Cassazione Penale, Sentenza n. 46693/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva assolto per due rapine (capi A e B) e confermato la responsabilità per altre tre (capi C, D, E), riducendo la pena a tre anni. In Cassazione la difesa ha proposto due motivi: (1) nullità e inutilizzabilità degli atti (citazione a giudizio, decreto di rinvio e atti successivi) per omessa discovery delle videoriprese di sicurezza, chiedendo l'annullamento per violazione dell'art. 178 c.1 lett. c c.p.p.; (2) vizio di motivazione per manifesta illogicità in relazione alla affermazione di responsabilità per i capi C e D. La difesa sosteneva che le immagini erano state occultate o comunque utilizzate senza corretto procedimento di acquisizione e che la motivazione dei giudici di merito sarebbe contraddittoria e insufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: le videoregistrazioni sono emerse in sede d'udienza durante l'esame di testi di polizia e sono state acquisite come documenti; non si è dimostrato alcun occultamento del materiale probatorio né la relativa nullità della citazione a giudizio o l'inutilizzabilità delle immagini, richiamando la natura documentale delle riprese effettuate da privati (art. 234 c.p.p.). Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito perché mirava a rivedere il merito in presenza di una 'doppia conforme' (stessi elementi e valutazioni adottate da entrambi i giudici di merito); la Corte ha ritenuto la motivazione d'appello congrua e sufficiente a giustificare le conclusioni. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione: lett. c) inosservanza di norme processuali a pena di nullità, lett. e) vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto che il primo motivo fosse manifestamente infondato e il secondo non consentito perché mirava a rivedere il merito.
art. 178 comma 1 cod. proc. pen.
Riferito alla nullità della citazione a giudizio; la Corte ha ritenuto che non sussistesse alcuna nullità in quanto le videoregistrazioni sono emerse e sono state acquisite successivamente come materiale documentale.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'avviso per indagini (persone informate sui fatti). Richiamata dalla difesa nel contesto della discovery; la Corte ha osservato che le immagini non erano state occultate ma risultavano emerse durante l'istruttoria.
art. 234 cod. proc. pen.
Stabilisce la natura documentale delle prove come le videoregistrazioni private; la Corte ha confermato che le registrazioni di telecamere di sicurezza private sono acquisibili come documenti.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e possibile ammenda); la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le videoregistrazioni effettuate da privati (telecamere di sicurezza) sono prove documentali acquisibili ex art. 234 c.p.p.; la loro emersione in fase dibattimentale non determina automaticamente la nullità degli atti processuali se non è dimostrato un occultamento doloso.
- Le eccezioni sulla mancata 'discovery' devono dimostrare concretamente il comportamento omissivo della pubblica accusa o del pubblico ministero; la semplice tardiva emersione di prove non è di per sé sufficiente a dichiarare la citazione a giudizio nulla o le prove inutilizzabili.
- In Cassazione i motivi che mirano a una riconsiderazione del merito sono, di regola, inammissibili: il controllo di legittimità riguarda la correttezza e la completezza della motivazione, non la ri-valutazione delle prove quando esiste una doppia conforme tra primo e secondo grado.
- La 'doppia conforme' (concordanza di motivazione e prove tra giudice di primo grado e giudice d'appello) restringe l'ambito di sindacabilità della decisione in sede di legittimità.
- I ricorsi generici o ripetitivi che si limitano a riproporre questioni già esaminate e motivate vengono dichiarati inammissibili; ciò può comportare anche sanzioni economiche a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.).
- Per preservare contestazioni sulla utilizzabilità di prove (es. video), è opportuno segnalarle tempestivamente, documentare ogni eventuale mancata comunicazione o occultamento e chiedere nei tempi e modi previsti provvedimenti cautelari o dichiarazioni di inutilizzabilità specifiche.
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