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Sentenza

Sentenza n. 882/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui il Comune di -OMISSIS- ha respinto l’istanza di condono edilizio presentata il -OMISSIS- e acquisita al protocollo comunale con il n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a una nuova costruzione destinata a civile abitazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale sostenendo, in primo luogo, che sull’istanza di condono presentata nel dicembre 2004 si fosse formato il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 6, comma 3, l.r. Lazio n. 12/2004 e dell’art. 32, comma 37, d.l. n. 269/2003, essendo decorso il termine di trentasei mesi dal pagamento dell’ultima rata degli oneri concessori. Hanno dedotto che i vincoli paesaggistico e idraulico sarebbero sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo tacito e che l’immobile avesse caratteristiche residenziali, mentre l’attività dell’impresa edile sarebbe stata avviata solo successivamente. In secondo luogo, hanno sostenuto che, anche in presenza dei vincoli, il Comune avrebbe dovuto attivare la verifica postuma di compatibilità paesaggistica prevista dall’art. 32 l. n. 47/1985, anziché respingere direttamente la domanda. In terzo luogo, hanno dedotto eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di istruttoria, contestando la destinazione non residenziale attribuita all’immobile e l’adeguatezza degli accertamenti comunali. Il Comune ha chiesto il rigetto, sostenendo che il vincolo paesaggistico operasse ex lege già al momento della presentazione dell’istanza, che l’intervento costituisse un abuso maggiore, consistente in nuova costruzione con aumento di superficie e volume, e che tali opere fossero insanabili in area vincolata ai sensi della disciplina del terzo condono. Ha inoltre sostenuto l’impossibilità di formazione del silenzio-assenso e l’irrilevanza di qualsiasi verifica postuma di compatibilità.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il vincolo paesaggistico relativo alle aree tutelate per legge operasse ex lege già al momento della presentazione dell’istanza, indipendentemente dalla successiva approvazione del Piano territoriale paesaggistico regionale, che costituisce strumento di ricognizione e specificazione del vincolo. Ha qualificato l’intervento come abuso maggiore, riconducibile alla tipologia 1 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003, trattandosi di nuova costruzione con realizzazione di superficie e volume. In base all’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 e all’art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004, tali opere non sono suscettibili di sanatoria in area sottoposta a vincolo, anche in presenza di vincoli sopravvenuti secondo la disciplina regionale. Ne deriva che il diniego è atto vincolato e non richiede una verifica concreta di compatibilità paesaggistica, poiché l’eventuale parere favorevole non potrebbe superare la preclusione normativa. Il TAR ha escluso anche la formazione del silenzio-assenso: l’istanza relativa a un abuso maggiore in area vincolata è radicalmente inconfigurabile rispetto al modello legale di condonabilità e, inoltre, il termine per il silenzio-assenso in area vincolata decorre dal parere dell’autorità preposta alla tutela, mai richiesto o rilasciato. È stato quindi ritenuto infondato anche il motivo relativo alla verifica postuma di compatibilità, poiché tale verifica presuppone che l’opera sia astrattamente condonabile. Il motivo concernente la destinazione d’uso non residenziale è stato dichiarato assorbito, essendo comunque sufficiente a fondare il diniego la riscontrata insanabilità ex lege dell’abuso. La parte ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 3, l.r. Lazio n. 12/2004

    tratto non riportato nel testo della sentenza

    La formazione del silenzio-assenso sul condono è esclusa quando l’istanza riguarda opere non astrattamente condonabili in area vincolata; il termine non può decorrere in assenza del parere dell’autorità preposta alla tutela.

  • art. 32, comma 37, d.l. n. 269/2003

    tratto non riportato nel testo della sentenza

    La disposizione sul termine per la formazione del silenzio-assenso non opera quando l’istanza riguarda un abuso maggiore insanabile in area vincolata.

