Sentenza n. 11511/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia a) del provvedimento del 04/11/2025 avente ad oggetto la pubblicazione degli esiti anonimi della prova scritta della “Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (atto n. 290773 del 11 luglio 2025)” in uno alla relativa graduatoria nella parte in cui il ricorrente non risulta collocato in posizione utile per l'assunzione quale vincitore o in subordine quale idoneo; b) della graduatoria di concorso nella parte in cui il ricorrente non risulta vincitore così come pubblicata in data 27.11.2025 in uno al relativo provvedimento di approvazione e del relativo avviso ovvero in subordine non risulta individuato quale idoneo; c) dell'avviso di pubblicazione del 27.11.2025 della graduatoria nella parte in cui l'amministrazione dichiara che i vincitori saranno assunti con decorrenza 18 dicembre 2025, nonché del provvedimento di approvazione della graduatoria di concorso pubblicata in data 27.11.2025, nonché degli eventuali scorrimenti della graduatoria nella parte in cui il ricorrente è collocato in posizione non utile per il conseguimento del contratto di lavoro presso la resistente amministrazione o la collocazione nella graduatoria degli idonei; d) ove e per quanto lesivo del bando di concorso, in particolare del punto 6.3 il quale prevede che la prova s'intende superata con il punteggio di 21/30; e) di tutti gli eventuali successivi scorrimenti della predetta graduatoria se ed in quanto non consentono la collocazione del ricorrente in posizione utile; f) ove necessario del provvedimento con cui è stato aggiornato l'elenco concernente i risultati delle prove scritte e del relativo Avviso; g) ove necessario del provvedimento inerente le concrete modalità di svolgimento della prova scritta; h) ove necessario del provvedimento concernente il diario della prova; i) dei verbali della Commissione giudicatrice; l) della documentazione inerente la prova scritta sostenuta dal ricorrente e della relativa banca dati; m) del provvedimento con cui è stata predisposta la prova scritta ed individuati i quesiti nonché della prova somministrata al ricorrente e del risultato ovvero della votazione alla stessa attribuiti; n) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente; o) qualsiasi provvedimento volto ad attribuire la scelta prioritaria della sede ai candidati che beneficiano dei diritti previsti dalla L. 104/92; p) ove e per quanto lesiva della nota U-070636/2025 del 28/11/2025 di riscontro all'istanza di autotutela proposta dal ricorrente; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria in posizione utile ovvero quale vincitore, essendo stato penalizzato dalla somministrazione di una prova scritta contenente una domanda che prevedeva due risposte corrette; nonché per l'accertamento dell'illegittimità della condotta serbata dall'Amministrazione e per il risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria della selezione per 2.700 funzionari, conseguente al punteggio di 20,9/30 nella prova scritta, nonché graduatoria, atti di approvazione e quesito n. 53 della prova
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, candidato per i posti disponibili in Campania, ha contestato la graduatoria e gli atti della procedura selettiva, deducendo violazione degli artt. 3, 7 e 9 del d.P.R. 487/1994, dell'art. 35-quater, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001, della l. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e del bando, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, meritocrazia, favor partecipationis e legittimo affidamento. La doglianza centrale riguardava il quesito n. 53, formulato chiedendo quale tra "Canone Rai", "Accisa" e "Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche" rappresentasse un'imposta. La Commissione aveva indicato come corretta la risposta "Accisa", mentre il ricorrente aveva scelto "Canone Rai", subendo la penalizzazione prevista per la risposta errata. Secondo il ricorrente, il quesito avrebbe presentato due risposte corrette, poiché il Canone Rai sarebbe qualificabile come imposta anche alla luce dell'art. 51 d.lgs. 174/2024 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 151/2025. Le amministrazioni hanno eccepito anche il difetto di prova di resistenza, sostenendo che l'eventuale attribuzione del punteggio non avrebbe comunque collocato il candidato in posizione utile per l'assunzione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dall'esame dei profili processuali preliminari. Ha precisato che l'interesse a ricorrere può sussistere anche per il conseguimento della sola soglia di idoneità e del conseguente inserimento in graduatoria, in vista di un eventuale scorrimento. Nel merito, ha ritenuto legittimo il ricorso ai quiz a risposta multipla purché vi sia un'unica risposta chiaramente esatta. Nel caso concreto, ha escluso l'ambiguità del quesito n. 53: l'accisa è un'imposta in senso tecnico-giuridico, mentre il Canone Rai, pur avendo natura tributaria e pur potendo essere qualificato in senso sostanziale come imposta in alcune pronunce, resta collegato alla fruizione del servizio pubblico radiotelevisivo e, al più, è riconducibile alla nozione di tassa. La risposta scelta dal ricorrente era quindi inesatta e la penalizzazione applicata era legittima. Il quesito non violava neppure il legittimo affidamento, poiché era diretto a verificare la conoscenza della nozione tecnico-giuridica tradizionale di imposta e non imponeva di valorizzare interpretazioni giurisprudenziali evolutive. Il giudice ha inoltre ritenuto legittimo l'impiego di risposte distrattive, purché prossime alla risposta corretta ma comunque inesatte, quale strumento volto a selezionare i candidati con preparazione più solida. Gli atti impugnati sono rimasti pertanto efficaci. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 35-quater, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001
Costituisce la base normativa della selezione pubblica svolta mediante un'unica prova scritta.
artt. 3, 7 e 9 d.P.R. 487/1994
Richiamati dal ricorrente in relazione alle regole delle procedure concorsuali e alla formulazione dei quesiti; il TAR non ravvisa nella fattispecie una loro violazione.
art. 51 d.lgs. 174/2024
Richiamato dal ricorrente con riferimento all'oggetto del Canone Rai; il TAR ritiene comunque che tale richiamo non trasformi il canone in un'imposta in senso tecnico-giuridico.
regio decreto 21 febbraio 1938, n. 246
Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento
Richiamato per evidenziare l'origine del Canone Rai quale canone di abbonamento correlato alla fruizione del servizio pubblico radiotelevisivo.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, ragionevolezza e imparzialità della procedura concorsuale; il TAR esclude la violazione dedotta.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi dell'attività amministrativa e al legittimo affidamento; il TAR non ravvisa una lesione nella formulazione del quesito.
Massime di principio
- Nelle prove concorsuali a risposta multipla, il quesito è legittimo quando, valutato secondo il significato tecnico-giuridico pertinente al contesto della selezione, presenta una sola risposta chiaramente esatta tra quelle proposte.
- La correttezza di una risposta in un quiz concorsuale deve essere valutata con riferimento al significato tecnico della domanda e al contesto della procedura, senza estendere automaticamente al quesito interpretazioni giurisprudenziali evolutive o qualificazioni utilizzate in senso sostanziale e non strettamente tecnico.
- Il Canone Rai, pur avendo natura tributaria e pur potendo essere descritto in senso sostanziale come imposta destinata a finanziare il servizio radiotelevisivo, non è un'imposta in senso tecnico quando il quesito richiede di distinguere il prelievo coattivo non collegato a una specifica prestazione dalla tassa correlata alla fruizione di un servizio pubblico.
- La presenza di un'opzione distrattiva, prossima ma non coincidente con la risposta corretta, non rende illegittimo il quesito concorsuale: la scelta dell'opzione inesatta può legittimamente evidenziare una preparazione insufficiente o lacunosa.
- L'interesse a impugnare l'esclusione da una procedura concorsuale può sussistere anche quando l'eventuale accoglimento conduca soltanto al raggiungimento della soglia di idoneità e all'inserimento in graduatoria, in vista di un possibile futuro scorrimento.
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