Sentenza n. 878/2026 - Latina, Sezione 1
per l’accertamento • dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di provvedere sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata tramite servizio postale con assicurata n. 055999279047 in data 10.02.2025, e successivamente istruita a seguito della convocazione presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Latina – Commissariato di P.S. di Terracina del 29.07.2025; • nonché per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sulla predetta istanza; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine che sarà fissato dal Tribunale, con nomina sin da ora, in caso di ulteriore inerzia, di un Commissario ad acta, nonché, ove ritenuto ammissibile, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni da ritardo ex art. 2-bis L. 7 agosto 1990, n. 241, da definirsi con separato rito ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 10 febbraio 2025 e istruita mediante convocazione per i rilievi fotodattiloscopici del 29 luglio 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e la condanna a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 2 l. 241/1990, sostenendo che fosse decorso il termine di sessanta giorni per la definizione della domanda, da computarsi, secondo la prospettazione, dalla convocazione per i rilievi fotodattiloscopici del 29 luglio 2025. È stata inoltre formulata, in epigrafe, una domanda di risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell'art. 2-bis l. 241/1990, da trattarsi con separato rito. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha documentato la validazione della pratica il 2 aprile 2026, la stampa del titolo di soggiorno il 7 maggio 2026 e la sua spedizione al Commissariato competente per la consegna.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che, ai fini della condanna dell'Amministrazione per silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a., è necessario che l'inerzia perduri al momento della pronuncia. L'adozione, durante il giudizio, di un provvedimento espresso conclusivo del procedimento elimina l'interesse a una pronuncia sull'obbligo di provvedere, anche se il provvedimento è favorevole o sfavorevole all'istante. Il Collegio ha distinto tale ipotesi dalla cessazione della materia del contendere richiesta dall'Amministrazione, qualificando l'esito come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ha precisato che l'interesse permane quando l'Amministrazione si limiti ad adottare un atto endoprocedimentale o soprassessorio, senza concludere il procedimento. La domanda risarcitoria è stata ritenuta generica e apodittica, poiché formulata soltanto in epigrafe e non sviluppata negli scritti difensivi; non è stata quindi definita con il separato rito invocato. Nonostante la declaratoria di improcedibilità, il TAR ha posto le spese a carico dell'Amministrazione, liquidandole in euro 1.500,00 oltre accessori, in ragione dell'andamento del processo e della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
presupposto [...] della condanna dell'Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull'istanza dell'interessato, è che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente
La condanna per silenzio richiede la persistenza dell'inerzia al momento della decisione; l'adozione in corso di causa di un provvedimento espresso conclusivo determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda
La norma è stata invocata dal ricorrente quale fonte del termine di conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno; la sentenza non decide direttamente sulla decorrenza del termine, poiché il ricorso è divenuto improcedibile.
art. 2 l. 241/1990
È stato invocato quale fondamento dell'obbligo generale dell'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; la questione è stata assorbita dalla sopravvenuta definizione del procedimento.
art. 2-bis l. 241/1990
La domanda di risarcimento del danno da ritardo, formulata soltanto in epigrafe e non argomentata negli scritti difensivi, è stata ritenuta generica e apodittica.
art. 117, comma 6, c.p.a.
Il Collegio ha escluso che la domanda risarcitoria potesse essere definita con separato rito, in quanto non adeguatamente sviluppata nel ricorso e negli atti difensivi.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la condanna a provvedere presuppone che l'inerzia illegittima persista al momento della pronuncia; se l'Amministrazione adotta in corso di causa un provvedimento espresso conclusivo del procedimento, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'adozione di un provvedimento espresso conclusivo del procedimento durante il giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse anche se il provvedimento interviene dopo la proposizione del ricorso e indipendentemente dal suo contenuto favorevole o sfavorevole all'istante.
- Nel giudizio sul silenzio, l'adozione di un atto endoprocedimentale o soprassessorio non esclude l'interesse alla decisione, perché non equivale alla conclusione del procedimento e mantiene l'inerzia rispetto all'obbligo di provvedere con un atto definitivo.
- Una domanda di risarcimento del danno da ritardo formulata soltanto in epigrafe e non sviluppata negli atti difensivi è generica e apodittica e non può essere definita mediante il separato rito previsto per tale domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 lug 2026Sentenza n. 901/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 21 lug 2026Sentenza n. 1615/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 21 lug 2026Sentenza n. 1616/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 21 lug 2026Sentenza n. 1617/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 lug 2026Sentenza n. 333/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 21 lug 2026Sentenza n. 334/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →