Sentenza n. 7315/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento 1) della nota/atto/provvedimento pubblicato su sito internet Esteri.it 27/09/2024 e del relativo sottostante verbale conclusivo non conosciuto nel numero, nella data e nel contenuto, con cui sono stati approvati ed indicati: a) l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Concorso per titoli ed esami a 50 posti di Segretario di Legazione in prova (G.U., IV serie speciale "Concorsi ed Esami", n. 24, del 22 marzo 2024), b) gli atti della procedura e di valutazione e correzione degli elaborati scritti dei candidati partecipanti al predetto concorso, entrambi nella parte in cui non hanno incluso ( o hanno escluso) la ricorrente dall''elenco degli idonei a sostenere le prove orali del predetto concorso e la hanno definitivamente esclusa dal prosieguo delle procedure concorsuali; 2) di tutti gli atti presupposti riguardanti la procedura concorsuale ivi compreso, i verbali e gli allegati sottostanti e, in particolare, il verbale conclusivo inerente la fase di apertura delle buste contenente il nominativo dei partecipanti, di accoppiamento delle stesse agli elaborati scritti e di formazione dell''elenco definitivo dei candidati ammessi agli esami orali e dei non ammessi; 3) e, ove occorra, il bando di concorso, ove non osservato ed interpretato secundum legem; 4) il decreto di nomina della Commissione esaminatrice del predetto concorso; 5) gli atti di procedura e, in particolare, quelli riguardanti verbale n. 14 di correzione del 13/09/2024 buste da 121 a 160 e dei giudizi ivi espressi dalla Commissione di concorso in ordine ai cinque elaborati scritti e redatti dalla ricorrente in sede di prove tenutesi a giugno 2024; 6) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, adottati e/o adottandi, conosciuti e non conosciuti, ivi compreso i verbali, ove e nella parte in cui i componenti di Commissione: a) non abbiano reso la dichiarazione di incompatibilità e di assenza di conflitto d'' interesse con i candidati ammessi a sostenere le prove scritte; b) non abbiano osservato gli obblighi previsti ex DPR 487/1994, D. Lgs. 165/2001, L. 190/2012, DPR 62/2013, art. 51 cpc e dal bando durante l''esercizio delle funzioni concorsuali, anche ai fini del rispetto della normativa in tema di incompatibilità ed anticorruzione. 7) la graduatoria definitiva dei vincitori concorso, nonché, 8) della graduatoria definitiva del concorso a 50 posti di Segretario di Legazione in prova (G.U., IV serie speciale "Concorsi ed Esami", n. 24, del 22 marzo con cui sono stati dichiarati i 48 vincitori di concorso ancora non pubblicata in G.U ; 9) del conseguente e sottostante provvedimento - Decreto, di approvazione della graduatoria definitiva di concorso; entrambi nella parte in cui non hanno incluso/escluso la ricorrente dall''elenco/lista dei 48 soggetti dichiarati vincitori del predetto concorso; 10) ove occorra, di tutti gli atti presupposti e connessi adottati, conosciuti e non conosciuti, ivi compreso, i verbali inerenti la correzione degli elaborati consegnati e conosciuti alla ricorrente solo in data 6.12.2024 nel corso del procedimento per accesso agli atti RG 10179/2024 TAR LAZIO- ROMA e gli atti preliminari riguardanti la composizione e l''insediamento della Commissione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: elenco degli ammessi alla prova orale e atti di correzione degli elaborati scritti nel concorso per 50 posti di Segretario di Legazione in prova, nonché graduatoria finale e decreto di approvazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante al concorso per 50 posti di Segretario di Legazione in prova, ha impugnato l'elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato il 26 settembre 2024, o il 27 settembre secondo la sua prospettazione, gli atti di correzione dei cinque elaborati scritti, la composizione e l'operato della commissione esaminatrice, nonché la graduatoria finale e il relativo decreto di approvazione del 18 dicembre 2024. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del bando e delle norme richiamate, per asserita carenza della competenza tecnica dei commissari; violazione dell'art. 9, n. 7, del bando, per avere la commissione sottoposto una traccia non compresa tra le materie indicate nel programma d'esame, con violazione del principio di autovincolatività dell'amministrazione ed eccesso di potere; eccesso di potere per difetto di istruttoria, in ragione del tempo ritenuto assolutamente incongruo dedicato alla correzione degli elaborati. