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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31608/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva disposto il sequestro preventivo sino alla somma di euro 218.606,50 ritenendo che tale somma fosse profitto del reato di autoriciclaggio. Carabetta deduceva violazione degli artt. 648-ter, comma 1 cod. pen. e 627 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: sosteneva che non risultasse provato neanche il mero "fumus" del reimpiego delle somme nelle società indicate e che mancasse il "quid pluris" ossia l'attitudine dissimulatoria concreta richiesta dalla giurisprudenza per integrare l'autoriciclaggio rispetto alla mera bancarotta fraudolenta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, alla luce della giurisprudenza e del principio già indicato nella sentenza di annullamento con rinvio, non è sempre sufficiente il mero trasferimento di somme per integrare l'autoriciclaggio; tuttavia, nel caso concreto il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto sussistente il fumus del reato di cui all'art. 648-ter, comma 1 cod. pen. perché le somme provenienti dalla Centro Moda Guidonia S.r.l. fallita sono state reinvestite e trasferite a due società distinte (Centro Moda Toscano S.r.l. e Centro Moda Viterbo S.r.l.), con mutamento della titolarità e concreta capacità dissimulatoria: il reinvestimento ha consentito la prosecuzione dell'attività e l'immissione nel circuito economico di capitali di provenienza illecita, con effetto inquinante sul mercato. Il sequestro preventivo sino a euro 218.606,50 è quindi stato ritenuto legittimo e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 648-ter, comma 1 cod. pen.

    La norma punisce l'autoriciclaggio quando, dopo la consumazione del reato presupposto, vengano poste in essere condotte di impiego o trasferimento dei proventi con idoneità concreta a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita; è richiesto un "quid pluris" rispetto al mero trasferimento.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Consente il sequestro preventivo nei casi in cui sussistano gli estremi del fumus e del pericolo di dispersione del profitto; applicato per sottoporre a sequestro il valore del profitto illecito accertato.

  • art. 648-quater cod. pen.

    Norma collegata alla disciplina dell'autoriciclaggio e alle relative sanzioni; richiamata nel contesto della misura cautelare patrimoniale.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente nelle doglianze; la Corte ha ritenuto infondate le censure mosse rispetto alla sua applicazione o violazione.

Massime di principio

  • Per configurare l'autoriciclaggio ex art. 648-ter, comma 1, cod. pen. non basta il mero trasferimento del denaro proveniente dal reato presupposto verso imprese operative: è necessario un "quid pluris" che dimostri una concreta idoneità dissimulatoria della condotta a ostacolare la tracciabilità della provenienza illecita.
  • Il mutamento della titolarità formale del profitto illecito (es. intestazione a società diverse dall'autore del reato) costituisce un elemento rilevante e, se presente, può integrare la capacità dissimulatoria richiesta dalla norma.
  • Il reinvestimento dei profitti illeciti in attività economiche operative che continuano ad esercitare l'impresa anche grazie a tali somme può essere considerato condotta idonea a inquinare il mercato e quindi rilevante ai fini dell'autoriciclaggio.
  • Se il denaro resta riconducibile allo stesso soggetto (stessa intestazione e medesima disponibilità personale), è più difficile configurare l'autoriciclaggio; la giurisprudenza è rigorosa nel distinguere la doppia punibilità tra bancarotta e autoriciclaggio per evitare sovrapposizioni punitive ingiustificate.
  • In sede cautelare è possibile il sequestro preventivo sino al valore del profitto illecito quando esista un fumus del reato e gli elementi che indicano la concreta capacità dissimulatoria delle operazioni poste in essere.

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