Tribunale, Sentenza T-402/24
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 2 July 2025. — Vintae Luxury Wine Specialists SLU v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Revocation proceedings – EU word mark VITAE – Article 58(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001 – Proof of genuine use. — Case T-402/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Vintae contro la decisione di EUIPO che aveva negato la decadenza del marchio UE VITAE per la sottoclasse dei vini. Conferma che la prova dell’uso effettivo può risultare da un complesso di fatture, riepiloghi di vendita, listini, foto ed etichette, anche se riferiti solo ad alcuni anni del periodo rilevante. Ribadisce inoltre che non esiste una soglia minima astratta di vendite e che il giudice non può fondare la sua decisione su documenti nuovi prodotti per la prima volta in sede contenziosa.
Marchio UE VITAE: prova dell’uso effettivo in un procedimento di decadenza ex articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
La questione giuridica
Nel ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Commissione di ricorso di EUIPO, si discuteva: se fossero ammissibili nuovi documenti prodotti per la prima volta davanti al Tribunale; se la Commissione di ricorso avesse erroneamente valutato il valore probatorio delle "summaries of sales" e della documentazione contabile; e se gli elementi prodotti dall’interveniente fossero sufficienti a dimostrare l’uso effettivo del marchio VITAE per la sottoclasse "wines" nel periodo rilevante ai fini della decadenza.
Principio di diritto
La Corte/il Tribunale conferma che, ai fini della decadenza di un marchio UE, è sufficiente provare un uso genuino non meramente simbolico per una parte del periodo rilevante, purché la valutazione complessiva dei documenti consenta di ritenere reale e sufficiente l’esplotazione commerciale del segno; non è necessario dimostrare un uso continuo per tutti i cinque anni né raggiungere una soglia quantitativa astratta o confrontare i volumi di vendita con l’intero mercato. Inoltre, i documenti prodotti per la prima volta davanti al Tribunale sono inammissibili se alterano il perimetro del sindacato rispetto al procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Marchio UE VITAE: prova dell’uso effettivo in un procedimento di decadenza ex articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Commissione di ricorso di EUIPO in materia di decadenza di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale valuta se il marchio VITAE sia stato oggetto di uso genuino per i vini e se la documentazione prodotta dall’interveniente sia sufficiente a evitare la revoca.
Parti e svolgimento della controversia
La ricorrente è Vintae Luxury Wine Specialists SLU. Il convenuto è EUIPO. L’interveniente è Grande Vitae GmbH, titolare del marchio contestato VITAE.
Nel 2021 la ricorrente ha chiesto la decadenza del marchio per mancato uso effettivo nel quinquennio rilevante. La Cancellation Division ha accolto solo in parte la domanda: ha revocato il marchio per "alcoholic beverages (except beers)" ma non per i "wines". Le impugnazioni reciproche dinanzi alla Commissione di ricorso sono state respinte, poiché l’uso effettivo è stato ritenuto provato per i vini.
Documenti nuovi prodotti davanti al Tribunale
EUIPO e l’interveniente hanno eccepito l’inammissibilità degli allegati 1C e 2C e dei collegamenti ipertestuali richiamati nell’atto di ricorso, perché introdotti per la prima volta davanti al Tribunale.
Il Tribunale richiama l’articolo 188 del proprio regolamento di procedura: la lite dinanzi al giudice non può mutare il perimetro del procedimento svoltosi davanti alla Commissione di ricorso. Per questo motivo, i documenti e le fonti nuovi sono dichiarati inammissibili e non vengono esaminati.
Questioni giuridiche esaminate nel merito
La ricorrente aveva formalmente dedotto due motivi, uno riferito all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/625 e uno all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001. Il Tribunale osserva però che la censura riguarda in sostanza un’unica questione: la corretta valutazione della prova dell’uso genuino del marchio.
Normativa applicabile e criteri di prova
Il Tribunale richiama l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio UE è soggetto a decadenza se, entro un periodo continuo di cinque anni, non è stato oggetto di uso genuino nell’Unione per i prodotti o servizi registrati, in assenza di giusti motivi di mancato uso.
