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Sentenza

Sentenza n. 835/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto industriale controinteressato, nonché successivi decreti di esclusione dalla VIA e di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto regionale n. 175/2023 di riesame dell'AIA dell'impianto della società controinteressata, nonché, con motivi aggiunti, il decreto n. 85/2025 di esclusione dalla VIA e il decreto n. 93/2025 di aggiornamento dell'AIA. Ha dedotto, in sintesi: violazione dell'art. 29-octies d.lgs. 152/2006 e della disciplina sul recupero dei rifiuti, sostenendo che fosse stata autorizzata ex novo un'attività IPPC di fusione e recupero di metalli non ferrosi senza il procedimento ordinario ex art. 208 d.lgs. 152/2006 e in difformità dalle procedure semplificate del d.m. 5 febbraio 1998; violazione della disciplina Seveso, per errata valutazione delle sostanze pericolose e dei quantitativi stoccati; omessa valutazione degli effetti ambientali e sanitari della vasca di passivazione denominata Eco-rinse e delle sostanze classificate H340, H350 e H360; omessa verifica della conformità edilizia e urbanistica dello stabilimento e delle aree di stoccaggio, anche in relazione a piazzali oggetto di ordinanze di demolizione; omessa sottoposizione a VIA delle modifiche concernenti il camino E4, il trituratore, la tramoggia, la linea di confezionamento e la riorganizzazione delle aree di stoccaggio; difetto di istruttoria e motivazione sulle emissioni atmosferiche, sulle caratteristiche dei rifiuti e sui rilievi formulati da ARPAM; mancata acquisizione di documentazione relativa a verifiche fiscali e contabili della Guardia di Finanza, ritenuta rilevante per la quantificazione dei rifiuti e dello zinco trattati. Con il secondo atto di motivi aggiunti ha inoltre impugnato una relazione depositata dalla Regione e una relazione ARPAM e ha chiesto l'accertamento dell'obbligo di provvedere sulle proprie deduzioni procedimentali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso introduttivo in parte inammissibile e in parte infondato, il primo atto di motivi aggiunti in parte inammissibile e in parte infondato e il secondo atto di motivi aggiunti integralmente inammissibile. Sono stati ritenuti inammissibili per carenza di interesse il motivo relativo alle modalità semplificate di recupero dei rifiuti e le censure edilizio-urbanistiche, perché la ricorrente non ha allegato né provato uno specifico pregiudizio concreto e attuale derivante da tali profili, né l'utilità conseguibile dall'annullamento. La mera vicinitas commerciale, la partecipazione al procedimento e la concorrenza tra imprese non dimostrano da sole l'interesse a ricorrere; le doglianze edilizie non possono essere utilizzate strumentalmente per ostacolare l'attività di un concorrente in assenza di un pregiudizio a salute, lavoratori, ambiente o altri interessi qualificati. Sono state invece ritenute ammissibili le censure concernenti il rischio di incidenti rilevanti, la salute e l'ambiente, ma respinte nel merito. Quanto alla disciplina Seveso, il Collegio ha rilevato che le autorità competenti non avevano ravvisato ostacoli all'esclusione dello stabilimento e che la ricorrente contrapponeva proprie valutazioni tecniche, non supportate da adeguata perizia, senza dimostrare macroscopiche illogicità o travisamenti; parte delle tesi era inoltre già stata smentita da un giudicato. Quanto alla vasca Eco-rinse, il TAR ha ritenuto comprovato che essa fosse stata già autorizzata nel 2013 quale modifica non sostanziale, con valutazione delle materie prime utilizzate, e che il riesame avesse considerato la sostanza H350, prevedendone la sostituzione con un prodotto non cancerogeno, aggiornando il piano di monitoraggio e controllo. Non era quindi necessaria una nuova verifica di assoggettabilità a VIA per una modifica già autorizzata e adeguatamente istruita. Le censure contro l'esclusione dalla VIA delle modifiche del 2025 sono state respinte perché le valutazioni regionali si fondavano sui chiarimenti e sul supporto tecnico-scientifico di ARPAM; le modifiche riguardavano essenzialmente una diversa riduzione volumetrica di rifiuti non pericolosi e apparecchiature con funzioni analoghe, senza alterazione della natura dei rifiuti né introduzione di nuovi inquinanti, con mantenimento dei flussi di massa autorizzati. Non sono emersi profili di manifesta illogicità o travisamento tali da consentire il sindacato sulle valutazioni tecniche. È stata inoltre ritenuta non pertinente, rispetto allo screening VIA, la richiesta di acquisizione del verbale della Guardia di Finanza, riguardante profili fiscali, contabili e relativi a periodi pregressi estranei al progetto futuro sottoposto a verifica. Il secondo atto di motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro una mera relazione o memoria processuale priva di autonoma lesività; è stata altresì esclusa l'azione avverso il silenzio, poiché l'intervento procedimentale non costituiva una formale istanza di provvedere e, comunque, la Regione si era già espressamente pronunciata. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.500 oltre accessori in favore della Regione Marche e in euro 3.500 oltre accessori in favore della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l’interesse a ricorrere, quale species dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., deve avere le caratteristiche della concretezza e dell’attualità

    L'interesse a ricorrere richiede un'utilità pratica, diretta e immediata derivante dalla pronuncia giudiziale.

