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Sentenza

Sentenza n. 7225/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento: A) quanto al ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni; - del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019; nonché per quanto occorrer possa: - della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute); - della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute); - della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute); - della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze); - dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019; - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022; - dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); - nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto eventualmente previa rimessionealla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea; B) quanto ai motivi aggiunti presentati il 16/2/2023: - della Determinazione dirigenziale A1400A del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, atto DD 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022 - della comunicazione della precedente Determinazione; - della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte e sul B.U. regionale n. 47 S4, in data 24 novembre 2022; - nonché, per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: - deliberazione n. 596 del 28/08/2019 dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; - deliberazione n. 404 del 27/08/2019 dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; - deliberazione n. 369 del 23/08/2019 dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; - deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; - deliberazione n. 848 del 03/09/2019 dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; - deliberazione n. 467 del 29/08/2019 dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; - deliberazione n. 586 del 30/08/2019 dell'ASL AL; - deliberazione n. 151 del 30/08/2019 dell'ASL AT; - deliberazione n. 388 del 26/08/2019 dell'ASL BI; - deliberazione n. 909 del 06/09/2019 dell'ASL Città di Torino; - deliberazione n. 361 del 29/08/2019 dell'ASL CN1; - deliberazione n. 309 del 22/08/2019 dell'ASL CN2; - deliberazione n. 320 del 28/08/2019 dell'ASL NO; - deliberazione n. 510 del 23/08/2019 dell'ASL TO3; - deliberazione n. 977 del 28/08/2019 dell'ASL TO4; - deliberazione n. 806 del 28/08/2019 dell'ASL TO5; - deliberazione n. 856 del 29/08/2019 dell'ASL VC; - deliberazione n. 701 del 04/09/2019 dell'ASL VCO; - nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto e per l'annullamento di tutti i provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo C) quanto ai motivi aggiunti presentati il 16/2/2023: - del Decreto n. 172 del 13/12/2022 del Direttore dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, unitamente all'Allegato A; - nonché per quanto occorrer possa delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: - nota prot. regionale n. 544830 del 24/11/2022 dell'Area Sanità e Sociale con la quale sono state fornite agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l'aggiornamento della certificazione della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019; - deliberazioni non cognite assunte dai DD.GG. degli Enti del S.S.R., con le quali “è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”; - la nota non cognita di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7.12.2022, con la quale “si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento”; - nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto e per l'annullamento di tutti i provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo D) quanto ai motivi aggiunti presentati il 16/2/2023: - del Decreto n° 29985/GRFVG del 14/12/2022 del Direttore Generale della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia unitamente all'Allegato A - della comunicazione della precedente Determinazione inviata alla ricorrente; nonché per quanto occorrer possa delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali: 1. decreto n. 634 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); 2. decreto n. 696 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); 3. decreto n. 692 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); 4. nota prot. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); 5. decreto n. 441 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); 6. decreto n. 187 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3” dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); 7. decreto n. 145 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO); 8. decreto n. 376 dell'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); 9. decreto n. 149 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); 10. decreto n. 130 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); 11. decreto n. 101 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); 12. nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); 13. nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.09.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); 14. nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità; 15. nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute, a correzione della precedente della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità; 16. nota prot. GRFVG-GEN-2022-0287466-P dd. 02/12/2022 e prot. GRFVG-GEN-2022-0309687-P dd. 12/12/2022, non conosciute, con le quali sono state esaminate e codificate le richieste di accesso agli atti e le memorie depositate dalle aziende fornitrici in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento; 17. nota prot. 280946/P dd. 30/11/2022 contenente la verifica della posizione di alcune aziende con estrazione di visura camerale fallimentari in essere con relativa procedura di insinuazione aperta o di acquisizioni; nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto e per l'annullamento di tutti i provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo; E) quanto ai motivi aggiunti presentati il 17/2/2023: -del Decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14/12/2022, unitamente agli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5; - Della comunicazione del precedente Decreto; nonché per quanto occorrer possa delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: - deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 dell'AUSL Toscana Centro; - deliberazione n. 769 del 05/09/2019 dell'AUSL Toscana Nord Ovest; - deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 dell' AUSL Toscana Sud Est; - deliberazione n. 623 del 06/09/2019 dell'AOU Pisana; - deliberazione n. 740 del 30/08/2019 dell'AOU Senese; - deliberazione n. 643 del 16/09/2019 dell'AOU Careggi; - deliberazione n. 497 del 09/08/2019 dell'AOU Meyer; - deliberazione n. 386 del 27/09/2019 dell'ESTAR; - nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto e per l'annullamento di tutti i provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo;

