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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22900/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di rinvio della Corte di appello di Reggio Calabria (27/11/2025). Paparo ha censurato la quantificazione della pena per il capo A50), il diniego delle attenuanti generiche e la mancata motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena. Rubino ha dedotto vizi sulla quantificazione della pena (per effetto del concordato in appello) e la mancata motivazione in ordine al possibile proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Scalia ha censurato la quantificazione degli aumenti per continuazione (capi A45, A46) e il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: per Paparo, accolto parzialmente il ricorso esclusivamente sul profilo della mancata motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena, annullando la sentenza impugnata limitatamente a quella decisione e rinviando per nuovo giudizio; per il resto il ricorso di Paparo è dichiarato inammissibile e la condanna irrevocabile. I ricorsi di Rubino e Scalia sono dichiarati inammissibili. Rubino e Scalia sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. La Corte ha motivato che molte censure erano inammissibili per limiti della cognizione (concordato in appello, giudicato parziale, rinunce ai motivi) o manifestamente infondate, e che la discrezionalità del giudice di merito in tema di quantificazione della pena e sul riconoscimento delle attenuanti generiche è sottratta a controllo di legittimità salvo carenze motivazionali evidenti; invece la mancata motivazione sul diniego dei benefici richiesti in appello (sospensione condizionale) ha determinato il vizio per Paparo.

Norme richiamate

  • art. 73 DPR 309/90

    Norma che sanziona i reati di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che per i delitti previsti da tale norma la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può non richiedere una spiegazione dettagliata quando la pena è prossima al minimo edittale.

  • art. 74 DPR 309/90

    Aggravante per reato continuato o transnazionale richiamata nei capi a carico di Scalia; la sua esclusione ha inciso sulla misura degli aumenti che dovevano essere ricalcolati in sede di rinvio.

  • art. 81 cod. pen.

    Principio di responsabilità e concorso di reati richiamato nei casi di cumulo e continuazione; utilizzato per la rideterminazione delle pene.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ricordato che il giudice di merito deve indicare l'impiego di tali criteri, ma non sempre deve svolgere un'analisi dettagliata salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media.

  • art. 163 cod. pen.

    Limiti per la sospensione condizionale della pena; la Corte ha precisato che il calcolo della soglia non considera taluni effetti della pena pecuniaria già sospesa ai fini del computo per una seconda sospensione.

  • art. 597 comma 5 cod. proc. pen.

    Potere-dovere del giudice d'appello di applicare d'ufficio i benefici di legge: se la parte ha sollecitato il beneficio in appello, il giudice deve decidere e motivare; la mancata decisione motivata integra vizio rilevante.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Istituto del concordato in appello: la natura consensuale dell'accordo limita la sindacabilità in Cassazione della determinazione della pena concordata, rendendo inammissibili censure sulla quantificazione convenuta salvo pene illegali.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prescrive forme di non punibilità o proscioglimento in determinate ipotesi; la Corte ha ritenuto inammissibili censure relative a motivi oggetto di rinuncia nel concordato in appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per i ricorrenti in caso di inammissibilità; applicata per Rubino e Scalia.

  • art. 628 comma 2 cod. proc. pen.

    Limiti alla riproposizione di censure già decise nella sentenza rescindente; richiamato per l'inammissibilità di motivi già valutati.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola la necessità di motivare i motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari; richiamata rispetto alla forma del ricorso presentato.

  • art. 610 comma 5 e art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norme sul contraddittorio scritto e sui termini per la trattazione orale; rilevanti per la procedura di svolgimento del giudizio in Cassazione.

Massime di principio

  • La quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: è sufficiente che il giudice indichi l'uso dei criteri dell'art. 133 c.p.; una motivazione dettagliata è richiesta solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale.
  • Il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche è esercizio di valutazione discrezionale del giudice di merito; il mancato riconoscimento è legittimo se mancano elementi positivi giustificativi e la motivazione che indica tali carenze è sufficiente.
  • Il giudice d'appello ha il potere-dovere di applicare d'ufficio i benefici di legge (art. 597, comma 5): se l'imputato chiede tali benefici in appello, la Corte deve decidere e motivare la concessione o il diniego; l'omessa decisione motivata è vizio rilevante.
  • Il concordato in appello (art. 599-bis) e la natura consensuale degli accordi limitano la sindacabilità in Cassazione delle censure sulla determinazione della pena concordata, salvo che si tratti di pene illegali o che siano stati espressamente riservati motivi non rinunciati.
  • Quando la Corte di cassazione ha annullato parzialmente una sentenza su specifici profili (es. esclusione di aggravanti), il giudice di rinvio è tenuto a rideterminare le pene conformemente al mandato e a motivare le modifiche; censure generiche sulla congruità degli aumenti sono difficilmente accolte se la motivazione del giudice di merito è congrua.
  • I motivi già decisi nella sentenza rescindente o oggetto di rinuncia non possono essere riproposti in Cassazione; ciò comporta inammissibilità quando il ricorrente ha limitato le censure nell'atto di appello.

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