Ordinanza n. 102/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell'Ordinanza Dirigenziale n. 2 del 12.05.2025 Area 1 Amministrativa Servizio attività economico-produttive e comunicazione esterna Comune di Vergiate a firma del Responsabile del Servizio, Dott.ssa Cristina Fontana avente ad oggetto “Cessazione attività di pubblico spettacolo per decadenza titoli di esercizio”; nonché delle Ordinanze e Determinazioni in essa richiamate: - dell'Ordinanza Dirigenziale n. 3 datata 13.12.2024 Comune di Vergiate avente ad oggetto “Sospensione attività di pubblico spettacolo esercitata presso i locali siti in Via Sesto Calende n. 50 per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di cui al punto 7 nella citata licenza di agibilità per locale di pubblico spettacolo ex art. 80 TULPS rilasciata in data 06.06.2014 prot. 7078 e comunque non oltre il periodo di 90 giorni dalla notifica dello stesso a pena di decadenza dei titoli abilitativi oggetto di sospensione; - Ordinanze Dirigenziali n. 1 del 17.03.2025 avente ad oggetto Proroga termini di sospensione attività di pubblico spettacolo concessa per il periodo di ulteriore 45 giorni, ovvero entro il 07.05.2025 a pena di decadenza dei titoli abilitativi; - di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o connesso, ancorché sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di cessazione dell'attività di pubblico spettacolo per decadenza dei titoli di esercizio, unitamente agli atti presupposti di sospensione e proroga
Esito
Favorevole al resistente (comune e proprietario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale n. 2 del 12 maggio 2025 con cui il Comune di Vergiate ha disposto la cessazione dell'attività di pubblico spettacolo per decadenza dei titoli di esercizio. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, costituiti dall'ordinanza n. 3 del 13 dicembre 2024, che aveva sospeso l'attività per il tempo necessario al ripristino delle condizioni previste dal punto 7 della licenza di agibilità dei locali ex art. 80 TULPS, e dall'ordinanza n. 1 del 17 marzo 2025, che aveva prorogato il termine per l'adempimento. Dal testo dell'ordinanza cautelare non risultano specificamente illustrati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Comune ha sollevato eccezioni di inammissibilità, che il TAR ha ritenuto di poter lasciare impregiudicate ai fini della decisione cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che la decadenza dei titoli di esercizio fosse stata disposta in conseguenza del mancato adempimento alle prescrizioni imposte con l'ordinanza n. 3 del 2024, relative al ripristino delle condizioni indicate al punto 7 della licenza di agibilità. La società non ha dimostrato di avere eseguito il ripristino, essendosi limitata a chiedere una proroga del termine. In tale situazione, il Comune non era gravato da un ulteriore specifico obbligo di sopralluogo o di accertamento tecnico, spettando al destinatario dell'ordine dimostrare l'adempimento alle prescrizioni. Quanto al periculum, il TAR ha osservato che anche la sospensione dell'ordinanza comunale non avrebbe assicurato la ripresa dell'attività, poiché Anas, proprietaria dell'area, aveva intimato il rilascio dei mappali occupati sine titulo mediante due diffide. La società ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate complessivamente in 1.000 euro, oltre oneri di legge, in parti uguali a favore del Comune e di Anas.
Norme richiamate
art. 80 TULPS
La licenza di agibilità dei locali di pubblico spettacolo conteneva prescrizioni, il cui ripristino costituiva adempimento necessario per evitare la decadenza dei titoli di esercizio.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, in particolare fumus boni iuris e periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, il destinatario di prescrizioni amministrative relative all’esercizio di un’attività deve dimostrare l’avvenuto adempimento; la mera richiesta di proroga del termine non prova il ripristino delle condizioni prescritte.
- Quando la decadenza di titoli abilitativi è adottata per mancato adempimento di prescrizioni previamente imposte, l’amministrazione non è tenuta, in assenza di elementi contrari forniti dal destinatario, a svolgere un ulteriore specifico sopralluogo o accertamento tecnico per verificare lo stato dei luoghi.
- Il periculum in mora è carente quando la sospensione cautelare dell’atto impugnato non consentirebbe comunque la ripresa dell’attività per l’esistenza di un autonomo impedimento, costituito dall’ordine del proprietario dell’area di rilasciare i terreni occupati senza titolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 21 gen 2026Ordinanza n. 157/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 gen 2026Ordinanza n. 161/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 gen 2026Ordinanza n. 22/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 gen 2026Ordinanza n. 95/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 21 gen 2026Ordinanza n. 441/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →