Sentenza del 15/01/2019 n. 706 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento di Euro 71.873,19, di cui Euro 68.673,97 relativi alle rate successive alla prima di un condono fiscale richiesto ai sensi della L. n. 289 del 2002. Ha dedotto vizi propri della cartella e del ruolo, tra cui inesistenza o irregolarità della notificazione, mancata sottoscrizione del ruolo e della cartella, mancato contraddittorio preventivo, omessa indicazione del responsabile del procedimento e contestazione della stessa debenza tributaria. In Cassazione ha denunciato principalmente omessa o insufficiente motivazione e, con il sesto motivo, omessa pronuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la motivazione per relationem della sentenza d'appello, poiché il giudice aveva richiamato criticamente le argomentazioni della sentenza di primo grado e aveva individuato nell'istanza di condono e nel pagamento della prima rata la fonte del debito. La notifica è stata ritenuta comunque idonea al raggiungimento dello scopo, essendo stata tempestivamente impugnata. La sottoscrizione elettronica o validazione informatica del ruolo è stata considerata sufficiente a renderlo esecutivo. L'istanza di condono escludeva inoltre la necessità di un previo contraddittorio endoprocedimentale. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile. La contribuente è stata condannata a rimborsare a Serit Sicilia S.p.A. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi, rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, articoli 8, 9 e 14
La richiesta di condono presentata dal contribuente, accompagnata dal pagamento della prima rata, costituisce il presupposto della pretesa relativa alle rate successive non pagate e dimostra il riconoscimento del debito definito nella procedura.
Articolo 360, comma 1, numeri 4 e 5, c.p.c.
Le censure di omessa motivazione o omessa pronuncia devono individuare effettive carenze decisionali; non sono sufficienti contestazioni generiche o meramente dubitative quando la sentenza abbia fornito una motivazione, anche mediante rinvio critico alla decisione di primo grado.
Articolo 384, comma 4, c.p.c.
La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia corretto e la decisione possa essere mantenuta sulla base di una diversa motivazione giuridica.
D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 12, comma 4
La formazione e l'esecutività del ruolo possono risultare anche dalla validazione informatica dei dati, equiparata alla sottoscrizione del ruolo.
D.L. n. 106 del 2005, articolo 1, comma 5-ter, convertito dalla Legge n. 156 del 2005
I ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la cd. validazione informatica dei dati in essi contenuti.
La validazione informatica centralizzata effettuata dal sistema dell'amministrazione creditrice è idonea a sostituire la sottoscrizione tradizionale del ruolo.
Legge n. 296 del 2006, Finanziaria 2007
Le disposizioni sulla sottoscrizione della cartella, già vigenti al momento del giudizio, sono state ritenute applicabili e correttamente valutate dai giudici di merito.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 14815 del 2008
La motivazione per relationem è ammissibile quando il giudice faccia proprie le argomentazioni della decisione richiamata attraverso un autonomo vaglio critico, rendendo comprensibili le ragioni della decisione.
Cassazione n. 1449 del 20 gennaio 2017
I ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la cd. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell'Amministrazione creditrice, che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso.
La validazione informatica del ruolo è equipollente alla sottoscrizione e rende il ruolo idoneo a fondare la riscossione.
Massime di principio
- Quando il contribuente presenta una domanda di condono, indica il debito e versa la prima rata, tali comportamenti possono costituire riconoscimento dell'obbligazione e rendere legittima la riscossione delle rate successive non pagate.
- L'impugnazione tempestiva della cartella generalmente dimostra il raggiungimento dello scopo della notificazione e può impedire che vizi meramente formali della relata o della procedura notificatoria conducano all'annullamento dell'atto.
- La sottoscrizione elettronica o la validazione informatica del ruolo può essere sufficiente a garantirne l'esecutività, senza necessità di una firma autografa.
- Nel caso di debiti derivanti da una procedura di definizione agevolata attivata dal contribuente, non è normalmente necessario un ulteriore contraddittorio preventivo prima della riscossione delle somme già autoliquidate o definite.
- La motivazione per relationem è valida se la sentenza richiamata contiene una risposta alle questioni rilevanti e il giudice d'appello mostra di condividerla mediante una valutazione autonoma, anche sintetica.
- In Cassazione non è sufficiente riproporre le doglianze di merito: occorre dimostrare una specifica e decisiva omissione motivazionale o una concreta omissione di pronuncia.
- La contestazione dell'esistenza stessa dell'istanza di condono deve essere sostenuta da elementi concreti; in mancanza, il pagamento della prima rata e la documentazione della procedura possono essere valorizzati come prova dell'adesione.
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