Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 335/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza - della sentenza n. 91/2024 emessa dalla Corte di Appello di Brescia, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 351/2023, pubblicata in data 20/06/2024, notificata in data 19/01/2025, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202500631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che lo condannava al pagamento di un risarcimento per abuso di contratti a tempo determinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 114 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, n. 91/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva dichiarato illegittima la reiterazione dei contratti a tempo determinato sottoscritti con il Ministero per un periodo superiore a 36 mesi e aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di una somma pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a titolo di risarcimento del danno. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, l'Amministrazione era rimasta inerte. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, anche mediante speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso, nonché la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Nel corso del giudizio l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito Territoriale di Bergamo, ha adottato un decreto dirigenziale con cui ha eseguito integralmente la sentenza, corrispondendo alla ricorrente € 5.956,61 mediante speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso. Le spese del giudizio di merito erano già state pagate al difensore antistatario con precedente decreto. Poiché entrambe le parti hanno riconosciuto l'integrale esecuzione del titolo, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha tuttavia posto le spese del giudizio di ottemperanza a carico dell'Amministrazione, applicando il principio di soccombenza virtuale: il pagamento è intervenuto circa sei mesi dopo la notifica della sentenza e solo successivamente alla notifica del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; la ricorrente lo ha utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato. Il comma 4, lett. e), è stato richiamato per la richiesta di penalità di mora.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il titolo giudiziale azionato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, se l'esecuzione soddisfa integralmente la pretesa dedotta in giudizio.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, che possono essere liquidate secondo il principio di soccombenza virtuale.
  • Ai fini della soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza, rileva il fatto che l'amministrazione abbia adempiuto soltanto dopo la notifica del ricorso e a distanza significativa dalla notificazione della sentenza esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.