Cassazione Penale, Sentenza n. 51157/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 17/11/2022. Il ricorrente denunciava: (1) inosservanza delle norme processuali poiché aveva tempestivamente richiesto la trattazione orale tramite PEC ma la Corte ha proceduto con il rito cartolare non partecipato (art. 23-bis d.l. n. 149/2020), violando il contraddittorio; (2) violazione di legge per mancata motivazione circa l'elemento psicologico del dolo; (3) vizio della motivazione con riferimento alla richiesta di riduzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo, complessivamente, infondato o inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che non risultasse nel fascicolo l'annotazione di cancelleria prevista dall'art. 24, comma 5, d.l. n. 137/2020 e che la prova prodotta (stampa della ricevuta PEC) non fosse idonea: la parte avrebbe dovuto depositare l'originale informatico della ricevuta rilasciata dal gestore PEC o richiedere all'ufficio l'attestazione ex art. 116 c.p.p.; pertanto non è stata dimostrata la ricezione della istanza di trattazione orale e il rito cartolare era legittimo. Il secondo motivo (dolo) è stato ritenuto generico e non convincente: l'imputato non negava la condotta volontaria (esplosione/appicco di fuoco all'ordigno), e per i reati in materia di armi è richiesto il dolo generico (coscienza e volontà dell'azione), non la consapevolezza dell'antigiuridicità. Il terzo motivo, sulla riduzione della pena, è inammissibile perché non si confronta con la motivazione dei giudici che hanno fissato la pena al minimo edittale dopo aver considerato la gravità della condotta. Conseguentemente resta confermata la declaratoria di responsabilità per detenzione di armi da guerra (art. 2 legge 2 ottobre 1967 n. 895) con pena di un anno di reclusione e euro 3.000 di multa; il ricorso è rigettato e il resistente è il vincitore principale.
Norme richiamate
art. 703 cod. pen.
reato inizialmente considerato nella fase di merito (la Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere per tale fattispecie), citato nel contesto delle conclusioni sul tema della corretta qualificazione dei fatti
art. 2 legge 2 ottobre 1967 n. 895
norma che disciplina la detenzione di armi da guerra; la Corte ha confermato la condanna ai sensi di questa disposizione per la detenzione della granata e della spoletta inesplosa
art. 23-bis d.l. n. 149 del 2020
normativa emergenziale richiamata in relazione alla possibilità di svolgere la trattazione con rito cartolare: il ricorrente contestava l'applicazione del rito cartolare non partecipato, ma la Corte ha ritenuto legittimo il procedimento in assenza della prova dell'istanza di trattazione orale
art. 24, comma 5, d.l. n. 137 del 2020
prevede che il personale di cancelleria annoti la ricezione degli atti inviati via PEC e inserisca copia analogica nel fascicolo; la Corte ha rilevato l'assenza di tale annotazione e ha affermato che, in mancanza, il mittente deve depositare l'originale informatico che attesti la consegna
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), art. 48
stabilisce i principi sulla trasmissione telematica e sulla opponibilità ai terzi di date/ora di trasmissione e ricezione conforme alle regole tecniche: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la prova del recapito è data dal messaggio informatico attestante la consegna
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6
disciplina la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna per la PEC; la Corte ha sottolineato che la ricevuta valida è quella prodotta dal gestore e sottoscritta digitalmente, non una stampa informale
art. 5 cod. pen.
principio della presunzione della conoscenza della legge penale: richiamato in relazione alla non necessità che l'agente sia consapevole dell'antigiuridicità della condotta per il dolo
artt. 42 e 43 cod. pen.
principi generali sull'elemento soggettivo: per i reati ordinari (compresi quelli relativi ad armi e munizioni) è richiesto il dolo generico, ossia coscienza e volontà dell'azione e previsione dell'evento, non la consapevolezza della contrarietà alla legge
art. 616 cod. proc. pen.
norma richiamata nel provvedimento finale (testo della sentenza interrotto) che disciplina le conseguenze processuali del rigetto del ricorso (ad esempio condanna alle spese processuali), la Corte ne dichiara l'applicazione conseguente al rigetto
Massime di principio
- Se si fa valere una richiesta inviata via PEC che incide sul rito (es. istanza di trattazione orale), è necessario dimostrare che la PEC è stata effettivamente ricevuta e annotata in cancelleria: la semplice stampa della ricevuta di consegna non è sufficiente.
- La prova della ricezione tramite PEC si dà con l'originale informatico delle ricevute rilasciate dal gestore (sottoscritte digitalmente) o con l'annotazione/attestazione di cancelleria prevista dalla normativa emergenziale; in alternativa si può richiedere all'ufficio l'attestazione ex art. 116 c.p.p.
- In assenza della prova di ricezione, la Corte può legittimamente procedere con il rito cartolare non partecipato previsto dalle norme emergenziali.
- Per i reati in materia di armi la sussistenza del dolo richiede la coscienza e volontà dell'azione (dolo generico); non è necessaria la consapevolezza specifica dell'antigiuridicità del fatto.
- Una censura motivazionale generica, non confrontata con la specifica argomentazione dei giudici di merito, è inammissibile in cassazione: il ricorso deve indicare e contrastare puntualmente le ragioni della decisione impugnata.
- Per ottenere una riduzione di pena in sede di impugnazione è necessario confrontarsi con i criteri e la motivazione dei giudici di merito; l'affermazione generica che la pena sarebbe troppo alta è inefficace senza argomentazioni specifiche.
- Quando si utilizza il processo telematico, è fondamentale conservare e, se necessario, depositare i documenti informatici originali (e le ricevute informatiche) conformi alle regole tecniche, perché le copie analogiche o stampe informali possono non avere valore probatorio
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