Cassazione Penale, Ordinanza n. 07128/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che lo aveva condannato per omesso versamento IVA. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al superamento della soglia di punibilità e all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la decisione di merito si sarebbe fondata sull'esame del c.d. spesometro e su presunzioni tributarie, anziché su una effettiva verifica contabile. Con il secondo motivo ha dedotto l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che tali doglianze non erano state dedotte in appello, il quale era invece incentrato sul superamento della soglia di punibilità per effetto del credito IVA da compensare, sul diniego della particolare tenuità del fatto e sul trattamento sanzionatorio. Poiché il ricorrente non ha contestato la completezza della sintesi dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata, i nuovi motivi sono stati ritenuti inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi proposti in sede di legittimità non erano stati devoluti al giudice di appello e che, in mancanza di contestazione sulla ricostruzione dei motivi di secondo grado, non potevano essere esaminati per la prima volta in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 74/2000
È la fattispecie per la quale l'imputato è stato condannato in appello; dal contesto emerge che si tratta del reato di omesso versamento IVA.
art. 131-bis c.p.
La sua applicazione era stata richiesta in appello, ma era stata negata dalla corte territoriale.
art. 606, comma 3, c.p.p.
I motivi di ricorso non devoluti al giudice di appello sono stati ritenuti inammissibili ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere esaminati motivi che non siano stati previamente devoluti al giudice di appello, salvo che la parte dimostri di averli effettivamente dedotti nel grado precedente.
- Quando il ricorso per cassazione introduce censure nuove rispetto all'appello, la Corte può dichiararle inammissibili senza procedere al loro esame nel merito.
- Se la sentenza impugnata riporta una sintesi dei motivi di appello, il ricorrente che intenda contestarne l'incompletezza deve specificamente dedurre di aver in realtà devoluto quelle questioni al giudice di secondo grado.
- La deduzione in cassazione di vizi motivazionali o di violazione di legge sulla prova e sull'elemento soggettivo non è consentita quando tali questioni non risultino oggetto del devolutum in appello.
Come è indicizzato
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