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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6293/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato Ravanelli ha impugnato la sentenza sostenendo di non poter essere ritenuto responsabile per mancanza di manutenzione perché si era avvalso di collaboratori e non aveva diretta consapevolezza, ha dedotto altresì che la competenza riguardasse la Polizia Locale (art. 14 C.d.s.) e ha chiesto l'estinzione del reato per prescrizione. La parte civile Mazzoni ha impugnato solo per gli interessi civili, denunciando la nullità della sentenza di appello per omissione della indicazione, nel dispositivo, delle statuizioni civili e per mancata liquidazione delle spese processuali del grado

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato Ravanelli per violazione di legge, rilevando che i motivi invocati non erano stati dedotti in sede di appello (art. 606 c.p.p.). Ha invece ritenuto fondato il ricorso della parte civile nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile in grado di appello: la Corte ha annullato la sentenza limitatamente a tale omissione e ha rinviato al Tribunale di Bergamo in diversa composizione per nuovo giudizio sul punto. Ha inoltre condannato il ricorrente Ravanelli al pagamento delle spese processuali di Cassazione e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; ha compensato le spese del grado tra le parti

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma invocata in primo grado per le lesioni personali: la Corte non ha riformato la valutazione di responsabilità penale nel merito ma ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato per ragioni procedurali

  • art. 14 C.d.s.

    Riferimento alla competenza della Polizia Locale: la Corte segnala che la richiamata competenza amministrativa non esclude automaticamente la responsabilità penale del soggetto con posizione di garanzia; l'eccezione non era stata sviluppata in appello

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi di ricorso in Cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato perché i profili dedotti in Cassazione non erano stati sollevati in appello e non erano rilevabili d'ufficio

  • art. 546 co. 3 cod. proc. pen.

    Imposizione di indicare nel dispositivo le statuizioni di carattere civile: la mancata indicazione è causa di vizio reclamato dalla parte civile e rilevante ai fini dell'annullamento relativo alle spese

  • art. 620 lett. 1 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla parte civile per chiedere annullamento senza rinvio; la Corte però ha ritenuto necessario il rinvio per la liquidazione delle spese, non essendo la materia meramente integrabile d'ufficio

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Procedura di correzione di errori materiali: la Corte ha esaminato l'applicabilità di tale emendamento ma ha ritenuto che la liquidazione delle spese sia attività valutativa non sempre emendabile d'ufficio

  • D.M. n. 155 del 2014 (tariffe)

    Riferimento ai limiti tariffari per la liquidazione degli onorari: la Corte ricorda che la liquidazione delle spese è valutativa e che il giudice che si attenga ai valori medi non è tenuto a motivare dettagliatamente

  • D.M. n. 55 del 10/03/2014 (tabella tariffaria)

    Richiamato quale parametro per la liquidazione delle voci di spesa: la Corte sottolinea che la mancata indicazione dei criteri di liquidazione può rendere la statuizione annullabile

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere dedotte violazioni di legge non sollevate in appello, salvo che siano rilevabili d'ufficio; quindi chi intende far valere profili nuovi deve prospettarli già in appello
  • L'omessa pronuncia del giudice di appello sulla liquidazione delle spese a favore della parte civile può costituire motivo di annullamento e rinvio: la determinazione delle spese è attività valutativa e non sempre emendabile come mero errore materiale
  • La delega o il ricorso a collaboratori non esclude automaticamente la posizione di garanzia del titolare dell'ufficio: occorre che la difesa deduca e dimostri la concreta mancanza di consapevolezza o di obblighi di vigilanza
  • La competenza amministrativa (es. art. 14 C.d.s.) non neutralizza automaticamente la responsabilità penale dell'agente pubblico; la questione va trattata nel merito e non può essere introdotta tardivamente in Cassazione
  • Se il giudice, nel liquidare le spese della parte civile, si attiene ai valori medi delle tabelle ministeriali non è obbligato a motivare punto per punto; ma l'assenza totale di qualsiasi indicazione dei criteri rende la statuizione vulnerabile in Cassazione
  • Nei giudizi con esiti misti, la Corte può disporre la compensazione delle spese tra le parti

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