Corte di giustizia, Sentenza C-461/24
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 1° agosto 2025. — Asociación Autonómica Ambiental e Cultural Petón do Lobo contro Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais et Eurus Desarrollos Renovables SLU. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta daL Tribunal Superior de Justicia de Galicia. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Articolo 6 – Consultazioni delle autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, e del pubblico interessato – Partecipazione del pubblico al processo decisionale – Articolo 6, paragrafo 3, lettera b) – Portata della nozione di “principali rapporti e consulenze”. — Causa C-461/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la portata dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva VIA in materia di accesso del pubblico ai principali rapporti e consulenze. Ha ritenuto compatibile con il diritto UE una normativa spagnola che consenta la consultazione simultanea delle autorità competenti e del pubblico interessato, senza una fase ulteriore di osservazioni sui pareri delle autorità. La partecipazione del pubblico resta effettiva se esso dispone del rapporto di valutazione ambientale e delle altre informazioni previste dalla direttiva nei tempi stabiliti.
Portata dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva VIA: se il pubblico interessato debba poter prendere visione e commentare i pareri delle autorità consultate nella valutazione d’impatto ambientale prima dell’autorizzazione del progetto.
La questione giuridica
Se l’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2011/92/UE, come modificata, debba essere interpretato nel senso che: 1) la nozione di "principali rapporti e consulenze" comprende i pareri espressi dalle autorità consultate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1; 2) tali pareri devono essere messi a disposizione del pubblico interessato e consentire a quest’ultimo di formulare osservazioni e pareri prima della decisione finale; 3) una normativa nazionale che prevede consultazione simultanea delle autorità e del pubblico, senza una successiva fase di commento sui pareri delle autorità, sia compatibile con la direttiva VIA.
Principio di diritto
La direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, non osta a una normativa nazionale che preveda la consultazione simultanea delle autorità ambientali o territoriali interessate e del pubblico interessato nell’ambito della VIA, senza imporre che il pubblico abbia poi un ulteriore diritto di presentare osservazioni e pareri specificamente sui pareri espressi da tali autorità consultate; la direttiva non prescrive né una scansione cronologica obbligata tra le due consultazioni né che i pareri delle autorità rientrino necessariamente tra i "principali rapporti e consulenze" da sottoporre al pubblico.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/92/UE
- Direttiva 2014/52/UE
- Articolo 6 della direttiva 2011/92/UE
- Articolo 5 della direttiva 2011/92/UE
- Articolo 7 della direttiva 2011/92/UE
- Articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE
- Articolo 3 della direttiva 2011/92/UE
- Direttiva 2003/4/CE
Portata dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva VIA
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia, riguarda una controversia sull’autorizzazione di una centrale eolica nella Comunità autonoma di Galizia. Il nodo interpretativo è se la direttiva 2011/92/UE imponga di mettere il pubblico interessato in condizione di commentare anche i pareri delle autorità consultate nel corso della valutazione di impatto ambientale.
Fatti e procedimento principale
La società Eurus Desarrollos Renovables SLU aveva chiesto le autorizzazioni per il progetto eolico "A Raña III", corredando la domanda con lo studio di impatto ambientale. Dopo l’informazione del pubblico e la consultazione delle amministrazioni interessate, la dichiarazione di impatto ambientale è stata adottata e, successivamente, le autorizzazioni sono state concesse.
L’associazione ambientalista Petón do Lobo ha impugnato la decisione, sostenendo che la normativa spagnola non garantisse correttamente l’accesso del pubblico ai rapporti settoriali e la possibilità di formulare osservazioni su di essi prima dell’autorizzazione. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto chiarimenti sulla nozione di "principali rapporti e consulenze" di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva VIA.
Normativa UE rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- la direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- l’articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e g), sull’accesso del pubblico, il pubblico interessato e la nozione di valutazione di impatto ambientale;
- l’articolo 5, sul contenuto del rapporto di valutazione ambientale;
- l’articolo 6, sui pareri delle autorità interessate, l’accesso del pubblico alle informazioni e le consultazioni;
- l’articolo 7, sulle consultazioni transfrontaliere;
- l’articolo 3, sugli effetti significativi del progetto sull’ambiente;
- la direttiva 2003/4/CE, richiamata dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera c).
Ragionamento della Corte
La Corte ha ricordato che la partecipazione del pubblico è un elemento essenziale della direttiva VIA, ma ha osservato che il testo dell’articolo 6 non impone un ordine cronologico vincolato tra la consultazione delle autorità e quella del pubblico. L’articolo 6, paragrafo 1, lascia agli Stati membri il compito di fissare le modalità della consultazione delle autorità che possono essere interessate al progetto.
Quanto all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), la Corte ha rilevato che esso garantisce al pubblico l’accesso ai "principali rapporti e consulenze" resi all’autorità competente nel momento in cui il pubblico è informato, ma non menziona espressamente i pareri delle autorità consultate ai sensi del paragrafo 1. Ne consegue che tali pareri possono rientrare tra i documenti accessibili solo se, secondo il diritto nazionale, siano effettivamente disponibili in quel momento, ma non vi è un obbligo generale dell’Unione che li includa sempre né che imponga una fase separata di osservazioni su di essi.
La Corte ha inoltre valorizzato il fatto che il pubblico interessato dispone, ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, di informazioni sufficienti, in particolare del rapporto di valutazione ambientale dell’articolo 5, per almeno 30 giorni, e può quindi partecipare in modo effettivo prima della decisione finale. Ha anche osservato che un obbligo ulteriore di nuova consultazione sui pareri delle autorità potrebbe appesantire eccessivamente il procedimento, in contrasto con l’obiettivo di efficienza richiamato dal considerando 36 della direttiva 2014/52.
Decisione
La Corte ha risposto che la direttiva 2011/92/UE, come modificata, non osta a una normativa nazionale che consenta la consultazione contemporanea delle autorità interessate e del pubblico interessato, senza riconoscere a quest’ultimo un diritto ulteriore di presentare osservazioni e pareri sui pareri espressi dalle autorità consultate. La questione è quindi risolta in senso favorevole alla compatibilità della disciplina spagnola con il diritto dell’Unione.
Principio affermato
Il principio di diritto è che la direttiva VIA garantisce una partecipazione effettiva del pubblico alla valutazione ambientale, ma non impone che i pareri delle autorità consultate siano sempre sottoposti a una successiva fase di osservazioni del pubblico, né che la consultazione delle autorità debba precedere quella del pubblico. Gli Stati membri conservano un margine di organizzazione procedurale, purché il pubblico disponga tempestivamente delle informazioni essenziali e possa intervenire prima dell’adozione della decisione di autorizzazione.
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