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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46693/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva assolto per due rapine (capi A e B) e confermato la responsabilità per altre tre (capi C, D, E), riducendo la pena a tre anni. In Cassazione la difesa ha proposto due motivi: (1) nullità e inutilizzabilità degli atti (citazione a giudizio, decreto di rinvio e atti successivi) per omessa discovery delle videoriprese di sicurezza, chiedendo l'annullamento per violazione dell'art. 178 c.1 lett. c c.p.p.; (2) vizio di motivazione per manifesta illogicità in relazione alla affermazione di responsabilità per i capi C e D. La difesa sosteneva che le immagini erano state occultate o comunque utilizzate senza corretto procedimento di acquisizione e che la motivazione dei giudici di merito sarebbe contraddittoria e insufficiente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: le videoregistrazioni sono emerse in sede d'udienza durante l'esame di testi di polizia e sono state acquisite come documenti; non si è dimostrato alcun occultamento del materiale probatorio né la relativa nullità della citazione a giudizio o l'inutilizzabilità delle immagini, richiamando la natura documentale delle riprese effettuate da privati (art. 234 c.p.p.). Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito perché mirava a rivedere il merito in presenza di una 'doppia conforme' (stessi elementi e valutazioni adottate da entrambi i giudici di merito); la Corte ha ritenuto la motivazione d'appello congrua e sufficiente a giustificare le conclusioni. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione: lett. c) inosservanza di norme processuali a pena di nullità, lett. e) vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto che il primo motivo fosse manifestamente infondato e il secondo non consentito perché mirava a rivedere il merito.

  • art. 178 comma 1 cod. proc. pen.

    Riferito alla nullità della citazione a giudizio; la Corte ha ritenuto che non sussistesse alcuna nullità in quanto le videoregistrazioni sono emerse e sono state acquisite successivamente come materiale documentale.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'avviso per indagini (persone informate sui fatti). Richiamata dalla difesa nel contesto della discovery; la Corte ha osservato che le immagini non erano state occultate ma risultavano emerse durante l'istruttoria.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Stabilisce la natura documentale delle prove come le videoregistrazioni private; la Corte ha confermato che le registrazioni di telecamere di sicurezza private sono acquisibili come documenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e possibile ammenda); la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le videoregistrazioni effettuate da privati (telecamere di sicurezza) sono prove documentali acquisibili ex art. 234 c.p.p.; la loro emersione in fase dibattimentale non determina automaticamente la nullità degli atti processuali se non è dimostrato un occultamento doloso.
  • Le eccezioni sulla mancata 'discovery' devono dimostrare concretamente il comportamento omissivo della pubblica accusa o del pubblico ministero; la semplice tardiva emersione di prove non è di per sé sufficiente a dichiarare la citazione a giudizio nulla o le prove inutilizzabili.
  • In Cassazione i motivi che mirano a una riconsiderazione del merito sono, di regola, inammissibili: il controllo di legittimità riguarda la correttezza e la completezza della motivazione, non la ri-valutazione delle prove quando esiste una doppia conforme tra primo e secondo grado.
  • La 'doppia conforme' (concordanza di motivazione e prove tra giudice di primo grado e giudice d'appello) restringe l'ambito di sindacabilità della decisione in sede di legittimità.
  • I ricorsi generici o ripetitivi che si limitano a riproporre questioni già esaminate e motivate vengono dichiarati inammissibili; ciò può comportare anche sanzioni economiche a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.).
  • Per preservare contestazioni sulla utilizzabilità di prove (es. video), è opportuno segnalarle tempestivamente, documentare ogni eventuale mancata comunicazione o occultamento e chiedere nei tempi e modi previsti provvedimenti cautelari o dichiarazioni di inutilizzabilità specifiche.

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