Richiama inoltre l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625, secondo cui la prova deve riguardare luogo, tempo, estensione e natura dell’uso, nonché il paragrafo 4 dello stesso articolo, che elenca esempi di documenti probatori, tra cui fatture, listini, cataloghi, fotografie e dichiarazioni scritte.
Ragionamento del Tribunale sull’uso nel tempo
Il periodo rilevante va dal 30 dicembre 2016 al 29 dicembre 2021. La documentazione prodotta dall’interveniente comprende fatture, riepiloghi di vendita, listini prezzi, fotografie di bottiglie ed etichette, foto di punti vendita e fatture relative a materiale promozionale.
Il Tribunale afferma che non è necessario dimostrare un uso continuo per l’intero quinquennio: è sufficiente un uso genuino per una parte del periodo, purché sia abbastanza lunga da escludere un uso meramente simbolico. Le fatture e i riepiloghi relativi al 2016, pur precedenti in parte al periodo rilevante, possono essere considerati insieme agli altri elementi perché aiutano a ricostruire l’uso nel periodo pertinente.
Ragionamento del Tribunale sull’estensione dell’uso
Quanto all’intensità dell’uso, il Tribunale ribadisce che la valutazione dev’essere globale e dipendere da molteplici fattori: volume commerciale, durata e frequenza dell’uso, caratteristiche dei prodotti e del mercato, capacità economica dell’impresa. Non esiste una soglia quantitativa minima astratta, né un criterio di tipo de minimis.
Nel caso concreto, le fatture mostravano vendite di bottiglie di vino VITAE nel 2017 e nel 2018, in particolare in Germania, e i riepiloghi di vendita confermavano i dati contabili. Anche se il volume non era elevato, il Tribunale ritiene che fosse sufficiente a dimostrare un reale sforzo commerciale e non un uso meramente simbolico.
Attendibilità dei riepiloghi di vendita
La ricorrente contestava la mancanza di firma e l’asserita inattendibilità dei riepiloghi di vendita, sostenendo che si trattasse di semplici tabelle interne.
Il Tribunale respinge la censura: il regolamento delegato non impone che i documenti probatori siano firmati. L’affidabilità va valutata in base alla provenienza, al contenuto e alla coerenza con gli altri elementi. Qui i riepiloghi contenevano dati dettagliati su clienti, numeri di fattura, date, prezzi unitari, quantità e importi, e rinviavano a fatture la cui autenticità non era contestata. La presenza di riferimenti al marchio GVITAE non inficia la prova, poiché la Commissione di ricorso aveva limitato l’analisi alle vendite effettuate sotto la denominazione VITAE per il prodotto specifico indicato.
Mercato di riferimento e confronto con i volumi complessivi
La ricorrente sosteneva che il volume di vendite fosse troppo ridotto rispetto ai mercati europeo e tedesco del vino e che occorresse confrontarlo con il fatturato totale dell’impresa.
Il Tribunale ricorda che, pur dovendosi considerare le caratteristiche del mercato, il confronto con il volume complessivo del mercato non è decisivo e non può trasformare la prova dell’uso genuino in una verifica di successo commerciale su larga scala. L’obiettivo è accertare una reale funzione distintiva del marchio sul mercato, non imporre una soglia economica elevata. Il richiamo della ricorrente alla prassi amministrativa di EUIPO non è dirimente, poiché la legittimità delle decisioni va valutata solo alla luce del regolamento e della giurisprudenza dell’Unione.
Decisione finale e spese
Il Tribunale conclude che la Commissione di ricorso non ha commesso errori nel ritenere provato l’uso genuino del marchio VITAE per i vini. Il ricorso è quindi integralmente respinto.
Quanto alle spese, la ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e quelle dell’interveniente. EUIPO, non avendo richiesto spese se non in caso di udienza, è condannato a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
Ai fini dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, l’uso genuino di un marchio UE può essere dimostrato da un insieme coerente di prove anche se riferito solo a una parte del periodo rilevante e anche se il volume di vendite non è elevato, purché il segno sia effettivamente impiegato per preservare o creare uno sbocco commerciale. La prova non richiede continuità ininterrotta per tutti i cinque anni né il superamento di una soglia quantitativa astratta; i documenti nuovi prodotti per la prima volta davanti al Tribunale restano inammissibili se alterano l’oggetto del giudizio rispetto al procedimento amministrativo.
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