Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2717/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202505868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva annullato il diniego di trasferimento per gravi motivi di salute a un corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, con richiesta di iscrizione ad anno successivo al primo anche in sovrannumero o fuori corso e senza test di ammissione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (università appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La studentessa aveva chiesto il trasferimento dall’Università di Foggia all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, sede di Caserta, invocando gravi motivi di salute e chiedendo l’iscrizione a un anno successivo al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, anche in sovrannumero, come ripetente o fuori corso, con esonero dal test di ammissione e previa valutazione del curriculum, ai sensi dell’art. 9 del regio decreto n. 1269 del 1938. L’Università aveva respinto la domanda. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che l’art. 9 consentisse una procedura eccezionale e derogatoria, non necessariamente subordinata alla pubblicazione di un bando e alla disponibilità di posti, quando ricorressero gravi motivi di salute o familiari. L’Università ha appellato la sentenza deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del regio decreto n. 1269 del 1938 e del d.m. n. 472 del 2024. Secondo l’appellante, anche i trasferimenti motivati da gravi ragioni di salute verso anni successivi al primo restano subordinati alla pubblicazione di un avviso o bando e alla disponibilità di posti, non essendo consentite iscrizioni in sovrannumero o fuori coorte nei corsi a programmazione nazionale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso originario. Ha richiamato il proprio precedente specifico conforme, ritenendo che l’art. 9 del regio decreto n. 1269 del 1938 debba essere interpretato in coerenza con il sistema di accesso programmato nazionale previsto dalla legge n. 264 del 1999 e con la disciplina dettata dal d.m. n. 472 del 2024. Per l’iscrizione ad anni successivi al primo nei corsi di Medicina e Chirurgia non è sufficiente la sussistenza di gravi motivi di salute: occorrono la disponibilità di posti creatisi nell’ambito della programmazione originaria, la pubblicazione di appositi avvisi o bandi e la partecipazione alla relativa procedura. Gli atenei non sono tenuti a esaminare domande presentate al di fuori degli avvisi, con modalità diverse o oltre i termini previsti. I gravi motivi di salute possono essere valorizzati nella procedura concorsuale prevista dal decreto ministeriale come titolo di preferenza, ma non consentono l’ammissione automatica, in sovrannumero o fuori coorte. L’Università aveva quindi agito correttamente nel respingere la domanda non preceduta dalla partecipazione a un bando. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 9 R.D. 4 giugno 1938, n. 1269

    lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra università o istituto superiore, presentandone domanda al proprio rettore o direttore non oltre il 31 dicembre. Il rettore o direttore può in linea eccezionale accordare il congedo chiesto dopo il 31 dicembre, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi. Può egualmente il rettore o direttore accordare il congedo allo studente fuori corso, quando, a suo insindacabile giudizio, ritenga la domanda di trasferimento giustificata da gravi motivi.

    La disposizione non consente, nei corsi ad accesso programmato nazionale, l’iscrizione ad anni successivi al primo in assenza di posti disponibili e al di fuori di una procedura pubblica; la sua applicazione è derogata dalla disciplina speciale della programmazione degli accessi.

  • art. 3, commi 8 e 9, D.M. 16 marzo 2007

    La disposizione è richiamata con riferimento alla valutazione del curriculum studiorum, ma non costituisce il fondamento decisivo della decisione.

  • legge 2 agosto 1999, n. 264

    Costituisce la base normativa del sistema di programmazione nazionale degli accessi universitari, incompatibile con ammissioni ad anni successivi al primo prive di verifica dei posti disponibili.

  • D.M. n. 472/2024

    Per l’anno accademico considerato disciplina l’ammissione ai corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, prevedendo che le iscrizioni ad anni successivi al primo avvengano esclusivamente nei limiti dei posti disponibili e mediante appositi avvisi o bandi pubblici; i gravi motivi di salute possono rilevare come titoli di preferenza nella procedura.

  • artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Sono richiamati per attribuire valore di precedente specifico conforme alla precedente sentenza della Sezione.

Massime di principio

  • Nei corsi di laurea soggetti ad accesso programmato nazionale, l’iscrizione ad anni successivi al primo per trasferimento da altro ateneo presuppone necessariamente la disponibilità di posti creatisi nell’ambito della programmazione originaria e la partecipazione a una procedura pubblica disciplinata da apposito avviso o bando.
  • L’art. 9 del regio decreto n. 1269 del 1938 non consente di derogare, nei corsi ad accesso programmato nazionale, ai vincoli derivanti dalla programmazione dei posti, né legittima iscrizioni in sovrannumero o fuori coorte sulla base di gravi motivi di salute.
  • Gli atenei non sono tenuti a esaminare domande di iscrizione ad anni successivi al primo presentate in assenza di un avviso o bando pubblico, con modalità diverse da quelle previste o oltre i termini perentori stabiliti dalla procedura.
  • I gravi motivi di salute possono essere valorizzati nella procedura pubblica di iscrizione ad anni successivi al primo quale titolo di preferenza, ove previsto dalla disciplina applicabile, ma non attribuiscono un diritto all’ammissione automatica al di fuori della procedura e dei posti disponibili.
  • La disponibilità di posti e la valutazione del percorso formativo pregresso costituiscono presupposti essenziali e indefettibili per l’iscrizione ad anni successivi al primo nei corsi a programmazione nazionale.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiAccesso programmato ai corsi universitariAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.