Cassazione Penale, Ordinanza n. 07958/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per tentato furto. L'unico motivo dedotto riguardava il trattamento sanzionatorio: si chiedeva un giudizio di prevalenza, ai sensi dell'art. 69 c.p., delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. La censura mirava quindi a ottenere una diversa comparazione tra circostanze e, per riflesso, una riduzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudizio di comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale tipica del merito, sottratta al sindacio di legittimità quando non sia arbitraria o illogica e sia sorretta da motivazione sufficiente. Nel caso concreto la motivazione sulla soluzione di equivalenza è stata reputata adeguata perché ancorata all'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 69 c.p.
disciplina il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; la relativa valutazione è discrezionale e, se sorretta da motivazione non illogica o arbitraria, non è censurabile in cassazione.
art. 62-bis c.p.
richiamato indirettamente tramite le attenuanti generiche oggetto della richiesta di prevalenza.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee ex art. 69 c.p. è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivisto in cassazione se non nei casi di manifesta illogicità, arbitrarietà o motivazione apparente.
- La motivazione che giustifica l'equivalenza tra circostanze in ragione dell'adeguatezza della pena concretamente irrogata può essere ritenuta sufficiente ai fini del controllo di legittimità.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato perché investe una valutazione discrezionale non sindacabile, la Corte lo dichiara inammissibile e applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07809/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07810/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07826/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07827/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07828/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07829/2025 del 26/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →