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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29247/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e in esecuzione di un precedente annullamento con rinvio, lo aveva condannato a 8 mesi di reclusione ed euro 160 di multa per furto aggravato in continuazione. Il fatto contestato consisteva nell'impossessamento, al fine di trarne profitto, di un furgone cassonato e del materiale ferroso contenuto al suo interno, con aggravante ex art. 625, n. 7, c.p. Il ricorso deduceva un unico motivo: vizio di motivazione sulla determinazione della pena base, sul mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate e sulla misura degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione ex art. 81 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure investissero valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo la determinazione della pena, applicandola in misura di poco superiore al minimo edittale e valorizzando la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, che impediva il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. Quanto alla continuazione, ha richiamato il principio secondo cui non è necessaria una motivazione analitica per ogni singolo aumento, essendo sufficiente la motivazione sulla pena-base, specie in presenza di aumenti contenuti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 81, 624 e 625, n. 7, c.p.

    richiamati come base della condanna per furto aggravato in continuazione; l'aumento ex art. 81 c.p. è stato ritenuto contenuto e congruamente motivato

  • art. 133 c.p.

    la motivazione sul trattamento sanzionatorio può essere congrua anche se fondata solo su alcuni dei parametri legali

  • art. 69, comma quarto, c.p.

    prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata; la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata

  • art. 99, comma quarto, c.p.

    recidiva reiterata richiamata come ostativa al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche

  • art. 132 c.p.

    consente la discrezionalità nella quantificazione degli aumenti di pena per continuazione

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende

  • artt. 3, 25 e 27 Cost.

    parametri invocati per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, c.p., ritenuta infondata

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente, anche quando faccia riferimento solo ad alcuni criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • La recidiva specifica reiterata infraquinquennale può legittimamente impedire il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, in forza del divieto previsto dall'art. 69, comma quarto, c.p.
  • La questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, c.p. è manifestamente infondata, poiché la disposizione derogatoria sul bilanciamento delle circostanze non è irragionevole né arbitraria quando riguarda una circostanza attenuante comune come le attenuanti generiche.
  • Nel reato continuato non sussiste un obbligo di motivazione specifica per ciascun aumento di pena, essendo sufficiente una motivazione adeguata sulla pena-base; ciò vale a maggior ragione quando gli aumenti per continuazione sono di esigua entità.
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazioneRecidiva

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