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Ordinanza

Ordinanza n. 10004/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione n. 13106 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Salute e Welfare della Regione Umbria, pubblicata in pari data sul sito istituzionale della Regione Umbria in data 14 dicembre 2022 ed avente ad oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.", con la quale (i) sono stati individuati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici alla Regione Umbria per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 16.615,55 a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della medesima determinazione sul sito istituzionale della Regione Umbria e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni, (iii) si è stabilito di recuperare gli importi dovuti tramite compensazione, fino a concorrenza dell’intero ammontare; - nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, nonché delle deliberazioni di degli Enti del Servizio sanitario regionale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, ivi inclusi i seguenti: la DGR n. 1118 del 14.11.2022 dell’ ASL Umbria 1 (nota pec n. 0201027 del 14.11.2022), la DGR n. 1773 del 15.11.2022 dell’ ASL Umbria 2 (nota pec n. 0228783 del 11.11.2022), la DGR n. 366 del 11.11.2022 dell’ Azienda Ospedaliera di Perugia (nota pec n. 0249447 del 11.11.2022), la DGR n. 145 del 10.11.2022 dell’Azienda Ospedaliera di Terni (nota pec n. 0249005 del 11.11.2022), non notificati né resi disponibili alla ricorrente. ed inoltre dei seguenti atti (già oggetto di impugnazione con il ricorso principale) - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrere possa, il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, l’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019), nonché l’intesa dalla Conferenza delle regioni edelle province autonome del 14 settembre 2022, nonché ancora l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante "Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78". Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25 luglio 2023: richiesta di sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla corte costituzionale - affinché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 8 del Decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 26 maggio 2023, n. 56, per violazione degli artt. 3 e 24 della Cost.

Giustizia amministrativa202304571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione della Regione Umbria che ha quantificato e richiesto il pagamento del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti statali e regionali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato la determinazione regionale recante l'individuazione dell'importo dovuto a titolo di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, pari a Euro 16.615,55, con previsione del pagamento entro trenta giorni e, in caso di mancato pagamento, del recupero mediante compensazione. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, l'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e ulteriori atti regionali di certificazione del fatturato. Con motivi aggiunti è stata inoltre chiesta la sospensione del giudizio e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56, per asserita violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Prima dell'udienza del 22 maggio 2026, la difesa della ricorrente ha comunicato che, con sentenza del Tribunale di Firenze depositata il 20 ottobre 2025, la società era stata sottoposta a liquidazione giudiziale.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente e ha dichiarato l'interruzione del processo in applicazione dell'art. 143, comma 3, d.lgs. 14/2019, secondo cui l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo, e dell'art. 79, comma 2, c.p.a. Il giudizio potrà essere proseguito o riassunto secondo l'art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.; il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione della segreteria relativa alla pronuncia di interruzione. Il Collegio non ha esaminato i motivi di annullamento né la questione di costituzionalità. Nulla è stato disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 143, comma 3, d.lgs. 14/2019

    l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice

    L'apertura della liquidazione giudiziale della parte determina l'interruzione del processo; il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione giudiziale dell'interruzione.

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    In presenza dell'evento interruttivo previsto dalla disciplina concorsuale, il giudice amministrativo dichiara l'interruzione del processo.

  • art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.

    Il processo interrotto può essere proseguito o riassunto secondo le modalità previste dal codice; nel caso esaminato, il termine decorre dalla comunicazione della segreteria della pronuncia di interruzione.

  • art. 8 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

  • artt. 3 e 24 Cost.

Massime di principio

  • L'apertura della liquidazione giudiziale di una parte processuale determina l'interruzione del giudizio amministrativo ai sensi della disciplina concorsuale applicabile, senza che il giudice debba esaminare nel merito le domande e le questioni pendenti.
  • Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre dalla comunicazione della segreteria relativa alla dichiarazione giudiziale dell'interruzione, secondo il combinato disposto della disciplina concorsuale e degli artt. 79 e 80 c.p.a.
  • Il processo amministrativo interrotto per apertura della liquidazione giudiziale può essere proseguito o riassunto nei modi e nei termini previsti dall'art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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