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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02496/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

L'ente locale ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso un'ordinanza della Corte di cassazione n. 11566/2025, sostenendo che nel dispositivo di quella decisione era stato indicato, per mero errore materiale, "l'Amministrazione comunale" quale soggetto condannato al pagamento dei compensi, mentre dalla parte narrativa dell'ordinanza e dal contenuto del giudizio risultava che la condanna avrebbe dovuto riguardare la Prefettura di Roma. La vicenda trae origine dal precedente giudizio definito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 16082/2022, poi cassata con decisione che aveva accolto il ricorso e deciso nel merito. Nel procedimento di correzione l'intimata non ha svolto difese. Il ricorso è stato fondato sull'errore di individuazione del soggetto obbligato nel dispositivo e sulla possibilità di correggere l'errore materiale ai sensi delle norme sul procedimento di correzione, senza incidere sul merito della decisione originaria.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto che nell'ordinanza n. 11566/2025, alla pagina 4, terzo rigo del dispositivo, la dicitura "l'Amministrazione comunale" debba intendersi sostituita con "Prefettura di Roma". Ha inoltre ordinato alla Cancelleria di annotare la correzione sull'originale dell'ordinanza. La Corte ha richiamato il principio per cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa una nuova pronuncia sulle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    Consente la correzione degli errori materiali e di calcolo negli atti del giudice; il rimedio è limitato alla rettifica dell'errore senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Regola il procedimento di correzione degli errori materiali negli atti della Corte di cassazione; in tale sede non è consentito introdurre una nuova statuizione sulle spese.

  • art. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c.

    Impone l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento corretto.

  • art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.

    Prevede la formalità di annotazione della correzione sull'originale dell'ordinanza oggetto di rettifica.

Massime di principio

  • L'errore materiale nel dispositivo di una decisione può essere corretto quando dal complessivo contenuto del provvedimento risulta in modo univoco quale fosse la volontà decisoria effettiva del giudice.
  • Il procedimento di correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. ha natura meramente rettificativa e non può essere utilizzato per modificare la decisione nel merito o per adottare nuove statuizioni sulle spese processuali.
  • Quando il dispositivo contenga un riferimento soggettivo erroneo ma la motivazione e il contesto del giudizio consentano di individuare con certezza il soggetto corretto, la rettifica deve limitarsi alla sostituzione della dicitura inesatta con quella esatta.
  • La correzione dell'errore materiale deve essere annotata sull'originale del provvedimento corretto secondo le forme previste dal codice di procedura civile e dalle disposizioni di attuazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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