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che l'atto lesivo era l'elenco degli ammessi alla prova orale, pubblicato il 26 settembre 2024.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile relativamente all'elenco degli ammessi alla prova orale e inammissibile per la restante parte, definendo il giudizio in rito e compensando le spese. Il Collegio ha distinto tra il caso del candidato che abbia utilmente superato tutte le fasi concorsuali e impugni la graduatoria finale, per il quale il termine decorre normalmente dalla conoscenza della graduatoria, e il caso del candidato escluso in una fase intermedia. In quest'ultima ipotesi l'atto di esclusione o di non ammissione alla prova successiva è immediatamente lesivo e deve essere impugnato entro il termine ordinario previsto dall'art. 29 c.p.a., decorrente dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto ai sensi dell'art. 41 c.p.a. Nel caso concreto, la candidata aveva avuto conoscenza dell'esclusione al più tardi il 27 settembre 2024, attraverso la pubblicazione dell'elenco anonimo degli ammessi e l'accesso alla propria area riservata, dove erano visibili votazioni incompatibili con l'ammissione all'orale ai sensi del bando. L'impugnazione proposta nel gennaio 2025 è stata pertanto tardiva. Il successivo accesso agli elaborati non era idoneo a differire il termine, perché ciò avrebbe consentito di prolungare indefinitamente il termine per impugnare l'atto lesivo. Le censure relative alla correzione degli elaborati e alla composizione della commissione avrebbero dovuto essere concentrate nell'impugnazione immediata dell'atto di esclusione; la successiva impugnazione congiunta della graduatoria finale è stata ritenuta un'elusione dei termini decadenziali. Quanto alla graduatoria finale e agli ulteriori atti, una volta consolidata l'esclusione, la ricorrente non conservava un interesse concreto e attuale alla loro caducazione, non potendone ricavare alcun risultato utile. Per tale parte il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
L'atto di esclusione immediatamente lesivo deve essere impugnato entro il termine decadenziale ordinario decorrente dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza; la regola si applica anche all'esclusione da una fase intermedia di una procedura concorsuale.
art. 41 c.p.a.
Il termine per impugnare l'atto lesivo decorre dalla sua notificazione, pubblicazione o piena conoscenza, secondo le modalità previste per il ricorso.
art. 9, comma 4, del bando di concorso
La disposizione è richiamata quale parametro per verificare l'ammissione alle prove orali sulla base delle votazioni conseguite negli scritti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici, il candidato escluso o non ammesso a una fase successiva della procedura deve impugnare immediatamente l'atto di esclusione, entro il termine decadenziale decorrente dalla sua pubblicazione o dalla piena conoscenza; non può attendere l'approvazione della graduatoria finale.
- La regola secondo cui il termine per impugnare gli atti concorsuali decorre dalla graduatoria finale vale per il candidato che abbia utilmente partecipato a tutte le fasi della selezione e sia leso dalla graduatoria, non per chi sia stato escluso in una fase intermedia.
- Le censure relative alla composizione della commissione, alla correzione degli elaborati e alle modalità di svolgimento della fase concorsuale devono essere dedotte tempestivamente contro l'atto di esclusione immediatamente lesivo; la successiva acquisizione degli elaborati tramite accesso non differisce il termine per l'impugnazione.
- La tardiva impugnazione dell'atto di esclusione non può essere aggirata mediante una doppia impugnazione differita, proposta contro la graduatoria finale e nuovamente contro gli atti presupposti; una simile condotta elude i termini decadenziali del processo amministrativo.
- Una volta consolidato l'atto di esclusione, l'impugnazione della graduatoria finale e degli atti successivi è inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale, se dall'eventuale annullamento non può derivare al ricorrente alcuna utilità.
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