Cassazione Civile, Sentenza n. 11322/2020 del 12/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La contribuente acquistava il 14 luglio 2008 un’unità immobiliare e stipulava un collegato mutuo fondiario, dichiarando di voler accorpare l’immobile con una unità contigua per realizzare un’unica abitazione; l’acquisto era assoggettato alle agevolazioni fiscali “prima casa”. L’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione ordinaria le imposte agevolate con due avvisi di liquidazione. La Commissione tributaria provinciale di Genova annullava parzialmente gli avvisi limitatamente alle sanzioni; la Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 1425 depositata il 14 dicembre 2015, accoglieva l’appello della contribuente e riconosceva il diritto alle agevolazioni, ritenendo sufficiente l’effettiva unione funzionale e impiantistica delle unità, senza attribuire valore decisivo alla consistenza catastale. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi: denunciava, anzitutto, nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992; deduceva, inoltre, violazione degli artt. 1 della tariffa, parte prima, e 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, sostenendo che entro il termine triennale dovesse risultare la fusione catastale, quale adempimento necessario a comprovare l’accorpamento; infine, lamentava violazione dell’art. 14 preleggi, assumendo che la rilevanza dell’accorpamento di fatto comportasse un’estensione analogica di norme agevolative, di stretta interpretazione.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Il primo è infondato: pur succinta, la motivazione della CTR esponeva la ragione decisiva della pronuncia, individuata nell’effettiva fusione funzionale e impiantistica delle unità; inoltre, l’Agenzia non aveva riprodotto, neppure sinteticamente, le questioni e le eccezioni svolte in appello. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. La fattispecie dell’accorpamento di unità immobiliari contigue può beneficiare dell’agevolazione prima casa se è effettivamente realizzata un’unica abitazione non di lusso; il contribuente deve provare tale risultato entro il termine triennale di decadenza, coincidente con quello concesso all’ufficio per l’accertamento. La variazione catastale per fusione può costituire elemento probatorio, ma non è requisito esclusivo né deve necessariamente essere completata entro il termine: l’unificazione effettiva può risultare anche da altri elementi, quali la documentazione delle opere che dimostri l’unione funzionale e impiantistica. Il requisito della residenza non era controverso nel caso concreto. La Corte ha enunciato il relativo principio di diritto, compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e disposto che non fosse dovuto un ulteriore contributo unificato, trattandosi di ricorso di un’amministrazione dello Stato esentata mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
la (sia pur succinta) motivazione dà, in effetti, conto delle ragioni fondative della decisione che, ai fini in trattazione, ha ritenuto dirimente la (effettiva) fusione di unità immobiliari contigue
La motivazione non è apparente quando, pur concisa, rende riconoscibile la ragione decisiva posta a fondamento della pronuncia.
art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
la (sia pur succinta) motivazione dà, in effetti, conto delle ragioni fondative della decisione che, ai fini in trattazione, ha ritenuto dirimente la (effettiva) fusione di unità immobiliari contigue
Nel processo tributario la motivazione è sufficiente se espone in modo intelligibile la ragione decisiva della decisione, anche quando sia sintetica.
art. 56 D.Lgs. n. 546/1992
In disparte che la ricorrente non riproduce, nemmeno in sintesi, le questioni, e le eccezioni, svolte nel giudizio di secondo grado (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56)
La Corte rileva che la ricorrente in cassazione deve riprodurre almeno sinteticamente le questioni e le eccezioni svolte nel giudizio di appello.
art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986
in tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l’acquisto della “prima casa” possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purchè ricorrano due condizioni e cioè la destinazione, da parte dell’acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell’immobile così “unificato”
L’agevolazione prima casa può applicarsi all’acquisto di più unità immobiliari da accorpare quando esse siano destinate a costituire un’unica abitazione e l’immobile risultante sia qualificabile come alloggio non di lusso.
art. 76 D.P.R. n. 131/1986
Dovendosi ricondurre al novero delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa di abitazione la fattispecie dell'”accorpamento” di unità immobiliari finitime, il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all’ufficio per l’esercizio dei poteri di accertamento (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76), è rispettato se il contribuente realizza l’effettiva unificazione di dette unità immobiliari, non essendo necessario che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all’accatastamento dell’unica unità abitativa così realizzata.
Per l’accorpamento agevolato, il termine triennale è rispettato con la realizzazione effettiva dell’unificazione; entro lo stesso termine non è necessario completare l’accatastamento dell’unica unità abitativa.
nota II-bis, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986
anche il requisito del trasferimento della residenza (nel territorio del Comune ov’è ubicato l’immobile) diviene elemento necessario, integrativo della fattispecie, se, come appena cennato, lo stesso non sussista già al momento dell’acquisto degli immobili da accorpare
Nell’acquisto di unità da accorpare, il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile è richiesto se il requisito non sussisteva già al momento dell’acquisto.
art. 14 preleggi
del pari insuscettibili di una interpretazione analogica rimangono le (corrispondenti) disposizioni che prevedono decadenze dalle (e quale sanzione rispetto al godimento delle) agevolazioni già concesse
Il divieto di estensione analogica proprio delle disposizioni agevolative opera anche per le norme che prevedono la decadenza dal beneficio; non consente però di aggiungere, oltre all’effettiva realizzazione dell’unica abitazione, il requisito autonomo della fusione catastale entro il termine triennale.
art. 1, commi 2 e 3, D.M. n. 701/1994
avuto riguardo alla procedura di variazione catastale, – incentrata su di una proposta del dichiarante e sui conseguenti poteri di controllo dell’amministrazione (D.M. n. 701 del 1994, art. 1, commi 2 e 3)
La procedura di variazione catastale si basa sulla proposta del dichiarante e sui successivi poteri di controllo dell’amministrazione; la Corte la richiama per escludere che l’accatastamento costituisca l’unico modo di provare l’accorpamento effettivo.
art. 53-bis D.P.R. n. 131/1986
Nè può ritenersi dirimente il riferimento alle esigenze di controllo dell’Amministrazione che, nella materia in trattazione, dispone di poteri (quale quello di accesso) che non si esauriscono nella mera verifica catastale (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 53 bis).
I poteri di controllo dell’amministrazione non sono limitati alla verifica catastale e possono consentire l’accertamento della situazione effettiva anche attraverso strumenti diversi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Alcunchè va disposto in ordine al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo
Non va disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato per il ricorso proposto da un’amministrazione statale esentata dal pagamento mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- L’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa può riguardare anche più unità immobiliari contigue, se l’acquirente le destina, nel loro insieme, a costituire un’unica abitazione e l’immobile risultante è qualificabile come alloggio non di lusso.
- Quando il beneficio dipende dall’accorpamento di unità immobiliari contigue, entro il termine triennale di decadenza deve essere realizzata l’effettiva unificazione, ma non è necessario che entro lo stesso termine sia completata la fusione catastale.
- La variazione catastale per fusione può essere utilizzata come elemento di prova, ma non è prova esclusiva né requisito costitutivo autonomo dell’agevolazione; l’effettivo accorpamento può essere dimostrato anche mediante altri elementi, inclusa la documentazione delle opere che attestino l’unione funzionale e impiantistica.
- Il contribuente deve provare l’effettiva realizzazione della finalità di accorpamento dichiarata nell’atto; la mera intenzione dichiarata non basta a dimostrare il conseguimento del presupposto del beneficio.
- Nel caso di acquisto di unità immobiliari da accorpare, il requisito del trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile rileva se non sussisteva già al momento dell’acquisto.
- La motivazione di una sentenza non è apparente per il solo fatto di essere concisa, quando consente di individuare la ragione decisiva della pronuncia.
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