetro di cessione i debiti delle banche venete derivanti dalla commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate; non esclude i crediti da mutuo già trasferiti al cessionario, anche se funzionalmente collegati all'acquisto di azioni della banca.

  • art. 3, comma 1, lett. c), d.l. n. 99/2017

    opera per le controversie relative ad atti o fatti antecedenti alla cessione sorte successivamente ad essa, ma non impedisce l'azione di accertamento negativo contro il cessionario quando si controverte di un credito incluso nell'attivo ceduto.

  • artt. 2 e 3 d.l. n. 99/2017

    individuano il perimetro della cessione dell'azienda bancaria e distinguono tra attività incluse e passività escluse.

  • art. 83 TUB

    nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa non può essere promossa o proseguita alcuna azione, salvo le impugnazioni e opposizioni allo stato passivo; i crediti devono essere fatti valere nella procedura concorsuale.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura relativa alla compensazione propria è stata prospettata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma è stata ritenuta assorbita o infondata nel ragionamento complessivo della Corte.

  • art. 1243 c.c.

    richiamato dal ricorso incidentale per contestare la compensazione disposta d'ufficio.

  • art. 1246 c.c.

    richiamato dal ricorso incidentale in tema di limiti alla compensazione.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione del contratto di cessione dell'azienda bancaria.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per l'interpretazione sistematica del contratto di cessione.

  • art. 1369 c.c.

    richiamato per l'interpretazione del contratto di cessione.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come norma sul sindacato di legittimità nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità della sentenza o violazioni processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 105 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla portata dell'intervento volontario del terzo.

  • art. 2520 c.c.

    richiamato nel motivo sull'applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle cooperative.

  • art. 2525 c.c.

    richiamato nel motivo sull'applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle cooperative.

  • art. 2519 c.c.

    richiamato nel motivo sull'applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle cooperative.

  • art. 2384 c.c.

    richiamato nel motivo principale, ma non decisivo nella soluzione della Corte.

  • art. 150-bis d.lgs. n. 385/1993

    richiamato nel quarto motivo del ricorso principale.

  • d.lgs. n. 180/2015

    richiamato in relazione alla disciplina della risoluzione bancaria e al riparto di debiti e passività.

  • Regolamento (UE) n. 806/2014

    richiamato come parte del quadro europeo della risoluzione bancaria.

  • Direttiva 2014/59/UE

    richiamata per il principio del bail-in e per il confronto con la disciplina speciale di liquidazione delle banche venete.

Massime di principio

  • Nelle operazioni di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, la violazione del divieto posto dall'art. 2358 c.c. determina la nullità dell'operazione di finanziamento e la nullità si estende al negozio di acquisto delle azioni quando i due atti risultino funzionalmente collegati.
  • La disciplina speciale sulla cessione dell'azienda bancaria delle banche venete esclude dal perimetro di trasferimento i debiti derivanti dalla commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate, ma non sottrae al cessionario i crediti da mutuo già ricompresi tra le attività cedute, anche se il mutuo sia stato stipulato per finanziare l'acquisto delle azioni.
  • Il mutuatario che abbia contratto un finanziamento collegato all'acquisto di azioni può proporre nei confronti del cessionario dell'azienda bancaria l'azione di accertamento negativo del credito restitutorio, perché la nullità del contratto presupposto si propaga al credito da mutuo nella parte corrispondente alla provvista destinata all'operazione vietata.
  • Le passività restitutorie e risarcitorie da misselling devono essere fatte valere verso la banca cedente o, se in liquidazione coatta amministrativa, nelle forme dell'accertamento del passivo; il cessionario non risponde di tali debiti, ma resta esposto agli effetti della nullità propagata su un credito incluso nell'attivo ceduto.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste del vizio motivazionale, quando la censura miri in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMutuoTitoli di creditoContenzioso tributarioAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioContrattiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiNullitàCompensatio lucri cum damnoOnere della provaGiudicato

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