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Sentenza

Sentenza n. 229/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 158 del 26/03/2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 158 del 26 marzo 2025, relativa all'attribuzione del bonus carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Terni, passata in giudicato, che aveva riconosciuto loro il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici indicati nella pronuncia, oltre alle spese legali. Hanno dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato, senza ricevere il beneficio. Hanno quindi chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine per l'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di astreintes. Nel corso del giudizio le parti hanno comunicato l'avvenuto accredito del beneficio, pur controvertendo sulla data dell'accredito e, quindi, sulla debenza delle spese processuali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché, nel corso del giudizio, è stato accreditato alle ricorrenti il beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.; il Collegio ha rilevato che nel fascicolo non risultava documentata la data dell'accredito e non ha pertanto accolto la tesi ministeriale secondo cui il pagamento sarebbe avvenuto prima della notificazione del ricorso. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre oneri e accessori di legge, in favore delle ricorrenti e del difensore antistatario, tenuto conto della semplicità e serialità della controversia e dei minimi tariffari applicabili.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Individuato quale fondamento dell'azione di ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Richiamato quale base della richiesta di astreintes in caso di mancata esecuzione del giudicato; la questione non è stata esaminata nel merito per l'avvenuto adempimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito dell'accredito del beneficio spettante.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Indicato quale fondamento normativo del beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui per l'aggiornamento e la formazione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Richiamato con riguardo al termine che le ricorrenti dichiarano di avere atteso prima di proporre il giudizio di ottemperanza.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Richiamato per la liquidazione delle spese processuali secondo i minimi tariffari applicabili a controversie esecutive analoghe.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato, la domanda di esecuzione deve essere definita con dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La mancata documentazione della data effettiva dell'adempimento impedisce all'amministrazione di dimostrare che l'esecuzione sia intervenuta prima della notificazione del ricorso e può giustificare la condanna alle spese, anche quando il giudizio si chiuda per cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'avvenuto adempimento dell'obbligo principale rende non necessaria la pronuncia sulle richieste accessorie di nomina del commissario ad acta e di applicazione dell'astreinte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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