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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23816/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui un Comune ha contestato a una società la violazione della disciplina igienico-sanitaria e regionale in materia di registrazione al S.I.A.N., ritenendo che nei locali non si svolgesse una mera attività artigianale di vicinato, ma una vera attività di somministrazione di alimenti e bevande, con conseguente obbligo di aggiornamento della registrazione dopo il mutamento dell'attività. La società ha opposto il provvedimento sostenendo di essere un'impresa artigiana, iscritta come tale, e quindi sottratta alla disciplina invocata dal Comune; ha inoltre dedotto che mancasse prova dell'esercizio prevalente dell'attività di somministrazione rispetto a quella artigianale, che la fattispecie fosse comunque compatibile con la liberalizzazione delle attività economiche e con la SCIA, e che non vi fosse stata corretta applicazione della normativa europea e regionale sugli alimenti. Con il terzo motivo ha censurato la misura della sanzione, lamentando omessa pronuncia sul punto e violazione dei criteri di quantificazione e delle norme sulla determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché, sotto la formale denuncia di violazione di legge e vizio motivazionale, miravano in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, senza indicare specificamente le affermazioni della sentenza asseritamente in contrasto con le norme invocate; inoltre le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. risultavano comunque precluse e non correttamente articolate. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione comporti comunque il rigetto implicito della domanda o censura, e che in materia di sanzioni amministrative entro una forbice edittale il giudice può determinarne l'entità in base alla gravità concreta del fatto senza dover esplicitare in sentenza criteri analitici, purché resti nei limiti di legge. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, Reg. CE 852/2004

    richiamato come base dell'obbligo di registrazione/aggiornamento per gli operatori del settore alimentare; la Corte non ne rivede il contenuto, limitandosi a rilevare che le doglianze erano di fatto dirette contro l'accertamento in concreto

  • art. 9 dell'Allegato A, Decreto Dir. Reg. n. 140/2008

    richiamato quale norma regionale applicata insieme alla disciplina europea e utilizzata nel provvedimento sanzionatorio

  • art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 193/2007

    indicato come norma sanzionatoria della violazione della disciplina sugli alimenti

  • art. 3, L.R. Veneto 31 dicembre 1987, n. 67

    invocato dalla ricorrente per qualificare l'attività come artigianale; la Corte non entra nel merito della qualificazione, rilevando l'inammissibilità delle censure fattuali

  • artt. 8-10, L.R. Veneto n. 29/2007

    richiamati nel motivo di ricorso come disciplina che la ricorrente assumeva inapplicabile alla propria attività artigianale

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte ha chiarito che non vi è vizio quando la decisione, anche implicitamente, rigetta la pretesa

  • art. 2700 c.c.

    richiamato nel primo motivo, ma senza che la Corte ne affronti un autonomo profilo decisorio

  • art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il n. 5 richiede una rigorosa specificazione del fatto storico omesso e che il n. 3 non consente di censurare la mera ricostruzione fattuale

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per escludere l'ammissibilità della censura motivazionale in presenza di doppia conforme

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per affermare l'onere di specifica deduzione della violazione di legge con argomentazioni intelligibili e puntuali

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per l'onere di specificazione dei fatti e degli atti rilevanti nei motivi

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione agli oneri di produzione e specificazione del ricorso

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso

  • art. 16 L. n. 689/1981

    richiamato nel terzo motivo come parametro della contestazione sulla sanzione

  • art. 11 L. n. 689/1981

    richiamato nel terzo motivo per la determinazione della sanzione amministrativa

  • art. 1 L. n. 241/1990

    richiamato nel ricorso come norma generale invocata contro l'assetto procedimentale seguito dal Comune

  • art. 3 L. n. 241/1990

    richiamato nel ricorso in tema di motivazione e legalità dell'azione amministrativa

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    vizio deducibile solo denunciando un errore nell'interpretazione o applicazione della norma, non la mera contestazione dei fatti

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    vizio motivazionale non utilizzabile per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione di legge non può risolversi in una critica alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la rigorosa indicazione del fatto storico decisivo asseritamente omesso, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; in difetto, la censura è inammissibile.
  • In presenza di doppia conforme, la censura motivazionale è ulteriormente limitata dall'art. 348-ter c.p.c. quando la decisione di appello non si discosti realmente da quella di primo grado.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se il giudice, pur senza una statuizione espressa, abbia comunque rigettato implicitamente la domanda o il motivo di gravame con una decisione incompatibile con la pretesa della parte.
  • In tema di sanzioni amministrative pecuniarie con minimo e massimo edittale, il giudice determina discrezionalmente la misura concreta in relazione alla gravità del fatto, senza necessità di indicare in sentenza criteri analitici, purché resti nei limiti legali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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