Cassazione Civile, Ordinanza n. 11136/2026 del 25/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società in relazione a fatture emesse per la fornitura di materiale edile a favore di un comune. Il comune propose opposizione deducendo, tra l’altro, la nullità del rapporto per difetto di forma scritta e per carenza dei necessari presupposti autorizzativi e contabili. Il tribunale rigettò l’opposizione, ma la corte d’appello accolse il gravame del comune, revocò l’ingiunzione e ordinò la restituzione delle somme già percepite. La società ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull’appello incidentale e violazione di norme sul mandato al difensore del comune, sostenendo che l’impugnazione incidentale fosse stata proposta e che la procura al difensore dell’ente fosse nulla per difetto di previa autorizzazione/atto di spesa; 2) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, perché la questione di nullità del contratto sarebbe stata sollevata tardivamente e senza possibilità di istruttoria; 3) extrapetizione e violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che la validità del contratto non fosse stata oggetto del giudizio e che il giudice d’appello non potesse rilevare d’ufficio la nullità; 4) violazione delle norme sui contratti della P.A. e sulla documentazione contabile, sostenendo che la fornitura era stata affidata mediante scambio di corrispondenza e che il riconoscimento del debito da parte del segretario comunale valesse a confermare il rapporto e a rendere dovuto il pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando in sintesi che: l’appello incidentale poteva considerarsi ritualmente proposto anche senza formule sacramentali; il contratto di patrocinio della P.A. può risultare validamente dalla procura alle liti; la nullità negoziale può essere rilevata d’ufficio anche in appello quando la controversia presupponga la validità del rapporto, purché il contraddittorio sia rispettato e, nel caso concreto, la società aveva comunque potuto difendersi sulla questione; il giudizio sulla conclusione del contratto è di merito e la corte territoriale aveva motivato in modo congruo l’assenza di un perfezionamento scritto del contratto, mancando una proposta con elementi essenziali e l’accettazione scritta del comune; la ricognizione di debito non sana un contratto nullo e il riconoscimento di debito fuori bilancio non può operare come sanatoria di un titolo invalido. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva del comune; dichiarato inoltre l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge ed error in procedendo, ma i motivi vengono ritenuti infondati.
art. 112 c.p.c.
è evocato per l’extrapetizione; la Corte esclude che vi sia stata decisione oltre i limiti della domanda, perché la nullità del contratto era questione rilevabile d’ufficio nel giudizio sulla pretesa di pagamento.
art. 115 c.p.c.
non impedisce il rilievo officioso della nullità né fonda la censura proposta dalla ricorrente.
art. 354 c.p.c.
richiamato nel motivo sul dedotto difetto di contraddittorio; la Corte esclude la nullità processuale lamentata.
art. 356 c.p.c.
richiamato nel motivo sul rito in appello; non emerge una violazione idonea a determinare cassazione.
art. 83 c.p.c.
la procura alle liti conferita al difensore soddisfa, nel contratto di patrocinio con la P.A., il requisito della forma scritta ad substantiam.
art. 1326 c.c.
serve a rilevare che, nella fattispecie, mancava l’accettazione scritta del comune necessaria al perfezionamento del contratto.
art. 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
i contratti della P.A. a trattativa privata richiedono la forma scritta, ma possono perfezionarsi anche mediante scambio di dichiarazioni scritte; nel caso concreto la documentazione prodotta non bastava.
art. 1988 c.c.
la ricognizione di debito opera solo come relevatio ab onere probandi e presuppone l’esistenza e validità del rapporto fondamentale; non sana un rapporto nullo o inesistente.
art. 191 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
richiamato dalla ricorrente per i debiti da acquisizione di beni e servizi; la Corte precisa che il riconoscimento del debito fuori bilancio presuppone un valido titolo negoziale e non sana la nullità.
art. 194, comma 1, lett. e), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
il riconoscimento del debito fuori bilancio è procedimento discrezionale che presuppone utilità e arricchimento per l’ente, ma non costituisce sanatoria di contratti nulli.
art. 23 d.l. 2 marzo 1989, n. 66
è richiamato per escludere che il riconoscimento del debito fuori bilancio deroghi all’inammissibilità dell’azione di indebito arricchimento nei casi indicati.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dopo il rigetto, viene dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 6 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
l’autorizzazione della giunta alla lite non è, in via generale, atto necessario per la rappresentanza in giudizio del comune, salvo diversa previsione statutaria.
Massime di principio
- Nel processo civile, l’appello incidentale non richiede formule sacramentali: è sufficiente che dalla comparsa emerga in modo univoco la volontà della parte di ottenere la riforma della decisione di primo grado.
- Nel giudizio di impugnazione relativo a un credito che presuppone la validità del rapporto contrattuale, il giudice può rilevare d’ufficio la nullità del contratto anche in appello, purché la questione non sia introdotta in modo a sorpresa e le parti abbiano avuto concreta possibilità di difendersi.
- La nullità per difetto di forma scritta dei contratti della pubblica amministrazione può essere esclusa solo se risulta un effettivo scambio di dichiarazioni scritte idonee a perfezionare l’accordo; non basta la sola procura alle liti, né un semplice invito a offrire privo degli elementi essenziali.
- La ricognizione di debito non costituisce fonte autonoma dell’obbligazione: ha solo effetto confermativo e presuntivo del rapporto fondamentale, che resta necessario e deve essere valido; se il rapporto sottostante è nullo o inesistente, la ricognizione non produce effetti vincolanti.
- Il riconoscimento di debito fuori bilancio dell’ente locale non sana contratti nulli o invalidi, ma presuppone un valido titolo negoziale; esso opera solo nell’ambito di una valutazione discrezionale di utilità e arricchimento per l’ente.
- L’accertamento circa l’avvenuta conclusione di un contratto è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per vizi motivazionali o giuridici rilevanti.
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