Cassazione Penale, Sentenza n. 38392/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, deducendo che la Corte di appello ha erroneamente applicato l'art. 314 c.p.p., omesso il confronto con la sentenza assolutoria del Tribunale di Crotone (confermata in appello) e dato una motivazione mancante e contraddittoria rispetto agli elementi raccolti in fase cautelare. Sostiene di aver sempre negato i fatti fin dall'interrogatorio del 6/2/2013, di aver fornito prove documentali e che la vicenda non giustificava il convincimento degli organi giudiziari. Propone inoltre una violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., rilevando che al suo coimputato Efraim (figlio) era stato invece riconosciuto l'indennizzo nonostante avesse tenuto analoga difesa.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo i motivi infondati. Ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d'appello che aveva evidenziato comportamenti gravemente colposi del ricorrente e circostanze (dichiarazioni concordi della figlia e della persona offesa, condizioni fisiche e traumatiche della vittima) che avevano legittimato il ragionevole convincimento dell'aggressione. La Corte ha inoltre richiamato il principio di autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio di cognizione, spiegando che l'assoluzione nel processo penale non impedisce al giudice della riparazione di pervenire a diversa valutazione sulla base del medesimo materiale probatorio. Ha escluso la sussistenza di una violazione dell'art. 3 Cost., ritenendo irrilevante la diversa decisione sul coimputato per la mancata indicazione di un contrasto motivazionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
articolo 314 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma cui è stata asseritamente data applicazione erronea; la Corte ha valutato l'osservanza dei principi di riparazione per ingiusta detenzione e ha ritenuto corretta la valutazione dei comportamenti colposi dell'imputato ai fini dell'esclusione dell'indennizzo
articolo 3 Cost.
Invocato dal ricorrente per denunciare una presunta disparità di trattamento rispetto al coimputato; la Corte ha escluso la violazione richiamando l'autonomia delle decisioni e l'assenza di un'effettiva conflittualità motivazionale tra i provvedimenti
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017 (Quaresima, Rv. 270039)
Richiamata per il principio che il giudizio di riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione e può portare a conclusioni diverse sul medesimo materiale probatorio
Massime di principio
- Il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo di cognizione: un'assoluzione non impone automaticamente il riconoscimento dell'indennizzo
- La domanda di riparazione può essere rigettata se il giudice ritiene che il comportamento dell'interessato abbia legittimato, per colpa grave o forti indizi, il convincimento dell'autorità che giustificò la misura cautelare
- La mera coincidenza di esiti diversi tra provvedimenti su soggetti simili (es. coimputati) non costituisce di per sé violazione del principio di uguaglianza; occorre verificare l'effettiva identità delle ragioni e della motivazione
- Per contestare efficacemente un diniego di riparazione è necessario affrontare specificamente le valutazioni fattuali che hanno portato il giudice a ritenere fondato il convincimento delle autorità, non limitandosi a richiamare l'assoluzione
- Le dichiarazioni concordi di vittima e terzi e elementi concreti (stato della persona offesa, lesioni) possono costituire fondamento per escludere l'indennizzo anche in presenza di successiva assoluzione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38366/2023 del 20/09/2023
- Sentenza penale · 20 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38367/2023 del 20/09/2023
- Sentenza penale · 20 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38368/2023 del 20/09/2023
- Sentenza penale · 20 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38369/2023 del 20/09/2023
- Sentenza penale · 20 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38370/2023 del 20/09/2023
- Sentenza penale · 20 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38371/2023 del 20/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →