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Sentenza

Sentenza n. 1997/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento del decreto dirigenziale del 19 settembre 2023, prot.n.-OMISSIS-, emanato dalla Città metropolitana di Milano, avente ad oggetto sospensione in via cautelare dell’autorizzazione prot. n. -OMISSIS- del 7 settembre 1992 atti n. -OMISSIS-, rilasciata all’impresa individuale -OMISSIS- per gestire l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la comunicazione della Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest di revoca/sospensione credenziali accesso ai Sistemi Informatici della Motorizzazione Civile dell’11 settembre 2023.

Giustizia amministrativa202302211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dirigenziale di sospensione cautelare per sei mesi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, nonché comunicazione di revoca o sospensione delle credenziali di accesso ai sistemi informatici della Motorizzazione Civile

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa individuale ha impugnato il decreto dirigenziale del 19 settembre 2023 con cui la Città metropolitana di Milano ha disposto, in via cautelare e per sei mesi, la sospensione dell'autorizzazione rilasciata nel 1992 per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusa la comunicazione relativa alla revoca o sospensione delle credenziali di accesso ai sistemi informatici della Motorizzazione Civile. La ricorrente aveva proposto anche domanda cautelare, respinta dal TAR con ordinanza dell'11 dicembre 2023, che aveva escluso la sussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. L'ordinanza cautelare non è stata impugnata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sospensione aveva durata limitata a sei mesi e, dopo il rigetto dell'istanza cautelare, il provvedimento ha continuato a produrre effetti fino alla naturale scadenza, intervenuta nelle more del giudizio. Poiché la ricorrente non ha impugnato l'ordinanza cautelare che aveva negato la sospensione degli effetti dell'atto, non era più possibile ottenere una tutela cautelare e, una volta esaurita la durata della sospensione, era venuto meno l'interesse attuale all'annullamento del provvedimento. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure rivolte all'atto. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata esclusivamente quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento amministrativo impugnato ha efficacia temporalmente limitata e i suoi effetti si esauriscono nelle more del giudizio, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che persista un'utilità concreta e attuale derivante dall'eventuale annullamento.
  • Il mancato appello dell'ordinanza cautelare che abbia negato la sospensione degli effetti dell'atto consente al provvedimento impugnato di continuare a produrre effetti fino alla sua scadenza; una volta esaurita l'efficacia temporale dell'atto, viene meno l'interesse attuale alla decisione di merito, se non è dedotta o dimostrata una diversa utilità concreta.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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