Cassazione Penale, Sentenza n. 19608/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla legittimità della limitazione, imposta dall'Amministrazione penitenziaria, delle fasce orarie per la cottura dei cibi riservate ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen.; il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva accolto il reclamo del detenuto e annullato la limitazione ritenendola non giustificata da esigenze specifiche di sicurezza. Il Ministro della Giustizia ha impugnato tale ordinanza sostenendo la legittima discrezionalità organizzativa del D.A.P. nel disciplinare l'esercizio del diritto alla cottura, e che l'introduzione di fasce orarie non è afflittiva ma risponde a concrete esigenze di sicurezza e di organizzazione interna.
La decisione
Il giudice supremo ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano e l'analogo provvedimento del Magistrato di sorveglianza. La Corte ha ritenuto legittima la possibilità per l'Amministrazione penitenziaria di prevedere fasce orarie per la cottura da parte dei detenuti sottoposti al 41-bis purché la differenziazione rispetto ai detenuti comuni sia giustificata da obiettive esigenze organizzative e di sicurezza dell'istituto; ha censurato il sindacato del giudice di merito che aveva sostituito la propria valutazione a quella amministrativa senza verificare la ragionevolezza e la proporzionalità della scelta amministrativa.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen.
Indica il regime differenziato di detenzione al quale è sottoposto il detenuto; la Corte ricorda che il diritto di cuocere cibi è riconosciuto come "gesto di normalità" per i detenuti 41-bis ma non come diritto fondamentale assoluto, pertanto la sua disciplina interna è rimessa all'organizzazione dell'istituto nei limiti di ragionevolezza e proporzione
art. 35-bis Ord. pen.
Prevede il reclamo giurisdizionale esperibile contro atti dell'Amministrazione penitenziaria; il sindacato giudiziario deve verificare la legittimità, la ragionevolezza e la proporzionalità delle scelte amministrative senza sostituirsi alle stesse
art. 69-bis, comma 6, lett. b), Ord. pen.
"un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti"
Fissa la soglia per il sindacato giurisdizionale sul reclamo: il giudice valuta se l'inosservanza di norme da parte dell'Amministrazione genera un pregiudizio reale e grave ai diritti del detenuto; tale sindacato è comunque limitato alla verifica di legittimità, ragionevolezza e proporzionalità
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2018
"non si tratta di affermare, né per i detenuti comuni, né per quelli assegnati al regime differenziato, l'esistenza di un diritto fondamentale a cuocere i cibi nella propria cella"
Riconosce la cottura dei cibi come modalità di accesso a piccoli gesti di normalità e dignità durante la detenzione, specialmente per i detenuti 41-bis, ma precisa che non esiste un diritto soggettivo assoluto alla cottura nella cella: la materia è suscettibile di regolamentazione interna per motivi di sicurezza e organizzazione
Massime di principio
- La disciplina interna dell'istituto penitenziario (compresa l'introduzione di fasce orarie per la cottura) rientra nella discrezionalità amministrativa e risulta legittima se motivata da esigenze concrete di sicurezza e di organizzazione; i giudici non possono sostituirsi alle scelte organizzative dell'Amministrazione se queste sono ragionevoli e proporzionate
- Il diritto del detenuto 41-bis a cuocere i cibi è tutelato come "gesto di normalità" ma non come diritto fondamentale assoluto: può essere regolato dall'istituto nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità
- La differenziazione di trattamento tra detenuti comuni e detenuti 41-bis è ammissibile quando basata su specifiche differenze di modalità detentive e su obiettive esigenze logistiche o di controllo dell'istituto
- Nel contesto del reclamo giurisdizionale (art. 35-bis/69-bis) il giudice verifica la presenza di un "attuale e grave pregiudizio" e la legittimità formale e sostanziale della scelta amministrativa; l'assenza di motivazioni specifiche da parte dell'Amministrazione può giustificare l'annullamento, mentre motivazioni concrete e plausibili devono essere rispettate
- L'Amministrazione, se impone limitazioni, dovrebbe esplicitare ragioni organizzative e di sicurezza specifiche e non limitarsi a genericità; viceversa il ricorso giurisdizionale può avere successo
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