Regolamento (UE) 2024/1783
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1783 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che attua il regolamento (UE) 2023/2147 concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/1783 aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione relativo al Sudan, aggiungendo sei persone fisiche all’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147. La misura si inserisce nel contesto del conflitto tra SAF e RSF e delle gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario richiamate nei considerando. L’atto è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica l’elenco delle persone fisiche e giuridiche soggette a misure restrittive nei confronti del Sudan, aggiungendo sei nuove persone all’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan. Il regolamento incide sulle persone fisiche elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147, con effetti diretti e immediati in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore. Non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna l’elenco sanzionatorio includendo sei persone fisiche individuate come responsabili o sostenitrici di azioni o politiche che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza del Sudan.
Aggiornamento delle misure restrittive UE nei confronti del Sudan
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1783 del Consiglio attua il regolamento (UE) 2023/2147 sulle misure restrittive adottate in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan. L’atto si limita a integrare l’elenco dei soggetti sanzionati, sulla base dell’evoluzione del conflitto sudanese e delle gravi violazioni richiamate nei considerando, senza modificare l’impianto generale del regime.
Contesto e finalità
I considerando richiamano la dichiarazione dell’alto rappresentante del 27 novembre 2023, la prima serie di misure restrittive già adottata con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/384 del 22 gennaio 2024 e la condanna del blocco dell’assistenza umanitaria transfrontaliera dal Ciad verso il Sudan. Il Consiglio conclude che, alla luce della gravità della situazione, sei persone devono essere inserite nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147.
Ambito di applicazione
L’atto opera nel quadro delle misure restrittive UE contro soggetti connessi al Sudan e riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147. L’effetto è diretto in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione, con obbligo di applicazione immediata da parte delle autorità nazionali e degli operatori che debbano verificare la presenza di soggetti listati.
Modifica dell’allegato I: le sei nuove persone elencate
L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento, che aggiunge sei persone fisiche nella sezione "A. Persone fisiche" dell’allegato I. Le nuove designazioni sono motivate, in sintesi, come segue:
- Mirghani Idriss Suleiman: tenente generale delle SAF, direttore generale del Defence Industries System e capo della Sudanese Army Production Agency; è considerato soggetto che fornisce sostegno alle azioni o politiche che minacciano pace, stabilità e sicurezza del Sudan.
- El Tahir Mohamed El Awad El Amin: tenente generale e comandante dell’aeronautica sudanese dal 1o settembre 2022; è ritenuto responsabile di operazioni aeree e bombardamenti indiscriminati in aree civili, con gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.
- Ali Ahmed Karti Mohamed: ex ministro degli affari esteri, militante del partito del Congresso nazionale e segretario generale del movimento islamico sudanese; viene indicato come parte attiva nel vanificare la transizione democratica e nel sostenere o trarre vantaggio da azioni che minacciano la stabilità del Sudan.
- Abdulrahman Juma Barakallah: maggiore generale delle RSF e comandante delle RSF nel Darfur occidentale; è associato ad atrocità, uccisioni di matrice etnica, violenze sessuali, rapimenti, saccheggi, incendi e all’uccisione del governatore del Darfur occidentale Khamis Abbakar.
- Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed: direttore della al-Khaleej Bank, azionista di maggioranza della Shield Protective Solutions Co. Ltd. e consulente finanziario del leader delle RSF; è ritenuto coinvolto nel sostegno finanziario e nella gestione di una rete societaria al servizio delle RSF.
- Masar Abdurahman Aseel: emiro del clan Mahamid e membro dell’amministrazione nativa del Darfur occidentale; è indicato come agevolatore degli attacchi delle RSF e delle milizie alleate contro le comunità locali, in particolare i Massalit.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quindi il 24 giugno 2024. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato sanzionatorio
L’articolo 1 modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147, inserendo nella sezione "A. Persone fisiche" sei nuove voci. Si tratta di Mirghani Idriss Suleiman, El Tahir Mohamed El Awad El Amin, Ali Ahmed Karti Mohamed, Abdulrahman Juma Barakallah, Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed e Masar Abdurahman Aseel, ciascuno con indicazione di dati identificativi, funzioni, entità o persone associate, motivi dell’inserimento e data di inserimento nell’elenco pari al 24.6.2024.
Motivazioni dell’inserimento nell’elenco
I considerando precisano che le misure rispondono alla gravità della situazione in Sudan, al protrarsi dei combattimenti tra SAF e RSF, alle violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, nonché agli ostacoli all’assistenza umanitaria transfrontaliera. Le persone inserite sono ritenute responsabili, direttamente o indirettamente, di azioni o politiche che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza del Sudan, ovvero di sostegno a tali azioni o politiche.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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