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Sentenza

Sentenza del 13/11/2018 n. 29087 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Processo tributario - Appello - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio, contestando principalmente che il giudice d'appello avesse consentito alla contribuente di produrre memorie e documenti oltre il termine previsto dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. La CTR aveva utilizzato tali documenti per ritenere che i pannelli pubblicitari fossero collocati in luoghi aperti al pubblico e quindi soggetti all'imposta. Gli altri motivi riguardavano la decisione in camera di consiglio, l'omessa pronuncia su alcune censure, l'insufficiente motivazione sulla natura dell'area e vizi dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza per il deposito dei documenti sia perentorio e previsto a pena di decadenza. Il giudice d'appello non può fondare la decisione su documenti tardivi, neppure se l'udienza è stata rinviata in via interlocutoria o la controparte non si è opposta alla produzione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà riesaminare la controversia senza considerare i documenti tardivamente depositati e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio tributario d'appello è possibile produrre nuovi documenti con maggiore ampiezza rispetto al rito civile ordinario, ma tale facoltà deve comunque rispettare i termini processuali propri del processo tributario.

  • Art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Il richiamo alle norme relative al giudizio di primo grado comporta l'applicazione, anche in appello, del termine previsto dall'art. 32, comma 1, per il deposito dei documenti.

  • Art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992

    Fino a venti giorni liberi prima dell'udienza.

    Il termine per il deposito di documenti e memorie è perentorio, anche se la legge non lo qualifica espressamente come tale; la sua violazione comporta la decadenza dalla possibilità di utilizzare quei documenti.

  • Art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992

    La produzione documentale deve avvenire nel rispetto delle formalità previste per il deposito degli atti processuali.

  • Art. 345 c.p.c.

    La disciplina tributaria consente una produzione documentale più ampia rispetto ai limiti dell'appello civile, ma non elimina il rispetto dei termini perentori stabiliti dal processo tributario.

  • Art. 153 c.p.c.

    La mancata opposizione della controparte non sana la violazione di un termine perentorio; l'acquiescenza può rilevare per vizi formali degli atti, non per la tardività della produzione documentale.

  • Art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992

    La censura relativa alla trattazione in camera di consiglio è rimasta assorbita dall'accoglimento dei primi due motivi.

  • Art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Sono state prospettate censure di nullità della sentenza e di omessa o insufficiente motivazione, ma tali questioni non sono state esaminate perché assorbite.

  • Art. 10 del d.lgs. n. 507 del 1993

    La questione relativa alla legittimità dell'accertamento dell'imposta sulla pubblicità è rimasta assorbita e dovrà eventualmente essere rivalutata dal giudice del rinvio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d'appello i nuovi documenti possono essere prodotti, ma devono essere depositati entro venti giorni liberi prima dell'udienza e secondo le formalità previste dalla legge.
  • Il termine per il deposito documentale è perentorio: il suo mancato rispetto comporta la decadenza e può essere rilevato d'ufficio dal giudice.
  • Il giudice non può utilizzare documenti tardivi per fondare la decisione, anche se l'udienza è stata rinviata, il rinvio era interlocutorio o la controparte non ha presentato opposizione.
  • La mancata contestazione della produzione tardiva non equivale a rinuncia alla decadenza, perché il rispetto dei termini perentori tutela il diritto di difesa e il contraddittorio.
  • In una situazione analoga, la parte interessata deve eccepire tempestivamente la tardività e chiedere che il documento sia dichiarato inutilizzabile; tuttavia il giudice può rilevare la decadenza anche d'ufficio.
  • Se la decisione si fonda in modo determinante su documenti depositati tardivamente, la sentenza può essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame basato soltanto sul materiale processuale ritualmente acquisito.

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