Ordinanza n. 11785/2026 - Roma, Sezione 3
Accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero e parziale rigetto dell'istanza di accesso documentale da parte dell'Università, relativi agli atti degli esami del semestre filtro per l'accesso a Medicina
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva impugnato gli atti concernenti gli esiti degli esami di profitto svolti al termine del cosiddetto semestre filtro, propedeutici all'accesso e all'immatricolazione alla facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026. Nel giudizio aveva inoltre proposto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., una domanda di accesso ai documenti nei confronti del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Università della Calabria e di CINECA, contestando il silenzio del Ministero e il parziale rigetto dell'istanza da parte dell'Università. Nel corso della camera di consiglio, alla luce della documentazione trasmessa e dell'istruttoria svolta, la ricorrente ha dichiarato di conservare interesse soltanto alla conoscenza dei verbali di correzione individuali relativi alle attività compiute dai singoli commissari, indicati alla lettera f) dell'istanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla documentazione già trasmessa alla ricorrente, ritenendo così venuto meno l'interesse alla decisione su tale parte della domanda. Ha invece respinto la richiesta residua relativa ai verbali di correzione individuali, poiché non risultava alcuna evidenza dell'esistenza di ulteriori verbali concernenti le operazioni di correzione oltre a quelli già trasmessi. Il giudice ha precisato che l'accesso documentale presuppone l'esistenza materiale dei documenti richiesti e non può essere utilizzato per ottenere la formazione di nuovi documenti o per introdurre, nell'ambito del giudizio ex art. 116, comma 2, c.p.a., questioni sulla legittimità o correttezza dell'operato amministrativo e della procedura di correzione. Le amministrazioni resistenti sono state condannate, in solido, al pagamento delle spese della fase di accesso, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale avverso il diniego o il silenzio sull'istanza di accesso; nel caso concreto ha costituito il perimetro del thema decidendum, estraneo alle questioni sulla correttezza della procedura amministrativa.
art. 22 ss. l. 241/1990
istanza di accesso ai documenti ex art. 22 ss. L. 241/1990
L'accesso documentale può essere esercitato soltanto in presenza di documenti amministrativi esistenti; non consente di pretendere la formazione di ulteriori verbali non esistenti.
d.m. n. 418 del 30 maggio 2025
secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025
Disciplina richiamata quale fonte degli esami del semestre filtro propedeutici all'accesso e all'immatricolazione a Medicina e Chirurgia; non costituisce la base diretta della decisione sulla domanda di accesso.
Massime di principio
- Nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., la trasmissione dei documenti richiesti durante il processo determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla documentazione resa disponibile, quando viene meno l'interesse alla decisione su tale parte della domanda.
- L'accesso documentale presuppone l'esistenza dei documenti richiesti: l'amministrazione non può essere obbligata, attraverso il giudizio di accesso, a formare nuovi documenti, verbali o elaborati che non risultino esistenti.
- Nel giudizio ex art. 116, comma 2, c.p.a., il thema decidendum riguarda il diniego o il silenzio sull'accesso e non può estendersi all'accertamento della legittimità o della correttezza delle operazioni amministrative cui i documenti si riferiscono.
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