Cassazione Civile, Ordinanza n. 00875/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva agito per ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati per la difesa prestata in due giudizi di opposizione a precetto e, per la fase successiva di appello, aveva chiesto la condanna in solido sia della cliente sia della controparte processuale, assumendo che per quei giudizi fosse intervenuta una transazione e che, quindi, entrambe dovessero rispondere delle spettanze ai sensi dell'art. 68 l.p. Il tribunale aveva riconosciuto i compensi per il primo grado a carico della cliente e quelli relativi agli appelli a carico della controparte, ma senza solidarietà. In appello, il giudice di merito ha ritenuto che la domanda fosse limitata ai soli compensi del primo grado nei confronti della cliente e che non fosse stata formulata una domanda di condanna solidale per la fase di appello. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 13 della L. 247/2012 e omesso esame di fatto decisivo, perché la cliente aveva conferito incarico anche per la notifica del precetto e per l'opposizione e la domanda in atti comprendeva anche la pretesa solidale per gli appelli; 2) violazione degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c., per aver la Corte d'appello mal interpretato le conclusioni senza acquisire i fascicoli di primo grado; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c., per la condanna del ricorrente alle spese di appello nonostante l'accoglimento parziale del gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso e ha accolto il primo motivo. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse male interpretato il contenuto della domanda, perché dalle conclusioni trascritte emergeva chiaramente che il professionista aveva chiesto: a) i compensi di primo grado esclusivamente dalla cliente; b) i compensi per gli appelli in via solidale nei confronti sia della cliente sia della controparte, per effetto della transazione. In particolare, l'importo richiesto per gli appelli non poteva considerarsi assorbito nella somma domandata per il primo grado, e la Corte d'appello aveva quindi violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.
consente alla parte di difendersi personalmente nel processo.
art. 68 L.P.
ai sensi dell’art. 68 L.P.
richiamato come base della pretesa di solidarietà per le spettanze professionali, ma il contenuto specifico della norma non viene approfondito.
art. 13 della L. 247/2012
invocato dal ricorrente in relazione al diritto al compenso professionale.
art. 112 c.p.c.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice di merito lo ha violato per avere mal interpretato il contenuto della domanda.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo come norma sulla valutazione delle risultanze processuali.
art. 345 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ne esamini nel merito la violazione per effetto dell'assorbimento.
art. 91 c.p.c.
invocato contro la condanna alle spese nonostante il parziale accoglimento dell'appello; la censura resta assorbita.
Massime di principio
- L'interpretazione della domanda giudiziale è, in linea generale, attività del giudice di merito; tuttavia è sindacabile in cassazione quando il giudice alteri il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto, violando il principio della domanda e il divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta.
- Quando la censura investe la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali rilevanti, purché la doglianza sia stata ritualmente dedotta, senza limitarsi al controllo di sufficienza o logicità della motivazione.
- La domanda va interpretata complessivamente secondo il tenore letterale e sostanziale delle conclusioni: importi distintamente richiesti per fasi diverse del giudizio non possono essere considerati automaticamente compresi in una somma riferita ad altra fase, se non risulta una chiara limitazione del petitum.
- La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste anche quando il giudice attribuisca alla domanda un contenuto più ristretto di quello effettivamente emergente dagli atti, omettendo di considerare una specifica richiesta di condanna solidale formulata in conclusioni.
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