Sentenza del 15/03/2022 n. 8359 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2007 per presunta maggiore imposta calcolata sulla rendita catastale attribuita d'ufficio (con decorrenza dal 1992). La contribuente contestava: mancata comunicazione/notifica o affissione all'albo pretorio della variazione di rendita; insufficiente motivazione dell'atto impositivo; contrasto con precedenti sentenze (giudicato esterno) che avrebbero annullato avvisi per annualità pregresse per mancata prova della comunicazione della variazione; e violazioni normative in tema di efficacia degli atti di attribuzione/modifica della rendita catastale (anche in riferimento alla L. 243/2000 e altre norme e principi probatori). Il ricorso alla Cassazione si fondava su cinque motivi relativi a omesso esame di fatti decisivi, nullità per mancata valutazione di documenti, violazione delle norme sulla decorrenza dell'efficacia delle rendite catastali, mancata prova dell'affissione e carenza motivazionale dell'atto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazione: molti motivi sono stati dichiarati inammissibili per carenza del principio di autosufficienza del ricorso (mancata trascrizione/riproduzione delle sentenze e dei documenti che si assumevano decisivi, mancata trascrizione dell'avviso impugnato). Sotto il merito, la Corte ha ritenuto infondati i rilievi relativi alla efficacia della rendita catastale attribuita prima del 1/1/2000 (tale rendita può essere applicata dall'ente anche senza ulteriore comunicazione; se non tempestivamente impugnata diventa definitiva), ha confermato che la motivazione dell'avviso era adeguata perché indicava la rendita e il sistema di calcolo, e ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito che desumeva in via presuntiva l'avvenuta pubblicazione/ opponibilità della rendita dalla pluriennale applicazione della stessa. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese giudiziali e all'eventuale versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5; art. 366 c.p.c.; art. 369 c.p.c.
La Corte richiama i limiti di ammissibilità in Cassazione (in particolare il vizio per omesso esame di fatti decisivi e il principio di autosufficienza del ricorso), imponendo la riproduzione testuale di sentenze e documenti decisivi nel ricorso per cassazione.
Legge 23 novembre 2000, n. 243
Gli atti attributivi o modificativi di rendita catastale adottati entro il 31/12/1999 sono efficaci e possono essere recepiti dall'ente impositore anche in assenza di comunicazione al contribuente; l'atto impositivo che li recepisce funge da notifica ai fini del termine per proporre ricorso.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Termine e modalità di proposizione del ricorso tributario; la notificazione dell'atto che recepisce la rendita fa decorrere il termine per impugnare.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Riferimento ai parametri per la determinazione del valore catastale e alla necessità, nell'atto impositivo, di indicare il presupposto (qui: la rendita) cui ricondurre la modifica del valore dell'immobile.
R.D. 12 febbraio 1911, n. 297 (testo unico catasto)
Norme catastali richiamate nella doglianza relativa alla pubblicità/affissione all'albo pretorio; la Corte però ha ritenuto che l'efficacia post-1999 sia disciplinata dalla L. 243/2000 e che la prova possa risultare anche in via presuntiva.
Codice civile
art. 2697 c.c.; art. 2909 c.c. (citato dalla ricorrente)
Art. 2697 richiamato in tema di ripartizione dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto assolto l'onere probatorio dell'ente impositore con elementi presuntivi (pluriennale applicazione della stessa base imponibile). L'art. 2909 è stato evocato dalla ricorrente in relazione al giudicato, ma la Corte ha sottolineato i limiti del giudicato esterno.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiamata dalla ricorrente in tema di diritto alla motivazione degli atti impositivi; la Corte ha ritenuto invece che l'avviso fosse sufficientemente motivato indicando la rendita e il sistema di calcolo.
Norme sulla pubblicità degli atti comunali
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 e successive modifiche
La Corte osserva che la forma di pubblicità tramite affissione all'albo, disciplinata da norme antecedenti, è stata in parte soppiantata per gli atti catastali non recepiti entro il 31/12/1999 dalla disciplina della L. 243/2000; la prova dell'affissione può talora essere desunta in via presuntiva.
Massime di principio
- In Cassazione tributaria vige un rigoroso requisito di autosufficienza: il ricorso deve riportare testualmente le sentenze, gli atti o i documenti ritenuti decisivi; la mancata riproduzione comporta spesso l'inammissibilità della censura.
- Gli atti di attribuzione o modifica della rendita catastale adottati entro il 31/12/1999 sono applicabili dall'ente impositore anche senza comunicazione diretta al contribuente; l'impugnazione va proposta dopo la notificazione del primo atto impositivo che recepisce la rendita.
- Per atti catastali successivi al 1/1/2000 (e, in generale, per efficacia rispetto al contribuente), è determinante la notificazione: senza notifica l'effetto opponibile al contribuente decorre dalla notifica stessa.
- La determinazione della rendita catastale, una volta divenuta definitiva (per mancata impugnazione o giudicato), vincola anche l'ente e non può essere generalmente ridiscussa nel contenzioso contro il Comune; la via corretta per contestare la rendita è l'azione verso l'ente catastale competente.
- L'obbligo motivazionale dell'atto impositivo è adempiuto se il contribuente è posto in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa (es. indicazione della rendita e del metodo di calcolo); i dettagli fattuali possono essere verificati in sede di merito.
- La prova dell'avvenuta pubblicazione/affissione può essere desunta in via presuntiva dalla prolungata e coerente applicazione della stessa base imponibile su più annualità, purché il giudice valuti la congruità delle presunzioni e l'onere probatorio sia considerato assolto dall'ente.
- Il giudicato esterno in materia tributaria ha efficacia espansiva limitata: vincola solo su fatti o qualificazioni di carattere durevole o pluriennale; sentenze favorevoli su annualità pregresse non precludono automaticamente il riesame per periodi diversi.
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