Sentenza n. 4733/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 2278/2024 pubbl. il 26/03/2024 RG n. 13219/2023 del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro - passata in giudicato con certificato del 27.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro previsto per la carta elettronica del docente, per complessivi 1.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 27 marzo 2024 e l'amministrazione non aveva proposto impugnazione né dato prova dell'adempimento. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, oltre alla nomina di un commissario ad acta e al pagamento delle somme dovute, con accessori di legge. Ha inoltre chiesto l'applicazione delle astreintes.
La decisione
Il TAR ha ritenuto rispettati sia il termine per proporre l'azione di ottemperanza sia i termini processuali del rito camerale. Ha accertato che la sentenza del giudice ordinario era stata ritualmente notificata, che era decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che non era stata fornita prova dell'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché era ormai decorso il periodo temporale entro il quale il beneficio avrebbe dovuto essere fruito, il giudice ha precisato che l'amministrazione deve erogare il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell'obbligazione consente infatti l'adempimento per equivalente e l'amministrazione non può avvantaggiarsi della propria inerzia. Il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere, se necessario, allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa possano giustificare la mancata esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di promuovere l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, di un giudicato formato su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettati i termini processuali propri del rito camerale per il giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e, nel caso concreto, concorre a fondare l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, il cui riconoscimento era stato accertato dal giudicato del giudice ordinario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi a quanto deciso nel caso concreto.
- Quando il giudicato riconosce un beneficio fruibile entro un determinato periodo temporale e tale periodo è inutilmente decorso per inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, se l'obbligazione ha natura fungibile.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve porre in essere le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i compiti esecutivi e consentendogli, se previsto, di delegare le attività a un funzionario dell'ufficio.
- L'applicazione dell'astreinte non è automatica: può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete e del tempo trascorso dal passaggio in giudicato, la misura non sia ritenuta equa.
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