Cassazione Penale, Sentenza n. 19752/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Nonostante l'estinzione del reato, la Corte ha condannato l'imputata al pagamento delle spese processuali. Decisione pronunciata il 15 (data indicata nel provvedimento).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 18/10/2024 della Corte d'Appello di Salerno; questione principale di diritto: qualificazione della truffa commessa via internet alla luce dell'art. 640 comma 2 cod. pen. e rilevanza della remissione di querela come condizione di procedibilita. La Corte ha ritenuto che la fattispecie di truffa commessa a distanza tramite strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l'identificazione rientri nell'ambito dell'art. 640 comma 2 n. 2-ter (punibilità a querela) e non piu' nel n. 2-bis; essendovi stata remissione di querela, manca la condizione di procedibilita e pertanto il procedimento non poteva proseguire.
Norme richiamate
art. 640, comma 2, n. 2-ter cod. pen.
prevede la punibilita' a querela se il fatto e' commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione
La Corte interpreta questa disposizione come applicabile alla cd. truffa via internet, con la conseguenza che la procedibilita' e' subordinata alla querela della persona offesa; la remissione della querela estingue il reato e determina la mancanza della condizione di procedibilita.
art. 640, comma 2, n. 2-bis cod. pen.
La Corte rileva che la truffa commessa via internet non deve piu' essere ricondotta a questa causa (che richiama l'art. 61 n. 5), ma alla specifica disciplina del n. 2-ter; pertanto l'applicazione del 2-bis non e' corretta per i fatti compiuti mediante strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l'identificazione.
Citato come riferimento richiamato dall'art. 640 comma 2 n. 2-bis; la Corte segnala che tale richiamo non e' quello pertinente per le truffe commesse via internet qualificate ai sensi del n. 2-ter.
Massime di principio
- Se la truffa e' commessa a distanza mediante strumenti informatici o telematici che ostacolano l'identificazione, la procedibilita' del reato e' subordinata alla querela della persona offesa ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 2-ter: senza querela il procedimento non puo' proseguire.
- La remissione di querela estingue il reato quando la norma richiede la querela come condizione di procedibilita': in tal caso il giudice deve pronunciare l'annullamento per mancanza della condizione di procedibilita, senza rinvio.
- E' necessario distinguere attentamente quale sottocaso dell'art. 640 comma 2 sia applicabile (n. 2-bis vs n. 2-ter): la qualificazione incide sulla natura della procedibilita (d'ufficio o a querela) e sulle conseguenze processuali.
- La valutazione se gli strumenti usati siano "idonei a ostacolare l'identificazione" e' di fatto e va accertata in concreto; se accertata, opera la regola della querela.
- Anche dopo l'estinzione del reato per remissione di querela, possono essere disposte conseguenze processuali accessorie (es. liquidazione delle spese): va verificata la normativa e la giurisprudenza specifica sul tema.
- In casi simili, verificare tempestivamente la presenza, la validita' e i tempi della querela/remissione, poiche' tali elementi determinano la procedibilita' e l'eventuale estinzione del reato.
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