  • art. 39 c.p.a.

    norma applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.

    Consente l'applicazione, nel processo amministrativo, delle disposizioni del codice di procedura civile richiamate dal rinvio esterno.

  • art. 29-octies d.lgs. 152/2006

    Disciplina il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; nel caso concreto il giudice ha ritenuto che il riesame avesse considerato le modifiche e gli interventi già autorizzati sull'impianto.

  • art. 19 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la verifica di assoggettabilità a VIA; il giudice ha ritenuto non necessaria una nuova verifica per modifiche già autorizzate o prive di impatti ambientali negativi e significativi dimostrati.

  • art. 29-nonies, comma 1, d.lgs. 152/2006

    È stato richiamato quale base della comunicazione relativa alla modifica non sostanziale che aveva consentito l'autorizzazione della vasca Eco-rinse nel 2013.

  • art. 29-decies d.lgs. 152/2006

    Attribuisce rilievo alle funzioni ispettive e di controllo sugli impianti soggetti ad AIA; il giudice ha ritenuto non pertinenti, nello screening VIA, le contestazioni fiscali e contabili riferite a tali controlli.

  • art. 208 d.lgs. 152/2006

    Prevede il procedimento ordinario di autorizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse.

  • artt. 214-216 d.lgs. 152/2006

    Disciplinano le procedure semplificate per il recupero dei rifiuti; la contestazione della loro applicazione è stata dichiarata inammissibile per mancata dimostrazione di un pregiudizio concreto.

  • d.m. 5 febbraio 1998

    Stabilisce norme tecniche e condizioni per le procedure semplificate di recupero dei rifiuti; le censure sulla sua applicazione non sono state esaminate nel merito per carenza di interesse.

  • d.lgs. 105/2015

    Attua la disciplina Seveso III sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose; il giudice ha ritenuto non dimostrati vizi macroscopici nella valutazione amministrativa di non assoggettabilità.

  • art. 31 c.p.a.

    Presuppone, per l'azione avverso il silenzio, l'inerzia dell'amministrazione rispetto a una formale istanza di provvedere; tale presupposto è stato escluso.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio; nel caso concreto non era configurabile né un'inerzia né un obbligo di provvedere, essendosi l'amministrazione già espressa.

  • art. 87, comma 4, c.p.a.

    È stato richiamato in relazione alla prospettata conversione del rito, ritenuta comunque non necessaria.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    È richiamato nel contesto dei precedenti procedimenti di accertamento di conformità edilizia, senza costituire la base immediata della decisione.

  • art. 271, comma 7-bis, d.lgs. 152/2006

    È stato richiamato per la sostituzione migliorativa della sostanza classificata H350 con una materia prima non classificata H350.

Massime di principio

  • L'interesse a ricorrere deve consistere in un'utilità pratica, concreta, attuale, diretta e immediata; la mera partecipazione al procedimento amministrativo non dimostra la legittimazione processuale né l'interesse al ricorso.
  • La vicinitas commerciale e la concorrenza tra imprese non sono sufficienti, da sole, a fondare l'interesse a impugnare un'autorizzazione: il ricorrente deve allegare e fornire almeno un principio di prova di un pregiudizio specifico e significativo, riferito a un interesse qualificato, come la salute, la sicurezza dei lavoratori o l'ambiente.
  • Le censure dirette a far valere, in via oggettiva, irregolarità edilizie o urbanistiche dell'insediamento di un concorrente sono inammissibili quando il ricorrente non dimostri il nesso tra tali irregolarità e un concreto pregiudizio alla propria sfera giuridica; la tutela della legalità oggettiva non può essere perseguita strumentalmente dal concorrente commerciale.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche ambientali non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione o degli organi tecnici: sono necessari macroscopici errori logici, travisamenti dei fatti o carenze istruttorie manifeste, non essendo sufficiente la contrapposizione di una diversa valutazione tecnica non adeguatamente comprovata.
  • Nello screening VIA, l'amministrazione deve valutare gli impatti ambientali negativi e significativi del progetto sottoposto a esame; non è necessario acquisire documentazione fiscale o contabile relativa a periodi e fatti estranei al progetto futuro, quando tali elementi non incidano sulla sua potenzialità, sui quantitativi autorizzati o sulle emissioni.
  • L'azione avverso il silenzio è inammissibile se manca una formale istanza di provvedere, se non sussiste uno specifico obbligo dell'amministrazione di provvedere oppure se l'amministrazione si è già espressa prima della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAbusi edilizi e sanzioniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazione

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