Cassazione Penale, Sentenza n. 44788/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'annullamento, da parte del Tribunale del riesame, dell'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.; il Procuratore deduce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che: elementi probatori emersi in altro procedimento (anche senza sentenza definitiva) possono essere valutati rispetto al periodo oggetto della nuova imputazione; le intercettazioni in carcere e altre emergenze investigative (ruolo di sostituto esercitato dal reggente Gennaro Felicetta, conferimento di "doti", mantenimento economico garantito in carcere, controllo dei proventi) comprovavano la perdurante militanza e una posizione apicale dell'indagato
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura del Procuratore perché la critica era sostanzialmente una rivalutazione di merito delle risultanze probatorie (operazione non sindacabile in sede di legittimità). La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame, nel giudizio di rinvio, ha correttamente riesaminato il compendio probatorio e ha argomentato l'insufficiente gravità indiziaria in relazione al periodo contestato: dalle intercettazioni e dagli altri elementi non emergeva un contributo effettivo, concreto e riconoscibile di partecipazione all'associazione in quel periodo detentivo, mentre alcune circostanze ritenute rilevanti (es. assegni ai familiari, conferimento di doti) soffrivano di incertezza temporale e non erano idonee a mutare il giudizio cautelare; pertanto il ricorso è respinto e l'ordinanza impugnata resta annullata
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La partecipazione all'associazione mafiosa richiede un contributo attivo, concreto e riconoscibile alla vita dell'organizzazione; non è sufficiente uno status o manifestazioni unilaterali di adesione
Cass. Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)
Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021
Affermata la necessità che la partecipazione consista in una "attivazione fattiva" che dia dinamismo e concretezza alla condotta, requisito che deve emergere anche in sede cautelare
Cass. Sez. 6, n. 33041 del 12/07/2024
Sez. 6, n. 33041 del 12/07/2024
Richiamata per evidenziare limiti probatori e insufficienza del contributo dei collaboratori nel procedimento precedente, con conseguente indebolimento dell'impostazione accusatoria
Cass. Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022 (Gallico)
Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022
Principio secondo cui il giudice del rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, può procedere a nuovo esame del materiale probatorio purché non ripeta i vizi del provvedimento annullato
Cass. Sez. 6, n. 19362 del 04/06/2020 (Criscuolo)
Sez. 6, n. 19362 del 04/06/2020
Il sostegno economico dell'associazione ai familiari del detenuto può rafforzare l'idea di vincolo di solidarietà e mutualità nell'ambito del sodalizio, ma la rilevanza probatoria dipende dalla collocazione temporale e dal nesso con la partecipazione effettiva
Cass. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015
Richiama i limiti della sindacabilità in Cassazione di valutazioni strettamente di merito, quali l'interpretazione delle intercettazioni
Massime di principio
- Per la misura cautelare per reati associativi (art. 416-bis) è necessario dimostrare gravità indiziaria relativa a un contributo attivo e concreto: lo status o gesti isolati non bastano
- Elementi probatori provenienti da procedimenti non definitivi possono essere considerati, ma la loro rilevanza dipende dalla precisione temporale e dal nesso diretto con il periodo oggetto della misura cautelare
- Le intercettazioni vanno valutate nel loro contesto e non possono essere interpretate isolatamente per attribuire automaticamente un ruolo apicale; è valutazione di merito rimessa al giudice di merito
- In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione globale e di merito delle prove: le censure devono riguardare vizi di diritto o di motivazione, non una diversa lettura dei fatti
- Il giudice del rinvio può riesaminare il compendio probatorio, purché non si limiti a ripetere i vizi del precedente provvedimento annullato; l'incertezza temporale di elementi favorevoli all'accusa può diminuire significativamente il loro peso probatorio
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