Cassazione Civile, Ordinanza n. 16753/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001 collegato a una procedura fallimentare durata dal 2001 al 2015. La Corte d'appello di Brescia aveva ritenuto non irragionevole l'intera durata della procedura, valorizzandone la particolare complessità: oltre 500 domande di ammissione al passivo, attivo di circa 167 milioni, passivo di 342 milioni, quattro riparti parziali, numerosi giudizi revocatori e controversie con il fisco. Il ricorrente principale ha denunciato: 1) violazione degli artt. 2, commi 2 e ss., e 2-bis, commi 1-bis e 2, L. n. 89/2001, nonché degli artt. 11 e 117 Cost. e 6 e 13 CEDU, perché la Corte territoriale avrebbe dato un'interpretazione abrogante del limite di ragionevolezza introdotto dall'art. 2, comma 2-bis; 2) violazione degli artt. 2 L. n. 89/2001, 2056 c.c., 111 Cost. e 6 CEDU; 3) omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla relazione del curatore fallimentare, che avrebbe evidenziato come la durata fosse dipesa da iniziative inutili e da errori della curatela; 4) violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per difetto di sillogismo giudiziale. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha sostenuto che dopo l'integrale pagamento del credito privilegiato nel 2007 il creditore avrebbe compreso l'incapienza dell'attivo rispetto alla restante parte chirografaria e quindi non avrebbe patito danno per l'ulteriore durata della procedura, invocando l'art. 2, comma 2-quinquies, L. n. 89/2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la durata ragionevole delle procedure fallimentari non possa essere considerata indefinitamente estensibile per effetto della sola complessità: anche in presenza di circostanze eccezionali, la durata complessiva ragionevole non può superare sette anni. Ha quindi dichiarato assorbiti gli altri tre motivi del ricorso principale. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale del Ministero, affermando che l'ammissione al passivo fallimentare consente di presumere il danno non patrimoniale da irragionevole durata, salvo circostanze concrete che lo escludano positivamente, e che il creditore insinuato al passivo e insoddisfatto per incapienza dell'attivo non è assimilabile a chi agisce con pretese originariamente o sopravvenutamente infondate. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 2 e ss., L. n. 89/2001
La ragionevole durata del processo costituisce il parametro per l'equa riparazione; nel caso delle procedure fallimentari la durata non può essere considerata indefinitamente ragionevole per la sola complessità.
art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001
Richiamato come norma di riferimento nel motivo principale; la Corte ribadisce che i parametri legali di durata ragionevole non possono essere elusi da un apprezzamento di ragionevolezza che si traduca in sostanziale abrogazione del limite normativo.
art. 2-bis, comma 2, L. n. 89/2001
Per le procedure fallimentari si presume ragionevole una durata di sei anni, ma il parametro non consente di giustificare durate complessive eccedenti in modo indefinito; la Corte indica in sette anni il limite massimo ragionevole anche nelle procedure notevolmente complesse.
art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001
La causa di esclusione dell'indennizzo per chi sia consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese non si applica al creditore ammesso al passivo e rimasto insoddisfatto per incapienza dell'attivo.
art. 2056 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di liquidazione del danno da irragionevole durata, quale criterio di determinazione del risarcimento/equa riparazione.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata.
art. 117, primo comma, Cost.
Richiamato in relazione al vincolo derivante dalla CEDU sul rispetto della ragionevole durata del processo.
art. 6 CEDU
Parametro convenzionale della ragionevole durata del processo; la Corte lo richiama quale base del diritto all'equa riparazione.
art. 13 CEDU
Richiamato nel motivo principale come parametro convenzionale di tutela effettiva.
art. 11 Cost.
Richiamato nel motivo principale, in connessione con l'interpretazione conforme alla CEDU.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo come vizio di nullità per asserita mancanza di motivazione/sillogismo giudiziale, ma il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Nelle procedure fallimentari il parametro legale della durata ragionevole non può essere interpretato in modo da consentire una protrazione illimitata del processo: anche la particolare complessità non giustifica oltre un certo limite un'equa riparazione negata.
- L'art. 2-bis della L. n. 89/2001, pur consentendo di tener conto della complessità della procedura concorsuale, non autorizza a ritenere ragionevole una durata complessiva superiore a sette anni nelle procedure fallimentari notevolmente complesse.
- Ai fini dell'equa riparazione, l'ammissione del creditore al passivo fallimentare è indice della fondatezza della pretesa e consente di presumere il danno non patrimoniale da ritardo, salvo prova di circostanze concrete che lo escludano.
- La causa di esclusione dell'indennizzo prevista dall'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001 non è applicabile in via automatica al creditore insinuato al passivo rimasto insoddisfatto per incapienza dell'attivo, perché la sua posizione non è equiparabile a quella di chi coltivi domande infondate.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto per una questione dirimente, gli ulteriori motivi possono essere dichiarati assorbiti.
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