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Sentenza

Sentenza n. 5086/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima-bis, -OMISSIS- resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202403927

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione dal corso formativo per allievi carabinieri e il proscioglimento dalla ferma quadriennale, nonché contro il giudizio sanitario di non idoneità e i relativi atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante, dopo avere superato il concorso per allievi carabinieri ed essere stato ammesso al corso, era stato sottoposto ad accertamenti sanitari a seguito di dubbi sul suo adattamento alla vita militare. Il Dipartimento militare di medicina legale aveva diagnosticato tratti personologici di labilità emotiva e dipendenza affettiva, nonché un disturbo dell'umore non specificato, giudicandolo permanentemente non idoneo al servizio militare con declassamento al codice 3 PS. Su tale base erano stati disposti l'esclusione dal corso e il proscioglimento dalla ferma quadriennale. Nel ricorso di primo grado e nell'appello l'interessato ha contestato la sufficienza dei meri tratti personologici ai fini dell'inidoneità, deducendo violazione dell'art. 582 del d.P.R. 90/2010, della direttiva tecnica approvata con d.m. 4 giugno 2014 e di una circolare dell'Arma; travisamento dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione. Ha inoltre censurato la verificazione disposta dal TAR, sostenendo che il giudice avesse attribuito rilievo esclusivo alle sue risultanze, che non fosse stato garantito il contraddittorio, che il consulente tecnico di parte non avesse partecipato adeguatamente alla visita specialistica e che i verificatori non avessero considerato le osservazioni difensive. È stata altresì dedotta la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione degli artt. 19 e 66 c.p.a. e dell'art. 6, par. 1, CEDU. L'appellante ha richiamato anche giudizi di idoneità psicofisica ottenuti in concorsi per la Polizia di Stato e per la Guardia di finanza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e ha compensato le spese del grado. Ha ritenuto ammissibili i documenti prodotti in appello perché formati successivamente alla sentenza di primo grado. Nel merito, ha affermato che il requisito dell'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato costituisce condizione per il reclutamento e che la perdita permanente di tale idoneità legittima l'espulsione dal corso e il proscioglimento dalla ferma. Alla luce dell'art. 582 del d.P.R. 90/2010 e della direttiva tecnica del 4 giugno 2014, il codice 3 dell'elenco B può riguardare anche tratti personologici che costituiscano riferimento per un disturbo psichiatrico, senza necessità che sia diagnosticato un disturbo di personalità in senso pieno. La diagnosi formulata dall'amministrazione, gli accertamenti precedenti e la successiva verificazione avevano rilevato labilità emotiva, dipendenza affettiva e disturbo dell'adattamento, con manifestazioni di difficoltà nella gestione della frustrazione e delle emozioni incompatibili con il servizio. Tali valutazioni sono state ritenute concordanti, adeguatamente istruite e immuni da vizi logici o metodologici. Il precedente giudizio clinico favorevole non vincolava il verificatore, chiamato a rinnovare l'esame, e non risultava realmente contraddittorio poiché aveva anch'esso rilevato labilità emotiva e dipendenza affettiva, pur qualificandole come non esimenti. I giudizi di idoneità ottenuti in altri concorsi non erano decisivi, poiché requisiti e valutazioni sono correlati alla specificità dell'impiego; inoltre, l'idoneità psicofisica per la Polizia era stata accompagnata da inidoneità attitudinale e l'esperienza nel corso dei carabinieri aveva fatto emergere i disagi rilevanti. Quanto alla verificazione, il giudice ha ribadito che essa non è soggetta alla rigida scansione prevista per la consulenza tecnica d'ufficio e che la mancata trasmissione di una bozza o la mancata piena instaurazione del contraddittorio non determina automaticamente la nullità delle operazioni, incidendo eventualmente sull'attendibilità della relazione, rimessa alla libera valutazione giudiziale. Nel caso concreto l'interessato aveva comunque partecipato all'esame accompagnato dal medico di fiducia e aveva potuto formulare osservazioni nel processo. Non è stato ravvisato neppure il dedotto travisamento delle controdeduzioni o il difetto di motivazione della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 635 d.lgs. 66/2010

    essere in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato

    L'idoneità psicofisica e attitudinale è requisito per il reclutamento nelle Forze armate e, quindi, nell'Arma dei carabinieri.

  • art. 783, comma 3, d.lgs. 66/2010

    agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme per le scuole allievi carabinieri

    La disposizione consente l'applicazione agli allievi carabinieri delle norme regolamentari relative alle scuole dell'Arma.

  • art. 51 del regolamento delle scuole allievi carabinieri approvato nel 2013

    perdita permanente dell’idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento

    La perdita permanente dell'idoneità costituisce causa di espulsione dal corso e di proscioglimento dalla ferma contratta per la frequenza.

  • art. 582 d.P.R. 90/2010

    Individua le imperfezioni e infermità causa di non idoneità al servizio militare, comprese quelle di natura psichiatrica.

  • art. 580, comma 4, d.P.R. 90/2010

    Demanda a direttive tecniche ministeriali la definizione delle modalità di accertamento delle cause di non idoneità.

  • d.m. 4 giugno 2014

    Approva le direttive tecniche per l'accertamento delle imperfezioni e infermità e per la definizione del profilo sanitario; il codice 3 dell'elenco B comprende anche tratti riferibili a disturbi psichiatrici, pur insufficienti alla diagnosi di disturbo di personalità.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    Consente la produzione in appello dei documenti formati dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, che non avrebbero potuto essere prodotti in primo grado.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Richiamati dall'appellante in relazione alle modalità della verificazione e al contraddittorio, ma ritenuti non violati dal giudice.

  • art. 67, comma 3, c.p.a.

    La disciplina della consulenza tecnica d'ufficio non si applica rigidamente alla verificazione, che non richiede necessariamente la trasmissione alle parti di una bozza preliminare.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    La dedotta violazione del diritto a un equo processo è stata esclusa, essendo stato comunque garantito all'interessato l'esercizio della difesa.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psicofisica al servizio nelle Forze armate e nelle Forze di polizia a ordinamento militare, non è necessario che i tratti personologici rilevati si traducano in una diagnosi piena di disturbo di personalità: possono essere sufficienti elementi riferibili a un disturbo psichiatrico, se riconducibili alle ipotesi contemplate dalla direttiva tecnica applicabile e incompatibili con il servizio.
  • L'idoneità psicofisica e attitudinale richiesta per il servizio militare non coincide con la mera assenza di patologie funzionalmente invalidanti, ma implica una particolare prestanza fisica e psicologica coerente con la specificità delle funzioni da svolgere.
  • Il verificatore può rinnovare autonomamente l'esame clinico dell'interessato e non è vincolato da un precedente giudizio sanitario, anche se favorevole; la mera possibilità di opinioni scientifiche diverse non dimostra l'illegittimità della valutazione tecnica, salvo che siano evidenziati errori nella scelta o nell'applicazione dei criteri tecnici o l'intrinseca inattendibilità del giudizio.
  • La verificazione nel processo amministrativo non è soggetta alla rigida scansione procedimentale prevista per la consulenza tecnica d'ufficio; la mancata trasmissione di una bozza preliminare o una non piena instaurazione del contraddittorio non determina automaticamente la nullità delle operazioni, potendo incidere soltanto sull'attendibilità dei risultati, oggetto di libera valutazione del giudice.
  • I giudizi di idoneità conseguiti in procedure selettive diverse non vincolano l'amministrazione né il giudice, poiché requisiti e valutazioni devono essere apprezzati in rapporto alla specificità dell'impiego oggetto di ciascun concorso.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processualeAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

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