Regolamento (UE) 2025/371
Regolamento delegato (UE) 2025/371 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento dei valori TM0 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2025/371 modifica il regolamento (UE) 2019/631 per aggiornare i valori TM0 utilizzati nel calcolo degli obiettivi specifici di emissione di CO2 dei nuovi veicoli. La Commissione recepisce i dati di monitoraggio relativi alle masse di prova medie delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri immatricolati nel 2022 e 2023. Per il 2025 e il 2026, i valori TM0 vengono fissati rispettivamente a 1 650,15 kg e 2 161,13 kg.
Adeguamento dei valori TM0 da utilizzare per il calcolo degli obiettivi specifici di emissione di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi nel 2025 e 2026.
Ambito di applicazione
Si applica ai costruttori di autovetture nuove e ai costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito del regolamento (UE) 2019/631, limitatamente al parametro TM0 usato per il calcolo degli obiettivi specifici di emissione. Ha efficacia nell’ordinamento degli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile. Il testo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1° gennaio 2025.
Adeguamento dei valori TM0 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi
Il regolamento delegato (UE) 2025/371 interviene sul regolamento (UE) 2019/631 per aggiornare i valori TM0, ossia le masse di prova medie da utilizzare nel calcolo degli obiettivi specifici di emissione di CO2 dei costruttori di autovetture nuove e di veicoli commerciali leggeri nuovi. L’adeguamento è fondato sui dati di monitoraggio raccolti dalla Commissione e si applica in via generale dal 1° gennaio 2025.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento (UE) 2019/631 prevede che, a partire dal 2025, il calcolo degli obiettivi specifici di emissione per ciascun costruttore sia effettuato sulla base di valori TM0 periodicamente aggiornati alla massa di prova media dei veicoli immatricolati. Il presente atto delegato dà attuazione a tale meccanismo di aggiornamento, in coerenza con l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento madre.
Base di calcolo dei nuovi valori TM0
La Commissione indica che, ai fini dei valori TM0 per il 2025 e il 2026, occorre fare riferimento alla massa di prova media delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati negli anni civili 2022 e 2023. Dai dati di monitoraggio risultano:
- per le autovetture nuove: 1 650,15 kg;
- per i veicoli commerciali leggeri nuovi: 2 161,13 kg.
Modifiche all’allegato I del regolamento (UE) 2019/631
Il regolamento sostituisce le voci TM0 contenute nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/631:
- parte A, punto 6.2.1: TM0 è pari a 1 650,15 kg nel 2025 e 2026; negli altri anni civili resta applicabile il valore determinato conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d);
- parte B, punto 6.2.1: TM0 è pari a 2 161,13 kg nel 2025 e 2026; negli altri anni civili resta applicabile il valore determinato conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d).
Entrata in vigore, applicazione e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica già dal 1° gennaio 2025. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento del valore TM0 per le autovetture nuove
Nell’allegato I, parte A, punto 6.2.1, del regolamento (UE) 2019/631, la voce TM0 è sostituita prevedendo che TM0 sia pari a 1 650,15 kg nel 2025 e 2026. Negli altri anni civili, TM0 resta il valore in chilogrammi determinato conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/631.
Aggiornamento del valore TM0 per i veicoli commerciali leggeri nuovi
Nell’allegato I, parte B, punto 6.2.1, del regolamento (UE) 2019/631, la voce TM0 è sostituita prevedendo che TM0 sia pari a 2 161,13 kg nel 2025 e 2026. Negli altri anni civili, TM0 resta il valore in chilogrammi determinato conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/631.
Base dati e motivazione dell’adeguamento
La Commissione richiama i dati di monitoraggio raccolti a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/631, dai quali risultano una massa di prova media di 1 650,15 kg per le autovetture nuove immatricolate nel 2022 e 2023 e di 2 161,13 kg per i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nello stesso periodo. Tali valori devono essere utilizzati per il calcolo degli obiettivi specifici per il 2025 e il 2026.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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