Giustizia amministrativa202300414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di attuazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022 e i provvedimenti regionali di quantificazione delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, fornitrice di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, che ha certificato il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e quantificato, per ciascuna Regione, la quota complessiva di ripiano posta a carico delle imprese, nonché il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e ulteriori atti presupposti. Con motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti delle Regioni Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana, recanti gli elenchi delle imprese soggette al ripiano e gli importi individualmente dovuti. Ha dedotto l'illegittimità costituzionale e la contrarietà al diritto dell'Unione europea del meccanismo di payback, per violazione, tra gli altri, degli artt. 2, 3, 11, 32, 41, 42, 43, 53, 77, 97 e 117 Cost., dei principi di libertà d'impresa, legittimo affidamento, proporzionalità e irretroattività, nonché della normativa europea in materia di evidenza pubblica. Ha inoltre dedotto vizi propri degli atti, quali violazione dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, violazione delle norme sulla prescrizione, violazione della l. n. 241/1990, inosservanza dei termini procedurali, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, falsità dei presupposti, ingiustizia manifesta, sviamento e genericità/indeterminatezza. Secondo la ricorrente, la fissazione dei tetti regionali nel 2019 e l'attivazione del ripiano nel 2022 avrebbero inciso retroattivamente sull'equilibrio economico delle gare e dei contratti conclusi negli anni 2015-2018, ledendo l'affidamento delle imprese. Quanto ai provvedimenti regionali, ha contestato anche la correttezza dei dati contabili e degli importi imputati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso introduttivo infondato, anche a prescindere dalla dubbia persistenza dell'interesse, e lo ha respinto. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha escluso l'illegittimità costituzionale del meccanismo di payback per il quadriennio 2015-2018, ritenendolo ragionevole e proporzionato rispetto alla finalità di contenimento della spesa sanitaria, conforme alla riserva di legge e non lesivo dei principi di irretroattività e di tutela dell'affidamento. Il giudice ha rilevato che, già dal 2015, le imprese conoscevano l'esistenza del tetto di spesa, delle percentuali di ripiano e del criterio di partecipazione proporzionale al fatturato; la successiva fissazione del tetto regionale al 4,4% nel 2019 e l'attuazione procedurale nel 2022 non avrebbero introdotto un nuovo obbligo sostanziale, ma reso operativo un meccanismo già previsto dalla legge. È stata esclusa anche la violazione delle regole sulle gare pubbliche, poiché il payback opera esternamente ai contratti e incide sul fatturato complessivo dell'impresa, senza modificare né l'oggetto della fornitura né il prezzo contrattuale. Il TAR ha inoltre escluso la violazione dell'art. 77 Cost., non ravvisando manifesta disomogeneità tra le disposizioni introdotte in sede di conversione e l'originario decreto-legge, in ragione della comune natura finanziaria. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Gli atti regionali, infatti, si limitano a verificare dati contabili, compilare l'elenco delle imprese, applicare percentuali e importi già predeterminati dalla legge e dagli atti statali e imporre il pagamento della quota risultante. Si tratta di attività vincolata, meramente tecnico-contabile e priva di potere autoritativo, dalla quale deriva un rapporto obbligatorio avente a oggetto un diritto soggettivo patrimoniale dell'impresa al corretto calcolo del dovuto. La controversia sugli importi individuali deve quindi essere proposta davanti al giudice ordinario, ferma la possibilità di riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»

    La norma pone a carico delle imprese fornitrici una quota del ripiano del superamento del tetto regionale, determinata secondo percentuali fissate dalla legge e in proporzione al fatturato di ciascuna impresa.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e ha originariamente posto il relativo ripiano a carico della Regione interessata.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    Ha fissato, a decorrere dal 2014, il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Ha previsto che il superamento del tetto di spesa sia rilevato sulla base del fatturato aziendale al lordo dell'IVA e dichiarato con decreto ministeriale.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, attribuendo alle Regioni il compito di individuare le imprese soggette al ripiano e gli importi dovuti sulla base della verifica contabile.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Ha istituito un fondo destinato alle Regioni e previsto, nella formulazione originaria, una riduzione della quota dovuta dalle imprese che avessero pagato entro il termine e rinunciato al contenzioso.

  • art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    «gli obblighi a carico delle aziende fornitrici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»

    Ha previsto l'estinzione dell'obbligazione delle imprese mediante il pagamento della quota ridotta del 25%; il pagamento integrale determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia dichiarata priva di giurisdizione amministrativa entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

  • art. 133 c.p.a.

    Il TAR ha precisato che la controversia relativa ai provvedimenti regionali di quantificazione individuale non rientra in una materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 77, comma 2, Cost.

    «in caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decreto-legge»

    La violazione della norma sulla decretazione d'urgenza e sulla legge di conversione richiede una manifesta disomogeneità; tale condizione è stata esclusa per la disciplina considerata, avente comune natura finanziaria.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140/2024

    Ha ritenuto costituzionalmente legittimo il meccanismo di payback per gli anni 2015-2018, escludendo violazioni degli artt. 23, 41 e 117 Cost. e dei principi di irretroattività e legittimo affidamento.

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    Ha consentito l'opposizione al ricorso straordinario e la conseguente trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 non è, di per sé, retroattivo né lesivo del legittimo affidamento quando l'obbligo di ripiano, le percentuali applicabili e il criterio proporzionale basato sul fatturato erano già previsti dalla legge al momento della partecipazione alle gare e della conclusione dei contratti.
  • Il payback sui dispositivi medici opera esternamente ai contratti di fornitura e non modifica l'oggetto della prestazione, il prezzo contrattuale o l'esito della gara; esso incide sulla sfera patrimoniale complessiva dell'impresa mediante un contributo al ripiano della spesa sanitaria.
  • Le attività regionali previste dall'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, consistenti nella verifica dei dati contabili, nell'individuazione delle imprese, nell'applicazione delle percentuali di ripiano e nell'imposizione del pagamento, sono attività vincolate, tecnico-contabili e prive di margini di discrezionalità amministrativa.
  • Quando l'amministrazione si limita ad applicare presupposti, percentuali e criteri di calcolo predeterminati dalla legge e da atti statali, la controversia sull'esattezza dell'importo dovuto riguarda un diritto soggettivo patrimoniale e spetta al giudice ordinario, non al giudice amministrativo.
  • La qualificazione formale dell'atto regionale come “provvedimento” e l'indicazione in esso della possibilità di ricorrere al giudice amministrativo non sono decisive ai fini della giurisdizione, che deve essere determinata in base alla natura sostanziale della situazione giuridica dedotta e al contenuto effettivo dell'attività amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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