Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1300/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 6237/2025.

Giustizia amministrativa202507909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione della gara al consorzio stabile primo classificato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il raggruppamento appellante, secondo classificato nella procedura per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di riqualificazione e rigenerazione del quartiere Savorito, ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione al consorzio stabile primo classificato. Con il primo motivo d’appello ha dedotto violazione degli artt. 100 e 101 del d.lgs. 36/2023 ed eccesso di potere, sostenendo che la stazione appaltante avesse illegittimamente consentito all’aggiudicatario di sostituire, dopo la conclusione della gara e mediante la produzione di nuovi certificati in corso di giudizio, un servizio di punta originariamente dichiarato ma insufficiente con altri servizi mai indicati nell’offerta. Il requisito richiedeva due servizi di ingegneria e architettura, per ciascuna categoria di lavori, di importo complessivo non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori. Il servizio dichiarato dall’aggiudicatario per la categoria IA.04 poteva essere computato solo pro quota, in ragione della partecipazione della mandataria al raggruppamento professionale nella misura del 20%; sommato all’altro servizio dichiarato, non raggiungeva l’importo minimo richiesto. In sede di chiarimenti erano stati invece prodotti certificati relativi a servizi diversi, mai dichiarati in gara. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto violazione degli artt. 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023 ed eccesso di potere, motivo assorbito dal giudice.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto illegittimo che, a seguito della richiesta di chiarimenti, l’aggiudicatario avesse prodotto certificati nuovi, relativi a servizi di punta mai indicati in sede di gara, per dimostrare per la prima volta il possesso del requisito tecnico richiesto a pena di esclusione. Il soccorso istruttorio consente di chiarire o comprovare un requisito già dichiarato e documentato, ma non di rettificare o integrare il contenuto sostanziale della dichiarazione e dell’offerta mediante documenti nuovi e diversi. Anche il soccorso procedimentale può riguardare soltanto dati o profili già presenti nell’offerta e suscettibili di chiarimento, non la dimostrazione originaria di un requisito tecnico essenziale non adeguatamente documentato. La produzione postuma avrebbe comportato un’inammissibile integrazione tardiva dell’offerta tecnica, in violazione del principio di autoresponsabilità e della par condicio tra concorrenti. Ne è derivato l’obbligo di escludere l’aggiudicatario e, conseguentemente, l’annullamento dell’aggiudicazione. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7.3, punto 2, del disciplinare di gara

    svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, cosiddetti servizi di punta, per lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori oggetto dell’affidamento, analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche, e per un importo non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori da affidare

    Il requisito doveva essere posseduto e adeguatamente documentato mediante i servizi dichiarati in sede di gara; non era consentito sostituire successivamente un servizio insufficiente con servizi nuovi mai indicati.

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    La verifica dei requisiti di partecipazione non può trasformarsi, dopo la presentazione dell’offerta, nella possibilità di integrare sostanzialmente la dichiarazione e la documentazione relativa a un requisito tecnico essenziale.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Il soccorso istruttorio non consente la produzione di nuovi documenti relativi a servizi mai dichiarati, quando tale produzione serve a dimostrare per la prima volta il possesso di un requisito tecnico previsto a pena di esclusione; sono ammissibili soltanto chiarimenti o regolarizzazioni che non modifichino il contenuto sostanziale dell’offerta.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Il potere di chiedere la regolarizzazione o il completamento della documentazione non può essere utilizzato per sanare una mancata indicazione sostanziale o per modificare integralmente il contenuto della dichiarazione resa dal concorrente.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, il soccorso istruttorio può servire a chiarire o regolarizzare documenti già prodotti e riferiti a un requisito già dichiarato, ma non può consentire la produzione di documenti nuovi e diversi che dimostrino per la prima volta il possesso di un requisito tecnico essenziale previsto a pena di esclusione.
  • Il soccorso procedimentale relativo all’offerta è ammissibile soltanto quando riguardi dati, profili o elementi già contenuti nell’offerta e suscettibili di chiarimento; non può trasformarsi in un’integrazione sostanziale dell’offerta tecnica.
  • Quando la documentazione spontaneamente prodotta dal concorrente in sede di gara è insufficiente a comprovare un requisito di partecipazione, il concorrente sopporta le conseguenze del proprio errore in applicazione del principio di autoresponsabilità e non può depositare successivamente documentazione relativa a servizi mai dichiarati.
  • La produzione postuma di certificati relativi a servizi di punta nuovi, mai indicati nell’offerta, costituisce integrazione tardiva dell’offerta e viola la par condicio tra concorrenti; l’aggiudicatario deve pertanto essere escluso.
  • La stazione appaltante non può utilizzare la richiesta di chiarimenti per consentire a un concorrente di sostituire il requisito originariamente dichiarato e insufficiente con un diverso requisito emerso solo dopo la conclusione della gara.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnicaSoccorso istruttorioCause di esclusione
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.