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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8604/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione presentato telematicamente il 12/04/2021 privo di sottoscrizione digitale del difensore; il difensore deduceva malfunzionamento della firma digitale e contestava che la trasmissione via PEC del documento informatico non sottoscritto digitalmente potesse essere equiparata all'invio per raccomandata consentito dall'art. 583 c.p.p.; inoltre denunciava che la Corte d'appello non avrebbe considerato la nota depositata il 13/04/2021 con richiesta di rimessione in termini per l'impossibilità di sottoscrivere digitalmente l'atto (invocando anche art.2-bis e art.175 c.p.p. per forza maggiore/caso fortuito).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che la normativa emergenziale (art. 24 del d.l. n. 137/2020, conv. con legge n. 176/2020) richiede espressamente la sottoscrizione digitale degli atti inviati via PEC a pena di inammissibilità e che nessuna sanatoria può ovviare alla mancanza di tale firma. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo generico/aspecifico poiché il ricorrente non ha documentato il malfunzionamento della firma digitale né dimostrato la decisività dell'argomento contenuto nella memoria omessa; pertanto non è consentita una rivalutazione del fatto in sede di legittimità. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 24, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 28 dicembre 2020, n. 176)

    l'impugnazione è inammissibile "quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore"; l'atto in forma di documento informatico deve essere "sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati"

    La Corte interpreta la disposizione nel senso che la sottoscrizione digitale dell'atto trasmesso via PEC è requisito di ammissibilità e la sua mancata apposizione determina inammissibilità senza possibilità di sanatoria.

  • art. 583 cod. proc. pen.

    Consente la spedizione degli atti a mezzo raccomandata; la Corte ha ritenuto che tale disciplina non supplisce alla specifica prescrizione dell'art. 24 del d.l. 137/2020 relativa agli atti trasmessi via PEC e alla necessità della sottoscrizione digitale.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Regola la remissione in termini per cause non imputabili: perché sia concessa occorre provare l'evento imprevedibile o la forza maggiore e l'effettiva incidenza sulla tempestività dell'atto; la Corte ha ritenuto la richiesta generica per mancanza di documentazione del malfunzionamento, perciò inidonea a fondare la rimessione.

  • art. 2-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma riferita al malfunzionamento del processo penale telematico; la Corte ha escluso un'automatica equiparazione tra malfunzionamento del processo telematico e il malfunzionamento della firma digitale non documentato, quando la legge richiede espressamente la firma digitale.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Norma che autorizza la trattazione scritta in Cassazione in regime emergenziale; la procedura di trattazione scritta è stata applicata nel presente giudizio.

Massime di principio

  • Dal d.l. n. 137/2020 (conv. con legge n. 176/2020) risulta obbligatoria la sottoscrizione digitale degli atti di impugnazione trasmessi via PEC: la sua mancanza rende il ricorso inammissibile.
  • La possibilità di inviare atti a mezzo raccomandata (art. 583 c.p.p.) non vale a sanare l'assenza della firma digitale quando la normativa emergenziale richiede espressamente la firma sui documenti informatici inviati via PEC.
  • Chi invoca il malfunzionamento della firma digitale deve provare tale malfunzionamento con elementi documentali (log del gestore PEC, ricevute tecniche, comunicazioni a soggetti competenti, perizie tecniche). La mera asserzione è generica e insufficiente a ottenere la rimessione in termini.
  • Per ottenere la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. è necessario dimostrare l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento (forza maggiore/caso fortuito) e che tale evento abbia effettivamente impedito il compimento dell'atto nei termini.
  • L'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice non è automaticamente rilevante in Cassazione: la parte che invoca la mancata considerazione deve indicare l'argomento decisivo e dimostrare che la sua valutazione avrebbe necessariamente portato a una decisione diversa; altrimenti il motivo è aspecifico e inammissibile.
  • Prassi difensiva consigliata: se si verificano problemi tecnici con la firma digitale, trasmettere subito alla cancelleria una segnalazione formale, raccogliere e conservare ogni prova tecnica del malfunzionamento e, se possibile, chiedere tempestivamente la rimessione in termini documentando l'impossibilità, onde evitare l'inammissibilità per mancanza della sottoscrizione digitale.

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