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Ordinanza

Ordinanza n. 3271/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio – Roma, Sez. III, che aveva respinto la domanda di ammissione cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato universitario)

Prevale il privato

La controversia

Il candidato ha appellato l'ordinanza cautelare di primo grado deducendo una pluralità di censure relative alla procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l'anno accademico 2025-2026, il cosiddetto semestre filtro. Le doglianze si dividevano in due gruppi: il primo riguardava vizi radicali dell'intera procedura; il secondo contestava il mancato collocamento del candidato in una posizione utile della graduatoria e, in particolare, il mancato scorrimento della graduatoria sui posti rimasti vacanti. Il candidato aveva conseguito almeno una sufficienza in una delle tre materie previste, ma non un punteggio tale da assicurargli l'assegnazione di una delle sedi universitarie indicate. In sede cautelare ha chiesto l'ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di Medicina e chirurgia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e riformato l'ordinanza del TAR, accogliendo l'istanza cautelare nei limiti indicati. Ha ritenuto che il primo gruppo di censure, relativo ai vizi dell'intera procedura, fosse prima facie incompatibile con la misura richiesta: l'ammissione con riserva e in sovrannumero non sarebbe stata funzionale a conservare il bene della vita perseguito, consistente nell'eventuale riedizione dell'intera procedura. Tali doglianze sono state quindi ritenute infondate, in questa fase, per carenza di periculum in mora, senza pregiudicare la valutazione nel merito da parte del TAR. Quanto al secondo gruppo, il Collegio ha ravvisato fumus boni iuris e periculum in mora nella censura sul mancato scorrimento della graduatoria. La disciplina del semestre filtro, secondo l'orientamento richiamato, non consente di riassegnare secondo l'ordine di graduatoria i posti lasciati liberi dagli studenti che rinunciano all'immatricolazione, determinando l'esclusione definitiva di candidati che non si siano iscritti entro il breve termine iniziale e lasciando vacanti posti successivamente disponibili. Tale meccanismo è stato ritenuto prima facie non rispettoso del principio meritocratico e illogico nella parte in cui riserva i posti residui ad altre categorie invece di dare priorità allo scorrimento della graduatoria. L'Amministrazione è stata ordinata a rideterminarsi sulla posizione del candidato: prima effettuando gli scorrimenti necessari sui posti vacanti; poi verificando se il punteggio conseguito consenta l'assegnazione di un posto in una delle sedi opzionate; infine, in caso positivo, assegnando il posto secondo l'ordine delle preferenze indicate. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate. È stata disposta la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare proposto contro l'ordinanza cautelare del giudice di primo grado.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È richiamato per disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR.

Massime di principio

  • In sede cautelare, una domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero non è funzionale a conservare il bene della vita consistente nella riedizione dell'intera procedura; le censure dirette contro la procedura nel suo complesso possono quindi essere respinte, allo stato, per carenza di periculum in mora, ferma la loro valutazione nel merito.
  • Un sistema di accesso universitario che imponga una scelta immediata e irreversibile e impedisca lo scorrimento della graduatoria sui posti lasciati vacanti può risultare prima facie contrario al principio meritocratico, poiché esclude candidati con punteggi utili dal successivo ripescaggio.
  • Quando risultino posti vacanti e il candidato abbia conseguito i requisiti previsti ma non sia stato collocato in una posizione utile, la tutela cautelare può consistere nell'ordine all'Amministrazione di effettuare gli scorrimenti secondo l'ordine della graduatoria e di verificare successivamente l'eventuale assegnazione di una sede tra quelle opzionate.
  • L'assegnazione cautelare di un posto universitario non consegue automaticamente alla rilevazione dell'illegittimità del mancato scorrimento: deve essere previamente verificato, sulla base del punteggio conseguito e dell'ordine della graduatoria, che il candidato abbia titolo a uno dei posti vacanti nelle sedi indicate.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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