Ordinanza n. 809/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: 1) della delibera n. 24 del 24/11/2025 del Consiglio Comunale di Tufino di “Approvazione del PUC del Comune di Tufino ivi compresi gli atti di programmazione degli interventi e relativi elaborati – approvazione NTA del Comune di tufino - e predisposizione dei relativi atti conseguenziali”, pubblicata dal 11.12.2025 al 26.12.2025 nel sito web istituzionale, di cui alla pubblicazione sul BURC n. 4 del 26.01.2026, nella parte in cui ha approvato la realizzazione di una strada nel lotto del ricorrente, identificato in Catasto al Foglio 3 del Comune di Tufino, p.lle 1338, 1337, 1381 e 1382, priva di pubblica utilità; 2) della delibera di G.C. di Tufino n. 27 del 03.04.2024 avente ad oggetto “adozione piano urbanistico comunale”, pubblicata dal 10.04.2024 al 25.04.2024, “corredata dalla VAS e di studio geologico, agronomico, del Piano di zonizzazione acustica e di studio archeologico, costituiti dagli elaborati in premessa”; nella parte in cui ha previsto la realizzazione di una strada nel lotto del ricorrente, identificato in Catasto al Foglio 3 del Comune di Tufino, p.lle 1338, 1382 e 1381, 1383 e 853, priva di pubblica utilità; 3) della contestuale adozione delle misure di salvaguardia di cui all’art. 10 della L.R.C. 16/2004 de ss.mm.ii; 4) delle Norme Tecniche di Attuazione e degli atti tutti del procedimento di approvazione PUC e degli elaborati allegati alla variante ad esso, e richiamati nella delibera di C.C: n. 24/2025. 5) della delibera di G.C. n. 55 del 26.07.2024 con la quale sono state svolte le analisi delle osservazioni alla variante generale al PUC ai sensi della l. r. 16/04 e approvate le modificazioni, respingendo le osservazioni del sig. D’Arienzo Paolo; 6) della nota con la quale il Progettista del PUC trasmetteva la propria relazione di esame delle osservazioni; 7) della nota di trasmissione della documentazione relativa alla variante al PUC alla Città Metropolitana di Napoli per gli adempimenti ex art. 3 co. 4 Regolamento n. 5/2011; 8) dell’avviso del Sindaco di Tufino del 13.01.2026 di avvenuta approvazione del PUC del Comune di Tufino e dei relativi atti, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 4 del 26.01.2026 9) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto, se ed in quanto lesivo dei diritti dei ricorrenti, in ogni caso e tra l’altro, le relazioni, grafici, pareri e tutti gli atti citati nei provvedimenti impugnati, nessuno escluso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere comunali di adozione e approvazione del PUC, nonché atti connessi, nella parte in cui prevedono la realizzazione di una strada sui terreni del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la delibera consiliare di approvazione del PUC, la precedente delibera di adozione del piano, le misure di salvaguardia, le NTA e gli ulteriori atti del procedimento, contestandoli nella parte in cui prevedono la realizzazione di una strada sui propri terreni, ritenuta priva di pubblica utilità. Sono stati inoltre impugnati il rigetto delle osservazioni presentate dal proprietario e gli atti di trasmissione e pubblicazione del piano. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a decidere la domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ha ritenuto che il periculum in mora fosse prospettato in modo generico e che, allo stato, non essendo stati adottati provvedimenti attuativi del vincolo espropriativo, non fossero configurabili pregiudizi caratterizzati da gravità e irreparabilità derivanti dall’immediata efficacia degli atti impugnati. La cautela è stata quindi negata, senza definire nel merito le censure di illegittimità rivolte al PUC e agli atti connessi. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti; nel caso concreto è stata negata per la carenza di un periculum in mora specifico, grave e irreparabile.
art. 10 l.r. Campania 16/2004
La disposizione è richiamata quale base delle misure di salvaguardia contestate, senza che l’ordinanza ne svolga una specifica interpretazione.
art. 3, comma 4, Regolamento regionale Campania n. 5/2011
La disposizione è richiamata in relazione agli adempimenti di trasmissione della variante alla Città Metropolitana, senza una specifica interpretazione nella decisione cautelare.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di atti urbanistici richiede la prospettazione concreta e specifica di un pregiudizio grave e irreparabile; una deduzione generica del periculum in mora non è sufficiente.
- La mera previsione di un vincolo espropriativo, in assenza di provvedimenti attuativi dello stesso, non consente di ritenere automaticamente sussistente un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’immediata efficacia degli atti urbanistici.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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