  • art. 32, comma 26, d.l. n. 269/2003

    tratto non riportato nel testo della sentenza

    In area vincolata il terzo condono riguarda esclusivamente le tipologie minori di illecito edilizio indicate nell’Allegato 1.

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003

    Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: ... d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici

    Preclude la sanatoria delle opere abusive realizzate in area soggetta ai vincoli indicati dalla norma quando ricorrono le condizioni previste; nel caso deciso, la nuova costruzione con aumento di superficie e volume è stata ritenuta insanabile.

  • art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004

    non sono comunque suscettibili di sanatoria: b) le opere di cui all'articolo 2, comma 1, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali

    Estende e rafforza le ipotesi di insanabilità, escludendo la sanatoria per determinate opere realizzate su immobili vincolati, anche in relazione a vincoli sopravvenuti secondo la lettura accolta dal giudice.

  • art. 32 l. n. 47/1985

    parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo

    La verifica postuma di compatibilità e il parere dell’autorità vincolistica presuppongono che l’opera sia astrattamente condonabile; non sono necessari quando l’abuso è insanabile ex lege.

  • art. 35, comma 18, l. n. 47/1985

    il termine per la formazione del silenzio-assenso in area vincolata decorre dall'emissione del parere previsto dal primo comma dello stesso articolo 32

    In area vincolata il termine per il silenzio-assenso decorre dal rilascio del parere dell’autorità preposta alla tutela, che nel caso concreto non era stato richiesto né rilasciato.

  • art. 32, comma 28, d.l. n. 269/2003

    tratto non riportato nel testo della sentenza

    Rende applicabile al terzo condono il rinvio alla disciplina della legge n. 47/1985, compreso il regime del parere e del silenzio-assenso in area vincolata.

  • art. 142 d.lgs. n. 42/2004

    tratto non riportato nel testo della sentenza

    Per le categorie di beni tutelate direttamente dalla legge, tra cui i corsi d’acqua e le relative fasce, il vincolo paesaggistico opera ex lege, indipendentemente dalla successiva ricognizione nel piano paesaggistico regionale.

  • art. 1 l. n. 431/1985

    tratto non riportato nel testo della sentenza

    Costituisce la fonte storica del vincolo paesaggistico ex lege richiamato dal giudice per le aree tutelate in ragione della loro appartenenza alle categorie protette.

Massime di principio

  • Il vincolo paesaggistico imposto direttamente dalla legge per determinate categorie di beni opera ex lege, indipendentemente dalla successiva approvazione o ricognizione del piano paesaggistico regionale.
  • Nel regime del terzo condono, le nuove costruzioni o gli interventi che comportano nuova superficie e nuova volumetria, riconducibili agli abusi maggiori, non sono sanabili in area sottoposta a vincolo paesaggistico o agli altri vincoli rilevanti indicati dalla normativa, anche quando il vincolo sia sopravvenuto nei casi in cui la legge regionale estenda espressamente l’insanabilità a tali vincoli.
  • Quando l’abuso maggiore è ex lege insanabile in area vincolata, il diniego di condono costituisce atto vincolato e non richiede una valutazione concreta di compatibilità paesaggistica, poiché l’eventuale parere favorevole non potrebbe superare la preclusione normativa.
  • Su un’istanza di condono relativa a un abuso maggiore insanabile in area vincolata non può formarsi il silenzio-assenso, perché l’istanza non è aderente al modello legale di una domanda astrattamente condonabile e, comunque, il termine previsto per il silenzio-assenso in area vincolata decorre dal parere dell’autorità preposta alla tutela.
  • La verifica postuma di compatibilità prevista dall’art. 32 l. n. 47/1985 presuppone la condonabilità astratta dell’opera e non deve essere svolta quando l’intervento è precluso ex lege.
  • Quando la insanabilità ex lege dell’abuso costituisce autonomo e sufficiente fondamento del diniego di condono, le contestazioni relative ad altri presupposti, come la destinazione d’uso dell’immobile, possono essere assorbite.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioVincoli e piani paesaggisticiTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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