Cassazione Penale, Sentenza n. 5282/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione con tre motivi: 1) censura della qualificazione dell'oggetto come "arma" (e come arma clandestina per assenza di matricola) ritenendo insufficiente la sola valutazione di un ufficiale di polizia giudiziaria senza prova di sparo o perizia tecnica che attesti la funzionalità; 2) errore nella rideterminazione della pena da parte della Corte d'appello: mancata applicazione della riduzione di un terzo prevista, secondo la difesa, per la detenzione di arma comune da sparo rispetto all'arma da guerra e scelta non motivata del reato "più grave"; 3) omissione nell'applicare le attenuanti generiche già riconosciute in primo grado nella rinnovata determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la qualificazione dell'oggetto come arma sia conforme alla normativa vigente (art. 1‑bis d.lgs. 527/1992) e alla giurisprudenza consolidata che ammette la prova della funzionalità anche tramite verifica compiuta da ufficiale di polizia giudiziaria, salvo che risulti obiettivamente l'impossibilità di riparazione. Ha invece accolto parzialmente il secondo e il terzo motivo: ha ritenuto viziata la determinazione della pena da parte della Corte d'appello perché non motivata nella scelta del reato "più grave", non ha operato la riduzione normativa indicata dalla difesa e non ha applicato o menzionato le attenuanti generiche già riconosciute in primo grado. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio sul punto; la dichiarazione di responsabilità dell'imputato è stata dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n.110 (art. 2 e art. 23)
Richiamata dalla difesa come parametro per la qualificazione dell'arma; la Corte non ha ritenuto sufficiente la sola evocazione normativa per prevalere sulla definizione e interpretazione successive fornite dal d.lgs. 527/1992 e dalla giurisprudenza.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.527 (art. 1‑bis)
"ai fini del presente decreto, si intende per a) \"arma da fuoco\" qualsiasi arma portatile a canna che espelle, e' progettata per espellere o puo' essere trasformata..." (definizioni di arma e di 'parte')
La Corte applica questa definizione per affermare che un oggetto ha natura di arma anche se non è al momento perfettamente funzionante; la funzionalità può risultare dalla verifica di un ufficiale di p.g. e non è sempre necessaria una perizia balistica, salvo che risulti obiettivamente impossibile la riparazione.
Legge 2 ottobre 1967, n.895 (artt. 2 e 7)
Richiamata dalla difesa in relazione alla riduzione di pena per la detenzione di arma comune da sparo rispetto all'arma da guerra; la Corte ha ritenuto che la corretta determinazione della pena richiede l'applicazione delle riduzioni e delle medesime regole e quindi che l'omissione in tal senso vizi la rinnovata determinazione sanzionatoria.
Decreto‑legge n.137 del 2020 (art. 23)
Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; citata nel rito ma non decisiva sul merito sostanziale delle questioni di diritto.
Giurisprudenza (Cass. Sez.1, n.18218/2019, Romano)
Precedente di legittimità richiamato per il principio secondo cui la natura di arma non viene meno perché lo strumento non sia attualmente funzionante quando il guasto sia riparabile; sostiene la sufficienza, in taluni casi, della verifica non peritale compiuta da un ufficiale di p.g.
Massime di principio
- La qualificazione di un oggetto come arma può fondarsi sulla definizione normativa del d.lgs. 527/1992; non è sempre necessaria una prova di sparo o una perizia balistica quando la verifica tecnica compiuta da un ufficiale di polizia giudiziaria attesti l'integrità o la pronta riparabilità.
- La sola circostanza di un malfunzionamento non esclude in linea di principio la natura di arma: occorre dimostrare l'impossibilità oggettiva della riparazione per escludere la pericolosità.
- In materia di determinazione della pena l'organo di appello deve: 1) motivare la scelta del reato ritenuto "più grave"; 2) applicare espressamente le riduzioni previste dalla normativa (es. riduzione di un terzo per arma comune rispetto ad arma da guerra, se rilevante); 3) indicare e quantificare le attenuanti già riconosciute in primo grado o spiegare perché non vengono confermate.
- Se la Cassazione annulla la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, la responsabilità penale accertata resta irrevocabile e il giudizio di merito dovrà essere riaperto solo sul punto delle sanzioni da altra sezione competente.
- Per il difensore: quando si contesta la natura o la funzionalità di una presunta arma, è preferibile acquisire perizia tecnica che documenti l'impossibilità di uso o la non riparabilità; in alternativa, contestare e far valutare la completezza della verifica compiuta dall'ufficiale di p.g.
- Per evitare annullamenti parziali, la difesa in appello deve curare che le attenuanti riconosciute in primo grado siano annotate e che ogni modifica del trattamento sanzionatorio sia puntualmente motivata dal giudice d'appello.
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