Cassazione Penale, Ordinanza n. 09874/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando la genericità dei motivi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 18/04/2024. Dai passaggi riportati emerge che il motivo dedotto era la censura per omessa valutazione, da parte del giudice di merito, circa la possibile applicabilità dell'art. 129 c.p.p., cioè di una causa di immediato proscioglimento. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza era formulata in modo generico, perché non conteneva una effettiva critica alla decisione impugnata né una precisa indicazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La deduzione relativa alla sua eventuale applicabilità deve essere sorretta da una specifica e concreta censura; una mera affermazione generica dell'omessa valutazione non è sufficiente a fondare il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non contiene una precisa prospettazione delle ragioni di fatto o di diritto che si intendono sottoporre al controllo della Corte.
- La censura relativa all'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non può essere formulata in modo apodittico, ma richiede l'indicazione concreta degli elementi che impongono il proscioglimento immediato.
- La genericità del motivo si configura quando la doglianza non si confronta effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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